Controlli e liti

False fatture «carosello», legittimo il sequestro sul conto del fiscalista

Concorso nel reato per il professionista intervenuto direttamente per registrare sulla piattaforma Vies una delle società cartiere incriminate

di Alessandro Galimberti

È legittimo il sequestro per equivalente sui conti correnti del professionista che concorre con il cliente nell’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Si tratta infatti di una segregazione patrimoniale a carico della persona fisica in funzione della confisca obbligatoria (articolo 12-bis del Dlgs 74/2000) che «prescinde dal nesso di pertinenzialità con la res» (Cassazione 21228/2014) e che viene garantita per equivalente.

L’atto di indagine preliminare su cui la Terza penale della Cassazione ha fatto maturare il giudicato nella sentenza 27698/2022 riguarda un’inchiesta della procura di Perugia incentrata su un traffico internazionale di auto in regime di sospensione di Iva.

Le indagini della Guardia di finanza sui conti di una società locale avevano portato alla luce un giro d’affari di oltre 4,2 milioni per un’evasione di indirette pari a 938mila euro negli anni di imposta 2017 e 2018. Nel ricorso di legittimità il giovane commercialista albanese indagato, e raggiunto dal sequestro preventivo, sosteneva di aver svolto mera attività contabile per il cliente del quale deteneva le fatture solo per gli adempimenti formali di registrazione, senza essere tenuto per legge a controlli sostanziali. Il professionista aggiungeva inoltre di essersi subito adoperato per eliminare gli effetti del reato mediante l’emissione di una nota di storno con addebito dell’Iva, ulteriore indizio della sua asserita mancanza di dolo.

La Terza penale tuttavia, nel validare il percorso logico e argomentativo del Riesame di Perugia - che peraltro aveva annullato la parte del sequestro preventivo relativo alla dichiarazione infedele presentata per conto del cliente (articolo 4 del Dlgs 74/2000) - ha ricostruito i passaggi chiave dell’indagine, rilevando il ruolo di promotore dello stesso professionista nella realizzazione delle condotte illecite in concorso con il cliente commerciante di auto. In particolare, sottolinea la Corte, il commercialista non solo aveva proposto alla società da lui assistita di rivolgersi alle “cartiere” coinvolte nelle indagini - agli atti gli intensi scambi di messaggistica istantanea tra i due sul tema - ma era addirittura intervenuto direttamente, secondo la Gdf, per registrare sulla piattaforma Vies (che verifica la validità delle partite Iva) una delle due “cartiere” incriminate.

Tra le contestazioni della Procura territoriale riportate in atti e validate dalla Terza sezione, per quanto riguarda l’elemento soggettivo, anche le attività svolte dal commercialista per tentare di sviare le indagini delle Fiamme Gialle.

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