Controlli e liti

Al via il portale doganale dei controlli. Semplificata la trasmissione dei dati

Agenzia delle Dogane unico e primario front office per gli operatori. Un’ora per il controllo documentale e cinque ore per quello fisico delle merci

di Benedetto Santacroce e Ettore Sbandi

Ai nastri di partenza il portale Sudoco, che finalmente darà completezza allo sportello unico doganale, integrando autorizzazioni e controlli e, soprattutto, l’interoperabilità tra amministrazioni e imprese coinvolte negli scambi internazionali. Il regolamento sulla relativa disciplina è passato ieri all’esame preliminare in Consiglio dei ministri.

Si tratta di un progetto che parte da lontano e che nel tempo ha portato alla creazione di un sistema che vede l’autorità doganale capofila nel coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di import o export. Nella pratica doganale, infatti, è comune che, oltre al rapporto tributario, le imprese sono chiamate a un’interfaccia con un numero rilevantissimo di autorità, di confine, di frontiera, portuali, aeroportuali, marittime, concessionarie, terminaliste, sanitarie, fitosanitarie, di sicurezza, e molto altro; tutto per l’esecuzione di operazioni propedeutiche o contestuali allo sdoganamento.

Per facilitare il dialogo dell’operatore con queste autorità, nel 2003 è stato creato lo Sportello unico doganale, a mezzo del quale è stata individuata l’agenzia delle Dogane quale unico e primario front office per gli operatori, che agisce da pivot per lo scambio di richieste, licenze e informazioni tra tutte le parti. Lo sviluppo è stato continuo nel tempo e a oggi ancora in via di perfezionamento soprattutto sul piano pratico ed operativo, anche se quello italiano è ancora un modello per l’implementazione del sistema dello sportello unico anche a livello UE ed extra UE, soprattutto nei tavoli di cooperazione internazionale. A ogni modo, sulla base di quanto stabilito dalla legge 350/2003, l’articolo 20 del Dlgs 169/2016 ha previsto l’attuazione dello «Sportello unico doganale e dei controlli» (Sudoco), al fine di favorire un ulteriore recupero della competitività dei nodi della rete logistica nazionale.

In questo contesto, è in valutazione, per prossima imminente emanazione, un decreto del Mef che introduca e renda operativo, disciplinandolo in concreto, il Sudoco, anche per consentire al sistema nazionale di proseguire nell’attività di adeguamento alle raccomandazioni emanate a livello internazionale in materia di facilitazione del commercio, con riferimento particolare alla trasmissione delle informazioni da parte degli operatori economici una sola volta (once only) attraverso un’unica interfaccia (single window), e alla necessità di eseguire i controlli contemporaneamente e nello stesso luogo (one stop shop).

Principi ormai di comune applicazione anche in vari diversi settori tributari – si pensi alla disciplina Iva in materia di e-commerce – peraltro più o meno direttamente contenuti dal Trade facilitation agreement (Tfa), entrato in vigore il 22 febbraio 2017. Il regolamento, dunque, si pone l’obiettivo di consentire al Paese di proseguire nella direzione dello sviluppo della competitività del modello nazionale.

In questo senso, è disposto che gli operatori utilizzano il portale Sudoco per l’attivazione in modalità telematica di tutti procedimenti prodromici o contestuali allo sdoganamento; di contro, ricevuti i dati in parola, il sistema informativo delle Dogane e i sistemi informativi delle amministrazioni competenti sono tenuti ad attivare i processi di interoperabilità necessari al rilascio e allo scarico delle certificazioni, delle autorizzazioni, delle licenze e dei nulla-osta necessari all’assolvimento delle formalità doganali.

Ovviamente, trova coordinamento nel provvedimento in questione anche il tema dei controlli, uno dei “punti critici” del sistema. In questo senso, è disposto comunque che gli operatori forniscono al portale le informazioni necessarie per avvalersi dell’esecuzione contemporanea e nello stesso luogo degli eventuali controlli contestuali alla presentazione della merce, mentre spetta alle amministrazioni attivare i processi di interoperabilità necessari all’esecuzione ed alla conclusione degli stessi, nell’assunto che questi dovrebbero per legge (Dlgs 169/2016), salvi casi speciali, concludersi entro il termine di un’ora per il controllo documentale e di cinque ore per il controllo fisico delle merci, performance che, a dire il vero, a oggi paiono particolarmente sfidanti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©