I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 3 al 10 dicembre

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Aliquote

Circolare agenzia delle Entrate 3 dicembre 2021, n. 17/E

Forniture di gas metano per usi civili e commerciali: applicazione dell'aliquota ridotta

L'articolo 2, Dl 130/2021 ha previsto l'applicazione dell'aliquota del 5% alle forniture di gas metano per usi civili e commerciali relativamente ai consumi contabilizzati nelle fatture del quarto trimestre 2021.Sul punto è stato chiarito che: 1) l'aliquota Iva agevolata si applica sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 10% sia a quelle ordinariamente assoggettate all'aliquota del 22%; 2) le definizioni di «uso civile e uso industriale» del gas naturale destinato alla combustione sono quelle fornite dall'articolo 26, Dlgs 504/1995 ai fini dell'applicazione delle accise (Tua); 3) la temporanea riduzione di aliquota Iva non si estende al gas metano impiegato per autotrazione; 4) l'aliquota ridotta si applica alle somministrazioni di gas metano per combustione contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi relativi ai mesi che compongono il quarto trimestre 2021, sia per i consumi stimati, sia per quelli effettivi, a prescindere dal momento di fatturazione dei consumi.Il richiamo alle disposizioni sulle accise (in linea con la Cm 2/E/2008) individua l'ambito oggettivo di applicazione. Il comma 2 del medesimo articolo 26 del Tua stabilisce che «sono considerati compresi negli usi civili gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili». Il successivo comma 3 precisa, invece, che «sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti». Infine, al comma 4 viene precisato che «sono assoggettati all'aliquota relativa al gas naturale impiegato per combustione per usi industriali i consumi di gas naturale impiegato negli stabilimenti di produzione, anche se nei medesimi vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti, purché di società controllate o di società collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché i consumi relativi ad operazioni connesse con l'attività industriale».L'aliquota del 5% è, quindi, applicabile, temporaneamente, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 10%, sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 22%; e trova, altresì, applicazione anche agli impieghi di gas metano per combustione rientranti nelle destinazioni annoverate tra le esenzioni dal pagamento dell'accisa di cui all'articolo 17 del Tua e alle forniture assoggettate ad accisa con aliquota ridotta, così come disciplinati dall'articolo 24 del Tua.Nel silenzio della norma ed in considerazione dello speciale regime delle accise riservato al gas utilizzato per la produzione di energia elettrica, resta fuori dall'ambito applicativo della disposizione in esame l'utilizzo del gas metano finalizzato alla produzione di energia elettrica (il suo utilizzo è assoggettato, per motivi di politica ambientale, alla specifica tassazione prevista dall'articolo 21, comma 9, del Tua).Viene pure chiarita la disciplina da applicare alla fattispecie di generazione combinata di energia elettrica e calore utile destinato ai soli usi «civili e industriali» di cui all'articolo 26 citato.Ai fini dell'individuazione dell'accisa applicabile, l'articolo 21, comma 9-ter del Tua individua il quantitativo di combustibile impiegato per la produzione di energia elettrica, pari a 0,220 mc per kWh per il gas naturale. Sarà, conseguentemente, possibile determinare per differenza il quantitativo di gas naturale utilizzato per la sola produzione di calore utile. In tale ipotesi, l'anzidetto quantitativo beneficerà dell'aliquota Iva agevolata, in misura pari al 5%, a differenza del quantitativo di gas naturale utilizzato per la produzione di energia elettrica, che sconterà l'aliquota Iva in misura ordinaria.Data l'incertezza della norma, l'agenzia valuterà caso per caso la non applicabilità delle sanzioni, nell'ipotesi di comportamenti difformi adottati prima della pubblicazione della circolare in commento.

Iva/Corrispettivi

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 dicembre 2021, n. 799

Servizi di ristorazione a bordo di treni: trasmissione telematica dei corrispettivi

Un soggetto passivo intende utilizzare la procedura web dell'agenzia delle Entrate per la trasmissione dei corrispettivi. Per ovviare all'instabilità della connessione Internet durante il viaggio, propone di emettere un documento commerciale cumulativo, senza consegnare ai clienti il documento commerciale per ciascuna operazione resa al cliente.Con riguardo alle operazioni di ristorazione a bordo di treni nel corso di trasporti internazionali, l'agenzia precisa che il soggetto passivo è esonerato dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 1, comma 1, lettera d), Dm 10 maggio 2019, secondo cui «In fase di prima applicazione, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, non si applica:... d) alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale per dall'Italia e per l'Italia che coinvolgano un paese extra UE rispettivamente come paese di arrivo o di partenza»).Qualora decidesse di effettuare gli adempimenti su base volontaria è tenuto a emettere il documento commerciale nei tempi ordinari, ossia al momento di effettuazione dell'operazione (ossia all'ultimazione del servizio o, se anteriore, all'atto del pagamento). Non è ammessa, invece, l'emissione di un documento cumulativo per le operazioni effettuate su diversi treni, anche se entro 12 giorni dalla data di effettuazione.L'agenzia suggerisce l'adozione di registratori telematici su ciascun treno per rispettare gli ordinari termini previsti per gli adempimenti (la trasmissione potrà poi avvenire entro i 12 giorni successivi all'effettuazione dell'operazione).

Iva/Stabile organizzazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 dicembre 2021, n. 800

Soggetto estero che trasferisce la sede in Italia: mantenimento della partita Iva della stabile organizzazione

Una società estera opera in Italia attraverso una stabile organizzazione, la quale adempie agli obblighi contributivi e fiscali correlati alla propria attività.Qualora la società estera intendesse trasferire la sede legale nel territorio dello Stato italiano, nel quale possiede già una stabile organizzazione, può mantenere il numero di partita Iva attribuito a quest'ultima (previa comunicazione delle modifiche ai sensi dell'articolo 35, Dpr 633/1972), purché sia rispettato il principio di reciprocità (articolo 16 delle preleggi del Codice civile), in base al quale alle società straniere sono riconosciuti i medesimi diritti previsti per le società italiane qualora queste ultime possano godere degli stessi diritti nello Stato estero (conforme la Rm 9/E/2006, secondo cui in base al principio di reciprocità, alle società straniere sono riconosciuti gli stessi diritti previsti per le società italiane se il loro Paese d'origine riconosce tali diritti anche in favore delle società italiane).A fronte del rispetto del principio di reciprocità il trasferimento in Italia della sede da parte del soggetto estero può avvenire «in continuità giuridica», qualora tale continuità sia riconosciuta anche nel Paese di provenienza. Infatti, l'articolo 25, comma 3, legge 218/1995 – in ambito civilistico – stabilisce che «I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati»; di conseguenza il trasferimento della sede legale in Italia di un soggetto estero può avvenire in continuità giuridica, senza che ciò comporti alcuna estinzione o liquidazione della società, purché tale continuità sia riconosciuta anche nello Stato estero di provenienza (in altre parole, è necessario che il trasferimento della sede legale all'estero non costituisca in detto Paese un evento estintivo). Sul punto l'agenzia si è già espressa con le Risposte Interpello 73/2018 e 336/2020 laddove, specularmente, è stata ammessa la possibilità per una stabile organizzazione di una società italiana trasferitasi all'estero, di continuare ad operare in continuità in Italia con il codice fiscale e la partita Iva già appartenuti alla società.

Iva/Note di variazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 dicembre 2021, n. 801

Procedure concorsuali precedenti al Decreto Sostegni-bis: termine di emissione delle note di variazione

Secondo l'agenzia delle Entrate, per le procedure concorsuali aperte sino alla data di entrata in vigore del Dl 73/2021 (26 maggio 2021, ossia il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), l'emissione della nota di variazione in diminuzione da parte del cedente o prestatore, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo, non è consentita prima che sia verificata l'infruttuosità della procedura stessa. Si applica, quindi, l'articolo 26, comma 2, Dpr 633/1972 nella versione precedente alle modifiche apportate dal Decreto Sostegni-bis (articolo 18, Dl 25 maggio 2021, n. 73).Nel caso di specie, trattandosi di un concordato preventivo avviato nel 2019, valgono i chiarimenti precedenti, secondo cui «la nota di variazione può essere emessa solo quando è definitivamente accertata l'infruttuosità della procedura» (Cm 8/E/2017), ossia «al momento in cui il debitore adempie gli obblighi assunti nel concordato stesso» (Cm 77/E/2000). Invero, alcuni orientamenti della Corte di Cassazione (25896/2020) avevano già sancito che non è necessario attendere la certezza dell'irrecuperabilità derivante dall'infruttuosità della procedura, in linea con quanto affermato dalla Corte di Giustizia Ue, la quale aveva sancito la non conformità rispetto alla Direttiva Iva della norma nazionale nella misura in cui, ai fini dell'emissione della nota di credito per il fornitore, richiedeva l'infruttuosità della procedura concorsuale in capo al cessionario o committente, sulla base del fatto che in Italia una procedura concorsuale può avere anche durata superiore ai 10 anni (Corte di Giustizia Ue, sentenza in causa C-246/16, Di Maura; cfr. anche Corte di Giustizia Ue, in causa C 127/18, A–PACK CZ; in causa C-146/19, SCT d.d.; in causa C-292/19, Porr Építési Kft; in causa C-396/16, T-2; in causa C-335/19, E. sp. Zo.o.).Secondo il nuovo articolo 26, commi 3-bis e 10-bis, Dpr 633/1972, la nota di variazione può essere emessa a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato alla procedura, vale a dire, rispettivamente, dalla data: a) della sentenza dichiarativa del fallimento; b) del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; c) del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo; d) del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Iva/Operazioni non imponibili

Provvedimento agenzia delle Entrate 9 dicembre 2021

Navigazione in alto mare: soggetti incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni di utilizzo

L'articolo 1, commi 708-712, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) ha previsto, per i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti di navi adibite alla navigazione in alto mare e/o beni e servizi alle stesse riferibili senza applicazione dell'Iva, l'obbligo di presentare telematicamente all'agenzia delle Entrate una dichiarazione attestante le condizioni previste dalla stessa norma.In particolare, la trasmissione telematica del modello di dichiarazione è necessaria per attestare i requisiti di navigazione in «alto mare» che consentono di effettuare, a partire dal 14 agosto 2021, acquisti di beni e servizi e importazioni in regime di non imponibilità Iva ai sensi dell'articolo 8-bis, Dpr 633/1972.Secondo la Rm 6 agosto 2021, n. 54/E, la dichiarazione dev'essere presentata – a seconda dei casi – direttamente dal committente, dall'armatore, dal proprietario dell'imbarcazione, dal comandante o dal soggetto che abbia la responsabilità gestionale effettiva della nave (Rm 6/E/2018) o, per conto di questi, da un intermediario delegato (soggetto incaricato della trasmissione telematica).Il Provvedimento in esame amplia la platea dei soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della Ue, di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità, ai sensi degli articoli 7-sexies e 8-bis, Dpr 633/1972.Tra i nuovi soggetti abilitati sono inclusi anche gli agenti marittimi, che vengono autorizzati ad agire come veri e propri intermediari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), Dpr 322/1998. Si specifica che, tra i soggetti abilitati alla trasmissione telematica, rientrano: a) i soggetti iscritti agli elenchi dei raccomandatari marittimi di cui all'articolo 6, legge 4 aprile 1977, n. 135; b) le società nelle quali operi, quale amministratore unico ovvero membro del consiglio di amministrazione con specifica delega alla raccomandazione marittima o institore, almeno un soggetto iscritto agli elenchi dei raccomandatari marittimi di cui all'articolo 6 citato.Ai sensi dell'articolo 2, legge 135/1977, i raccomandatari marittimi svolgono attività di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonché qualsiasi altra analoga attività per la tutela degli interessi ad essi affidati. In considerazione dei numerosi servizi già resi da questi soggetti, è stato ritenuto quindi opportuno permettere agli agenti marittimi anche la trasmissione telematica delle dichiarazioni di alto mare.Resta ancora complesso l'adempimento comunicativo da parte di armatori esteri che non possiedono un codice fiscale in Italia, i quali devono utilizzare la procedura tracciata dalla Rm 54/E/2021, ossia scansionando ed inviando il modello di comunicazione all'agenzia delle Entrate di Pescara. L'indirizzo mail è cop.pescara@agenziaentrate.it, con l'avvertenza che nell'oggetto del messaggio occorre specificare obbligatoriamente «DICHIARAZIONE "NAUTICA" ALTERNATIVA AL PROVVEDIMENTO 15 GIUGNO 2021».In alternativa, gli armatori esteri possono effettuare l'adempimento nei modi previsti dal Provvedimento agenzia delle Entrate 15 giugno 2021 (applicabili ai soggetti residenti, identificati o con rappresentante fiscale in Italia), previo rilascio del codice fiscale direttamente o attraverso un intermediario delegato.

Iva/Esportatori abituali

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 9 dicembre 2021, n. 802

Vendite intracomunitarie a distanza: generano plafond anche con adesione al regime OSS

Le operazioni attive intracomunitarie effettuate nell'ambito del commercio elettronico indiretto (vendite a distanza di beni intraunionali; cfr. per la definizione, l'articolo 38-bis, commi 1 e 3, Dl 331/1993), applicando il regime opzionale OSS (One Stop Shop; cfr. articolo 74-sexies, Dpr 633/1972) possono essere computate ai fini della determinazione del plafond per gli acquisti senza applicazione dell'Iva da parte degli esportatori abituali e per l'accesso alla possibilità di ottenere i rimborsi Iva trimestrali. Infatti, l'articolo 41, comma 4, Dl 331/1993 prevede che «agli effetti del secondo comma degli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati».L'agenzia ritiene che non vi siano, dunque, elementi sostanziali che inducano ad escludere le vendite a distanza di cui all'articolo 41, comma 1, lettere b), Dl 331/1993 dal calcolo del plafond ai sensi dell'articolo 8, comma 2, Dpr 633/1972 posto che il suddetto articolo 41, comma 4, continua a definire le operazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo, anche a seguito della nuova formulazione, come idonee ad essere computate nel conteggio in questione. Stessa cosa vale anche in relazione al calcolo dei requisiti previsti dall'articolo 30, comma 2, lettera b), Dpr 633/1972 per ottenere i rimborsi trimestrali di cui all'articolo 38-bis, comma 2, del medesimo Decreto Iva.A tali fini, però, le operazioni devono essere fatturate e annotate nei registri Iva vendite o corrispettivi; inoltre devono essere annotate nella dichiarazione Iva annuale e nel modello Iva TR. Le vendite a distanza rientrano tra le operazioni rilevanti nel calcolo del plafond anche a seguito dell'introduzione della nuova disciplina Iva (regime OSS Ue). Per documentare le operazioni effettuate nei regimi speciali non è prevista la tenuta della documentazione ordinaria, né è obbligatoria la fatturazione, a seguito della dispensa dagli obblighi documentali di cui al Titolo II del Dpr 633/1972 (combinato disposto degli articoli 74-quinquies e 74-sexies, Dpr 633/1972) e la previsione del solo obbligo di conservazione di una documentazione idonea. Tuttavia, ritiene l'agenzia delle Entrate, la dispensa dagli adempimenti per i soggetti che si avvalgono del regime speciale sembra riguardare esclusivamente le dinamiche dichiarative e documentali del regime stesso e non può valere anche nel contesto dell'adozione, seppur concomitante, di strumenti definiti in ambito nazionale e connaturati da esigenze di controllo diverse. Viene, pertanto, rilevato come, in assenza di interventi normativi di segno opposto, i soggetti che effettuano vendite a distanza intracomunitarie, anche se dichiarano e versano l'Iva mediante il regime OSS Ue, per potersi avvalere della possibilità di acquistare senza pagamento dell'Iva e dei requisiti per ottenere i rimborsi trimestrali, devono (in aggiunta alla documentazione delle operazioni secondo le regole previste nell'ambito del regime speciale unionale) continuare ad adottare le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza stabilite dalla normativa nazionale in via ordinaria (articolo 2, comma 2, legge 28/1997 e circolare agenzia delle Dogane 27 febbraio 2003, n. 8/D).Dovranno, pertanto, registrare le operazioni nei registri di cui agli articoli 23 e 24, Dpr 633/1972, fatturare le stesse a norma dell'articolo 46, Dl 331/1993, presentare la dichiarazione Iva annuale inserendo le transazioni tra quelle di cui al Quadro VE, rigo VE30, campo 3 ai fini del plafond ed il modello Iva TR, inserendo le operazioni ai righi TA30 e TD2 ai fini dei rimborsi trimestrali.

Irpef/Agevolazioni

Dpcm 27 ottobre 2021, GU 6 dicembre 2021, n. 290

Forze dell'Ordine: riduzione 2021 dell'Irpef e delle relative addizionali

Al personale delle Forze Armate e di Polizia in costanza di servizio nel 2021, che ha percepito nell'anno 2020 un reddito di lavoro dipendente complessivamente non superiore a 28.974 euro, è riconosciuta la riduzione dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali. La riduzione dell'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa, è prevista dall'articolo 45, comma 2, Dlgs 29 maggio 2017, n. 95. Costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate come tali dagli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale.La riduzione del carico fiscale – che avviene attraverso il meccanismo delle detrazioni – spetta al personale militare delle Forze Armate, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, e al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2021 con un reddito non superiore alla suddetta soglia.Nello specifico, il Dpcm in esame prevede che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, l'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa, è ridotta per ciascun beneficiario dell'importo massimo di 609,50 euro.Il sostituto d'imposta applica la riduzione d'imposta in un'unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, riferito all'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nell'anno 2021 e fino a capienza della stessa.Se la detrazione d'imposta non trova capienza sull'imposta lorda determinata secondo quanto disposto dalla legge, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle stesse retribuzioni corrisposte nell'anno 2021 ed assoggettate all'aliquota a tassazione separata.

Irpef/Ritenute

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 dicembre 2021, n. 956-2984/2021

Royalties discografiche: ritenute fiscali convenzionali applicabili

Ancorché la convenzione contro le doppie imposizioni si limita a richiamare i diritti d'autore (e non richiama gli analoghi compensi; è il caso della Convenzione con il Regno Unito di cui all'interpello in esame), beneficiano della stessa anche i diritti «connessi ai diritti d'autore» (richiamati da altre convenzioni, come quella con la Germania; cfr. Rm 12/E/2004).Sul punto si è già espressa l'agenzia delle Entrate con la Risposta Interpello 493/2020 relativa alla Convenzione con la Svizzera.L'articolo 23, comma 2, lettera c) del Tuir sancisce la territorialità in Italia delle royalties corrisposte da soggetti residenti in Italia a soggetti non residenti, con conseguente applicazione della ritenuta d'imposta in uscita nella misura del 30% sulla parte imponibile del loro ammontare (articolo 25, Dpr 600/1973 ovvero nella misura più favorevole come previsto dall'articolo 12 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Uk, con conseguente applicabilità della ritenuta fiscale nella misura ridotta dell'8%, stante il fatto che la normativa convenzionale deve ritenersi prevalente sull'ordinamento interno ai sensi dell'articolo 169 del Tuir e dell'articolo 75, Dpr 600/1973).Il caso esaminato riguarda la tassazione delle royalties infragruppo corrisposte da una società discografica italiana a una consociata estera a fronte del diritto esclusivo di sfruttamento in Italia delle registrazioni master costituenti il repertorio locale della licenziante estera. In particolare, la questione riguarda il rapporto contrattuale in essere tra la consociata inglese, nella veste di proprietaria del proprio repertorio locale nonché licenziante, e la società italiana in qualità di licenziataria.La Convenzione Italia-Regno Unito è una di quelle che non contengono un esplicito richiamo agli «analoghi compensi».Nonostante ciò, l'agenzia delle Entrate conferma che nella nozione di «royalties» ai fini convenzionali rientrano sia i compensi derivanti dai «diritti d'autore» (copyright), sia i compensi derivanti dal diritto esclusivo di utilizzare industrialmente e commercialmente le riproduzioni e duplicazioni foniche («registrazioni») dei supporti fonografici derivanti dalle registrazioni master e dei contenuti audiovisivi (cd. «diritti connessi al diritto d'autore» di cui all'articolo 72 e seguenti, legge 633/1941 (legge sul diritto d'autore, nel cui ambito rientrano i diritti dei produttori fonografici).Da quanto sopra deriva che i compensi dovuti dalla società discografica italiana alla consociata Uk per l'utilizzo industriale e commerciale delle registrazioni, al pari delle royalties, possano essere assoggettati a ritenuta nella misura convenzionale dell'8%, nel presupposto che la licenziante Uk sia fiscalmente residente in Uk ai fini convenzionali, sia l'effettiva beneficiaria delle royalties e non abbia una stabile organizzazione in Italia.L'agenzia delle Entrate rammenta, infine, che è comunque facoltà dei sostituti d'imposta applicare, sotto la propria responsabilità, il regime fiscale previsto dalla Convenzione stipulata dall'Italia con il Paese di residenza del titolare del reddito.

Redditi di lavoro dipendente/Rimborsi spese

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 dicembre 2021, n. 798

Personale in didattica a distanza: esenzione del rimborso spese per lo svolgimento dell'attività

Il personale scolastico, impegnato nell'attività di didattica a distanza (dad), qualora sostenga spese a proprio nome per conto del datore di lavoro (istituto scolastico) – come quelle per l'acquisto di toner, carta e connessione a Internet – al fine di svolgere la didattica a distanza, ha diritto ad essere tenuto indenne dal punto di vista economico.Il rimborso effettuato dal datore di lavoro ai lavoratori (insegnanti, assistenti e collaboratori di scuole e istituti provinciali di diverso ordine e grado) non concorre alla formazione dell'imponibile ai fini Irpef, in deroga al principio di onnicomprensività (articolo 51, comma 1 del Tuir in base al quale sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti beni, servizi e opere offerti dal datore di lavoro al personale costituiscono redditi imponibili e, quindi, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente). Si tratta, infatti, non già di retribuzione, ma di costi anticipati nell'interesse del datore di lavoro. L'orientamento espresso è in linea con: a) la Cm 326/1997, che ha chiarito che non sono imponibili i rimborsi di spese diverse da quelle sostenute per produrre il reddito di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente, come l'acquisto di beni strumentali di poco valore; b) la Rm 178/E/2003, secondo cui sono irrilevanti, ai fini Irpef, le somme che non costituiscono arricchimento per il lavoratore, come gli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale, e le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro (rimborsi analitici di spese anticipate per il datore di lavoro. I rimborsi erogati in modo forfetario, invece, non concorrono alla formazione della base imponibile soltanto se è stato definito per legge come determinare la quota non imponibile in quanto riferibile all'uso nell'interesse del datore di lavoro, come nel caso di autovetture date in uso promiscuo al dipendete); c) la Rm 357/E/2007, la quale ha precisato che i rimborsi ai telelavoristi per i costi del collegamento telefonico non sono da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente in quanto relativi a spese sostenute per raggiungere le risorse informatiche dell'azienda e, quindi, per svolgere la propria attività.Nel caso specifico, per il collegamento Internet l'accordo tra datore di lavoro e lavoratore prevede che la somma di rimborso va quantificata sulla base di alcune variabili, inclusi i tempi di utilizzo ai fini della prestazione lavorativa (in pratica, il metodo utilizzato si fonda, in parte, su dati statistici e ricerche di mercato e, in parte, sulla rilevazione dei dati riguardanti le ore impiegate dal personale nella didattica a distanza). Ciò in aderenza a quanto affermato con la Rm 74/E/2017, secondo cui i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, ai fini dell'esenzione dei rimborsi, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili (criterio analitico).Da ultimo, l'agenzia precisa che non sono sottoposte a imposta di bollo le relative richieste di rimborso presentate dei lavoratori. Infatti, anche se, in linea generale, le domande alla Pubblica amministrazione sono soggette al tributo del bollo, secondo l'articolo 3, nota 3, Tariffa allegata al Dpr 642/1972 ne sono esentate «le istanze riguardanti i rapporti di impiego prodotte dai dipendenti degli uffici controindicati alla amministrazione competente». Nella vicenda in esame il rimborso riguarda spese non sostenute nell'interesse del richiedente, ma dell'ente per cui lavora, di conseguenza, secondo l'agenzia, rientrano nell'ipotesi di esenzione prevista dalla suddetta norma.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 3 dicembre 2021

Fondazioni bancarie: stabilita la percentuale 2021 di credito d'imposta spettante

Il Codice del Terzo Settore, per assicurare il finanziamento stabile dei centri di servizio per il volontariato, all'articolo 62, comma 1, Dlgs 117/2017 ha istituito un Fondo unico nazionale (Fun) alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria (Fob, di cui al Dlgs 17 maggio 1999, n. 153) e amministrato dall'Organismo nazionale di controllo (Onc). Nel Codice del Terzo Settore, il comma 6 del citato articolo 62 riconosce alle Fob, dal 2018, un credito d'imposta pari al 100% dei versamenti effettuati al Fun, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24. Il Dm Lavoro e Mef 4 maggio 2018 stabilisce che, ai fini della determinazione del credito d'imposta, contano i versamenti effettuati al Fun entro il 31 ottobre di ciascun anno.Lo stesso Dm stabilisce che l'Onc trasmette all'agenzia delle Entrate l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti al Fun, con i relativi codici fiscali e importi. Successivamente l'agenzia, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'importo complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al Fun, con apposito provvedimento rende nota la percentuale in base alla quale è determinato l'ammontare del credito d'imposta spettante a ciascuna fondazione.Quindi, tenuto conto dell'ammontare complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al Fun entro il 31 ottobre 2021 e delle risorse disponibili (10 milioni di euro), la suddetta percentuale spettante per l'anno 2021 alle Fob è pari al 33,318%.

Accertamento delle imposte/Definizione agevolata

Provvedimento agenzia delle Entrate 3 dicembre 2021

Avvisi di irregolarità da controlli automatizzati: possibile la definizione agevolata

L'articolo 5, commi da 1 a 9, Dl 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. La misura agevolativa è rivolta ai soggetti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione sanitaria emergenziale, hanno subìto una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva occorre fare riferimento, in luogo del volume d'affari, all'ammontare dei ricavi e compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi trasmesse entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2020. Con il Provvedimento in esame si dispone che le dichiarazioni dei redditi da prendere a riferimento per confrontare l'ammontare dei ricavi e compensi sono quelle relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. In questo modo possono accedere alla definizione anche quei soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi, hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. In proposito, al fine di preservare l'omogeneità dei valori da porre a confronto, si prevede di considerare l'ammontare dei ricavi e compensi relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2020 anche nel particolare caso in cui il contribuente risulti non tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva per uno solo dei due periodi. In allegato al Provvedimento sono esplicitati i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta 2019 e 2020 necessari per ricostruire l'ammontare dei ricavi e compensi relativi alle due annualità. Inoltre, al fine di concedere ai contribuenti destinatari delle proposte di definizione agevolata un congruo lasso di tempo per compilare e inviare l'autodichiarazione prevista dall'articolo 1, commi 14 e 15, Dl 41/2021, si dispone la modifica del punto 2.2 del Provvedimento agenzia delle Entrate 18 ottobre 2021, n. 275852, prevedendo che tale autodichiarazione debba essere presentata entro 60 giorni dall'approvazione del relativo modello ovvero, se il termine è più favorevole, entro 60 giorni dal pagamento dell'intero importo o della prima rata delle somme richieste con la comunicazione degli esiti oggetto di definizione agevolata.