Diritto

È malversazione l’abuso della garanzia del Fondo piccole imprese

Accolto il ricorso del Pm: non si tratta di risorse di natura privatistica

di Giovanni Negri

Costituisce malversazione la condotta di chi riceve un finanziamento assistito dalla garanzia pubblica del Fondo piccole imprese e poi lo utilizza per scopi di diversi da quelli previsti dalla legge. La Cassazione consolida, contro l’interpretazione divergente dei giudici di merito, l’orientamento più severo nei confronti di chi, nel periodo più acuto dell’emergenza sanitaria, ha ottenuto soldi “facili” eludendo poi condizioni e obiettivi del loro impiego.

La Corte così, con la sentenza n. 28416 della Sesta sezione penale, ha accolto il ricorso presentato dalla pubblica accusa contro l’ordinanza del riesame con la quale era stata accolta l’impugnazione contro il sequestro finalizzato alla confisca di 15.000 euro . A essere colpito un piccolo imprenditore che, con la somma ricevuta, destinata a finanziare attività di interesse pubblico, aveva invece acquistato, secondo le accuse, un camper per uso personale.

Per il Riesame la condotta non poteva essere incasellata nella fattispecie di malversazione ai danni dello Stato perchè il finanziamento, previsto dal decreto Liquidità della primavera 2020 e destinato al sostegno delle piccole e medie imprese colpite dalla crisi economica a causa della pandemia, non è erogato direttamente dall’ente pubblico a favore del privato. Nella lettura del Riesame, infatti, le risorse messe a disposizione dell’indagato avrebbero carattere privatistico, «trattandosi di denaro nella disponibilità della banca, trasferito a X, in conseguenza del mutuo contratto, assistito da garanzia statale».

Ma per la Cassazione le cose stanno diversamente, anche non ritenendo applicabile la nuova e più rigorosa fattispecie di malversazione, delineata con le modifiche normative introdotte poche settimane fa. Infatti, anche se esiste una pronuncia dissonante della stessa Corte (sentenza 22119 del 2021), deve essere sottolineato come, per effetto dell’intervento della garanzia pubblica, il rischio di credito ricade integralmente sullo Stato, che ha accantonato un Fondo specifico. Il Fondo Pmi cioè non assicura condizioni economiche di maggiore favore , ma piuttosto consente la stessa realizzabilità dell’operazione economica di finanziamento, esonerando con la propria prestazione di garanzia la banca dall’esame del merito di credito e accollandosi l’onere patrimoniale della mancata restituzione.

Per la Cassazione, inoltre, la garanzia del Fondo Pmi può essere ricondotta, senza trasgredire al canone di tassatività della fattispecie penale, alle categorie evocate dall’articolo 316 del Codice penale sulla malversazione. Cruciale in questa prospettiva è l’intepretazione da dare alla nozione di finanziamento pubblico, dove, osserva la sentenza, devono essere compresi «tutti quei rapporti in cui la temporanea creazione di disponibilità finanziarie avviene per intervento diretto o indiretto, attraverso prestazione di garanzia, dei pubblici poteri e in cui l’utilizzazione per il fine convenuto corrisponde a uno specifico interesse pubblico».

A differenza di quanto sostenuto dal tribuna del Riesame, allora, la malversazione ai danni dello Stato, anche nella versione precedente alle modifiche di quest’anno, non deve necessariamente avere per oggetto solo denaro pubblico, ma può interessare anche finanziamenti erogati in presenza di una garanzia pubblica.

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