Diritto

Linea severa dei giudici: la durata lunga di Spa e Srl non permette il recesso

Il punto è l’equiparazione degli effetti a quelli del tempo indeterminato. Dopo anni di pronunce altalenanti le ultime sentenze negano la parificazione

di Angelo Busani

Da quando la legge di riforma del diritto societario ha introdotto nel Codice civile la facoltà di recesso del socio di Spa (articolo 2328, comma 3; e articolo 2437, comma 3) e di Srl (articolo 2473, comma 2) nel caso in cui la società abbia una durata “indeterminata”, si è aperta una annosa questione sul punto se, per durata indeterminata, debba intendersi anche una durata lunghissima e, in particolare, una durata eccedente la presumibile permanenza in vita di taluno dei soci.

Il problema si è posto principalmente con riguardo alla società a responsabilità limitata, dato che la riforma del 2003 ha esaltato la rilevanza del socio nel contesto della vita di questo tipo societario, anche perché, nell’ambito delle società di persone, è stato sempre vigente il principio per il quale ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci (articolo 2285).

La questione è ulteriormente complicata dal fatto che matura per il socio il diritto di recesso nel caso in cui questi non voti a favore di una delibera che elimini dallo statuto una causa di recesso (articolo 2437, comma 1, lettera e); e articolo 2473, comma 1): e ci si pone il tema se si origini il diritto di recesso nel caso di una deliberazione assembleare che modifichi la durata della società da indeterminata a determinata oppure che riduca (ad esempio, dal 2100 al 2040) una durata oltremodo lunga.

In tribunale

La giurisprudenza di merito ha avuto, in materia, un atteggiamento ondivago: nel senso della spettanza del recesso si sono espressi i tribunali di Roma (19 maggio 2009), di Torino (5 maggio 2017), di Milano (30 giugno 2018), mentre il diritto di recesso è stato negato dai tribunali di Cagliari (20 aprile 2007), di Napoli (10 dicembre 2008 e 17 aprile 2019), di Terni (28 giugno 2010) e di Milano (19 giugno 2019 e 25 marzo 2021), nonché dalla Corte d’appello di Trento (15 febbraio 2008) e dal Consiglio notarile di Roma nella massima n. 2 del luglio 2016. La Corte d’appello di Genova (24 maggio 2017) si è invece occupata, del caso se una durata residua di 48 anni fosse considerabile in termini di durata indeterminata.

In Cassazione

In Cassazione, dapprima è stato ritenuto che la durata lunghissima è causa di recesso (decisione n. 9662/2013, nell’ambito di una decisione che, per il vero, concerneva una deliberazione di riduzione della durata di una società dal 2100 al 2050). Successivamente la Cassazione ha cambiato rotta:
O nella decisione n. 8962/2019 è stato dato rilievo al “progetto imprenditoriale” della società, concludendo nel senso della illegittimità del recesso da una Srl il cui termine di durata coincida con la ragionevole durata del periodo occorrente per il compimento del progetto imprenditoriale che la società stessa si propone di svolgere;
O nella decisione n. 4716/2020 è stato affermato che le cause di recesso sono quelle strettamente previste dalla legge e non possono essere ampliate in via interpretativa (in altre parole un conto è la durata indeterminata e altro conto è la durata lunghissima e nessun rilievo ha la presumibile durata della vita del socio).

Quest’ultima decisione, in sostanza, “taglia corto”: evidentemente, il riferimento al “progetto imprenditoriale” costringeva non solo a calare nel concreto un concetto indefinito, ma anche a dover distinguere caso da caso (società partecipata da soci persone fisiche di diversa età, società partecipata da soci persone giuridiche unitamente, o meno, a persone fisiche, oggetto sociale operativo o statico, eccetera).

Identico atteggiamento di interpretazione restrittiva la Cassazione ha utilizzato (decisione 6280/2022) quando ha negato il diritto di recesso al socio dissenziente rispetto alla delibera che modifica la durata della società da indeterminata a determinata (andando in senso contrario rispetto alla massima H.H.4 dei notai triveneti).

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