Diritto

Concordato preventivo, il liquidatore è sempre pubblico ufficiale

La Cassazione estende la qualifica di pubblico ufficiale nelle procedure concorsuali. E, cambiando orientamento, la riconosce anche al liquidatore nel concordato preventivo con cessione dei beni

di Giovanni Negri

La Cassazione estende la qualifica di pubblico ufficiale nelle procedure concorsuali. E, cambiando orientamento, la riconosce anche al liquidatore nel concordato preventivo con cessione dei beni. La Corte, infatti, con la sentenza n. 22004 della Sesta sezione penale, depositata il 22 maggio, interviene così su un punto controverso della legislazione sulla crisi d’impresa, non toccato dal recente Codice e sul quale la stessa Cassazione si era ripetutamente pronunciata in senso contrario (con una sola eccezione, datata 1994).

Per la Cassazione, a dovere essere valorizzato è l’inquadramento dell’attività svolta nella pubblica funzione (sia essa legislativa, amministrativa o giudiziaria). E allora, come sottolineato nel 2008 dalle Sezioni con la sentenza n. 19506, la fase esecutiva del concordato con cessione dei beni , soprattutto se affidata al liquidatore scelto dal tribunale, ha carattere giurisdizionale e può essere ricondotta alla più ampia categoria dei procedimenti di esecuzione forzata come per la procedura fallimentare.

Di conseguenza, per i giudici della Sesta sezione il liquidatore concordatario, come il commissario giudiziale, rappresenta un organo della procedura , titolare di una funzione giudiziaria , come ausiliario designato dal tribunale con il decreto di omologazione. Il liquidatore, infatti, ricorda la sentenza, interviene nella fase esecutiva del concordato e in questo contesto provvede all’attività di gestione dei beni funzionali alla liquidazione; inoltre è investito della legittimazione processuale nelle controversie liquidatorie e distributive , assicurando la legittimità di questa fase e la tutela degli interessi di tutti i creditori interessati dalla procedura, compresi quelli dissenzienti.

A dovere essere poi prese in particolare considerazione per corroborare la funzione di pubblico ufficiale rivestita dal liquidatore nel concordato con cessione sono quelle pronunce che lo equiparano al curatore fallimentare al quale è la stessa legge che attribuisce la qualifica di pubblico ufficiale.

Non conduce la Cassazione a diversa conclusione il fatto che sia prevista l’autorizzazione del comitato dei creditori per atti liquidatori di particolare rilevanza: si tratta infatti di una disposizione collegata alla indiscutibile componente negoziale che caratterizza la procedura di concordato nella quale coesistono interessi di natura diversa, tra i quali quello pubblicistico al superamento della crisi economica dell’impresa interessata e alla prevenzione di tutte le ulteriori ripercussioni in caso di fallimento dell’imprenditore.

E, se è vero che nulla la legge dice sul punto, non per questo è corretto, per la Cassazione trarne la conclusione che allora la qualifica di pubblico ufficiale deve essere esclusa. Anzi, sottolinea la sentenza, quando il legislatore ha voluto procedere a un’esclusione, lo ha fatto espressamente, come nel caso dell’arbitro.

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