Come fare perAdempimenti

Ultimo versamento Irap, le trappole del quadro IR

di Barbara Marini

  • Quando Entro il 30 giugno 2022 saldo Irap 2021; entro il 30 novembre invio dichiarazione

  • Cosa scade Pagamento saldo Irap e trasmissione dichiarazione

  • Per chi Persone fisiche esercenti attività commerciali, esercenti arti e professioni

  • Come adempiere F24 del saldo Irap 2021 con codice tributo anno 2021

1In sintesi

L’anno d’imposta 2021 è l’ultimo anno in cui il reddito di professionisti e imprenditori individuali (anche inquadrati come impresa familiare) verrà assoggettato all’Irap.

L’articolo 1, comma 8, legge di Bilancio 2022 ha infatti stabilito che «a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge [2022], l’imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni» di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo Dlgs.

Già in precedenza alcuni contribuenti erano stati esonerati dal versamento dell’imposta: per esempio per i forfettari la soggettività Irap era già stata esclusa dal legislatore, mentre per altri contribuenti come i professionisti senza dipendenti, o gli agenti di commercio e promotori finanziari l’esclusione si basava sull’assenza o carenza di “autonoma organizzazione”.

Un particolare riguardo in fase di compilazione andrà riservato al quadro IR.

2Gli adempimenti dichiarativi e il versamento delle imposte

Il modello Irap, alla luce della disposizione normativa sopra citata, dovrà quindi essere trasmesso da professionisti e imprenditori individuali per l’ultima volta entro il 30 novembre 2022.

Così come sarà l’ultima volta in cui tali soggetti dovranno versare l’imposta regionale Irap.

Il saldo Irap 2021 infatti andrà versato entro il 30 giugno 2022 (o il 22 agosto 2022 con la maggiorazione dello 0,40%), senza ovviamente provvedere al versamento degli acconti 2022.

L’esonero non è stato invece esteso a società e associazioni professionali.

L’eventuale saldo a credito per l’anno 2021 non potrà essere compensato verticalmente con gli acconti 2022, ma potrà essere utilizzato solo “orizzontalmente” per compensare altre imposte/contributi (ex articolo 17 del Dlgs 241/1997) con apposizione del visto di conformità qualora l’importo superi la soglia di 5mila euro.

Si ricorda che il codice della Regione da utilizzare in sede di versamento dell’imposta va individuato in base alla Regione nel cui territorio è realizzato il valore della produzione netta (articolo 15, Dlgs 446/1997); qualora l’impresa eserciti l’attività in più Regioni, la base imponibile va riproporzionata sulla base dell’ammontare delle retribuzioni di competenza di ciascuna Regione.

Ovviamente qualora non vi sia personale dipendente operativo nelle diverse Regioni, l’Irap verrà pagata indicando il codice della Regione dove ha sede la società.

Qualora il professionista o l’imprenditore individuale non avesse imposte da compensare con il credito Irap 2021, potrà evidentemente utilizzare il credito anche negli anni successivi, senza la necessità di “rigenerarlo” riportandolo nella successiva dichiarazione Irap che di fatto non dovrà più essere presentata. Quindi negli anni successivi sarà ancora possibile utilizzare il credito Irap (codice tributo 3800 anno 2021) fino al suo esaurimento.

Si precisa che l’esonero introdotto dalla legge di Bilancio 2022 non è retroattivo e non rileva quindi sui contenziosi in corso: nella risposta all’interrogazione parlamentare 5-07710 2022 si argomenta che l’esclusione dell’efficacia retroattiva non determina alcuna disparità di trattamento rispetto alla situazione pregressa, in quanto “rientra nella piena discrezionalità del legislatore modificare le disposizioni sulla base dei mutati obiettivi che si pone”.

3La dichiarazione Irap per professionisti e imprese

Si ricorda che gli esercenti arti e professioni, di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir dovranno compilare la sezione V del quadro IQ; tali soggetti, ai sensi dell’articolo 8 del Tuir, determinano la base imponibile sottraendo dall’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta l’ammontare dei costi inerenti all’attività sostenuti nello stesso periodo d’imposta, compreso l’ammortamento dei beni materiali e immateriali ed esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.

Le persone fisiche esercenti attività commerciali che, a prescindere dal regime di contabilità adottato, non abbiano optato, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, Dpr 446/1997 per la determinazione del valore della produzione secondo le regole dettate per le società di capitali e per gli enti commerciali, dovranno compilare la sezione I.

Invece, le persone fisiche esercenti attività commerciali dovranno compilare la sezione II qualora siano sottoposte ad un regime di contabilità ordinaria, e che abbiano optato per la determinazione del valore della produzione secondo le regole dettate per le società di capitali e per gli enti commerciali, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2.

4Il quadro IR

Un’ultimo riguardo sarà da porre alla compilazione del quadro IR.

In primo luogo, occorrerà verificare con attenzione l’eventuale eccedenza Irap riportata dal 2020 (rigo IR 23) e l’importo compensato fino alla data della presentazione della dichiarazione Irap (rigo IR 24).

Inoltre, i consulenti saranno chiamati a verificare con attenzione anche il rigo IR 25 relativo agli “acconti versati":
• se pagati utilizzando il metodo storico” la verifica riguarderà che gli importi siano stati effettivamente versati;
• se pagati utilizzando il metodo previsionale” la verifica riguarderà la capienza dell’ammontare versato rispetto all’imposta dovuta.

Nell’ipotesi in cui venissero riscontrate delle irregolarità, sarà opportuno rimediarvi tempestivamente, utilizzando il ravvedimento operoso al fine di evitare di essere raggiunti in futuro da comunicazioni di irregolarità ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973.

5Le novità del decreto Semplificazioni

Importanti novità, infine, riguardano la determinazione della base imponibile Irap.

Le nuove disposizioni - l’articolo 10 del Dl 73/2022 che apporta modifiche all’articolo 11 del Dlgs 446/1997 - trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, e quindi saranno applicabili già a partire dal 2021 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

La principale novità riguarda la possibilità di dedurre integralmente il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato.

La deduzione è altresì ammessa, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

A seguito di tali modifiche le deduzioni relative ai costi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, ai costi per apprendisti, disabili e personale assunto con contratto di formazione e lavoro, la deduzione fino a 1.850 euro fino a 5 dipendenti, riguarderanno solo i dipendenti diversi da quelli assunti con contratto a tempo indeterminato.

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