Adempimenti

Naspi anche agli operai agricoli delle cooperative di trasformazione

La nuova norma recepita dall’Inps. Nessun cennosullo sconto contributivo

di Francesco Giuseppe Carucci

Con la circolare 31/2022 del 25 febbraio, l’Inps ha reso note le aliquote contributive applicabili nel 2022 al personale operaio occupato da datori di lavoro agricoli inquadrati nel sistema della «contribuzione agricola unificata».

Nella circolare risulta anche recepita la disposizione dell’articolo 1 della legge 234/2021 che, con i commi 221 e 222, ha esteso la Naspi, in luogo della disoccupazione agricola, agli operai agricoli a tempo indeterminato (Oti) delle cooperative e loro consorzi di cui alla legge 240/1984 (si veda il Sole 24 del 5 gennaio 2022). Si tratta delle «cooperative di trasformazione» che, per previsione dell’articolo 2, sono inquadrabili nel settore agricolo qualora si occupino di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai soci. Ove non risulti rispettato il predetto criterio, competono gli ordinari inquadramenti commerciali o industriali. Nella previgente disciplina, gli operai a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative inquadrate nel settore agricolo, in caso di sospensione del rapporto di lavoro, beneficiavano dei trattamenti d’integrazione salariale del settore industriale, mentre, in caso di interruzione involontaria del rapporto di lavoro, richiedevano l’indennità di disoccupazione agricola. In virtù della nuova norma, le tutele sono state oggi uniformate. Cosi, dalla Tabella 4 allegata alla circolare 31 per la parte relativa agli operai a tempo indeterminato, scompare la voce contributiva «Disoccupazione» per far largo alla voce «Naspi» da versare «secondo le misure ed i criteri previsti per i dipendenti da imprese industriali».

La circolare non opera invece alcun riferimento all’articolo 1, comma 121, della legge di Bilancio 2022 che dispone, per i periodi di paga ricadenti nell’anno in corso, la riduzione di 0,8 punti percentuali della quota a carico dei lavoratori, in agricoltura pari all’8,84 per cento. Il beneficio, subordinato alla condizione che la retribuzione imponibile parametrata su base mensile per 13 mensilità non ecceda l’importo di 2.692 euro mensile maggiorato del rateo di tredicesima per la competenza di dicembre, è precluso ai soli lavoratori domestici. L’eventuale diniego dell’esonero ai rapporti di lavoro agricolo porrebbe in una condizione di ingiustificata disparità i lavoratori agricoli. L’Inps non ha ancora dettato le regole generali per l’applicazione dell’esonero e non è escluso che, in una prossima circolare, possa rivolgersi anche al comparto agricolo. Tuttavia, nel particolare settore, in cui non c’è autoliquidazione dei contributi, eventuali rimborsi della quota trattenuta, con conseguente recupero dall’Inps, potrebbero risultare molto complicati, soprattutto per gli operai avventizi assunti spesso per brevi periodi.

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