Controlli e liti

Con 990 milioni addio all’aggio: restano spese esecutive e di notifica

Il meccanismo attuale resta per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021

di Marco Mobili e Giovanni Parente

Parte il percorso per l’unificazione di agenzia riscossione nelle Entrate e per l’addio all’aggio. La manovra “anticipa” i tempi della delega fiscale con una doppia mossa, che riscrive la governance di agenzia Entrate-Riscossione (Ader) e finanzia con 990 milioni di euro il superamento dell’attuale meccanismo di finanziamento del concessionario pubblico. Un superamento su cui si era espressa a chiare lettere la Corte costituzionale (sentenza 120/2021), chiedendo a Governo e Parlamento di intervenite.

Le prime bozze circolare del Ddl di Bilancio prevedono, comunque, che l’aggio attualmente al 6% (3% a carico dell’ente creditore e 3% a carico del contribuente nel caso di pagamento entro i 60 giorni dalla notifica della cartella e poi totalmente a carico del contribuente nel caso di pagamento effettuato oltre i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento) resti per tutti i carichi affidati per il recupero coattivo fino al 31 dicembre di quest’anno.

Poi a partire dal prossimo anno il scatterà il nuovo sistema per la copertura dei costi con oneri a carico del bilancio dello Stato. Oneri per cui «in sede di prima attuazione» i finanziamenti sono determinati in 990 milioni di euro. Ma attenzione, non saranno cancellate tutte le voci di costo a carico del contribuente debitore e dell’ente creditore. Con il regime al debutto dal 2022 ci saranno comunque:

1) una quota a carico del debitore, denominata spese esecutive, correlata all’attivazione di procedure esecutive (come ad esempio pignoreamenti) e cautelari (fermi e ipoteche) da parte dell’agente della riscossione;

2) una quota sempre a carico del debitore legata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione;

3) una quota a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all’atto dei riversamenti in caso di emanazione di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate;

4) una quota, trattenuta all’atto del riversamento, pari all’1% delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono degli agenti della riscossione.

Al passaggio nel sistema di remunerazione corrisponde anche un cambio di governace che, di fatto, è l’anticipazione dell’unificazione tra Entrate e agenzia Riscossione delineata dal Ddl delega fiscale, varata dal Consiglio dei ministri del 5 ottobre e ora all’esame del Parlamento. Il direttore dell’agenzia delle Entrate diventerà direttore (ora, invece, è presidente) dell’agenzia della riscossione e presiderà il comitato di gestione composto anche da due componenti nominati tra i dirigenti delle Entrate. Di fatto non ci sarà un atto aggiuntivo ma sarà la convenzione tra Mef ed Entrate a individuare obiettivi, oneri di gestione, spese di investimento e quota incentivante connessa al raggiungimento dei target della riscossione. Ma c’è di più, perché per «incrementare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità nello svolgimento sinergico delle rispettive funzioni istituzionali, Entrate e agenzia Riscossione possono stipulare convenzioni o protocolli di intesa che prevedono anche forme di assegnazione temporanea dall’una all’altra.

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