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Fondo perduto per il commercio al dettaglio, i requisiti per l’accesso

di Monica Greco

  • Quando Entro le ore 12 del 24 maggio 2022

  • Cosa scade Agevolazione per commercianti con ricavi 2019 e riduzione fatturato 2021 con determinate soglie

  • Per chi Commercianti al dettaglio con attività Ateco 2007

  • Come adempiere Domanda telematica con procedura sul sito del Mise

1In sintesi

Ancora qualche giorno per i commercianti al dettaglio che vogliono accedere ai contributi a fondo perduto previsti a sostegno di quelle attività che sono state maggiormente colpite durante l’emergenza Covid. Scade infatti alle 12.00 del 24 maggio il termine di invio della domanda.

Il ministero dello Sviluppo economico ha messo a disposizione ben 200 milioni di euro per l’anno 2022 e reso operativo un Fondo, istituito dall’articolo 2 del Dl 4/2022, dedicato proprio al rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio.

Il fondo è stato reso operativo e le modalità di accesso all’agevolazione sono state definite nel decreto direttoriale 24 marzo 2022.

La misura di sostegno è pubblicata anche sulla piattaforma telematica denominata Incentivi.gov.it, ai sensi dell’articolo 18-ter del Dl 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 58/2019.

L’accesso alla agevolazione prevede la presentazione di una domanda a partire dal 3 maggio e fino al 24 maggio 2022, esclusivamente in via telematica, mediante la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it).

Un provvedimento cumulativo di concessione pubblicato sul proprio sito istituzionale del Ministero informerà tutti i soggetti beneficiari che hanno superato la fase istruttoria e che vedranno, dunque, accreditato il contributo sul proprio conto corrente.

2I beneficiari del contributo

Il contributo è riconosciuto alle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio che hanno un ammontare di ricavi, riferito al 2019, non superiori a 2 milioni di euro e hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021.

È stabilito in dettaglio che le attività esercitate devono essere quelle identificate da specifici codici della classificazione delle attività economiche Ateco 2007:
- 47.1 - commercio al dettaglio in esercizi non specializzati;
- 47.3 - commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- 47.4 - commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (Ict) in esercizi specializzati;
- 47.5 - commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati;
- 47.6 - commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati;
- 47.7 - commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati;
- 47.8 - commercio al dettaglio ambulante;
- 47.9 - commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati.

In dettaglio, più precisamente le attività dei codici Ateco 47.19, 47.30, 47.43 e tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.

Inoltre, per fruire del contributo le imprese aventi attività identificate dai suddetti codici Ateco 2007 alla data di presentazione della domanda le medesime imprese devono soddisfare i seguenti requisiti:
● avere sede legale/operativa nel territorio dello Stato;
● risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese per una delle attività di cui ai predetti codici Ateco 2007;
non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato di cui al comma 3;
non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del Dlgs 231/2001.

3L’agevolazione

Alle imprese che soddisfano i requisiti sopraddetti è riconosciuta un’agevolazione sotto forma di contributo a fondo perduto nei limiti delle risorse finanziarie stanziate per l’intervento agevolativo, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 e successive modificazioni, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

Il contributo a fondo perduto è pari all’importo calcolato applicando una percentuale data dalla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta, come segue:
● 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400mila euro;
● 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400mila euro e fino a un milione di euro;
● 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

Ai fini della quantificazione del contributo ai sensi del comma 5 rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir.

L’importo del contributo può essere ridotto per rispettare la disciplina sugli aiuti di Stato e anche qualora la dotazione finanziaria del fondo non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di tutte le imprese aventi diritto.

Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo il ministero dello Sviluppo economico può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione.

Le agevolazioni di cui al decreto ministeriale del 24 marzo 2022 sono cumulabili con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo.

4L’accesso al contributo

Le modalità di accesso all’agevolazione sono state definite nel decreto direttoriale 24 marzo 2022, che contiene anche i seguenti allegati:
● allegato 1: Modello di istanza;
● allegato 2: Oneri informativi;
● allegato 3: Informativa trattamento dati personali.

Per accedere al contributo il provvedimento stabilisce che i commercianti presentino domanda al Ministero mediante un’apposita istanza, sulla base del modello riportato nell’allegato n. 1 al predetto decreto, dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) alla quale si accede mediante identificazione e autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi (Cns).

Ciascun soggetto può presentare una sola istanza.

L’accesso alla procedura informatica è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa.

Il rappresentante può preventivamente delegare anche un altro soggetto per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza tramite la citata procedura informatica.

Per la compilazione della domanda è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (Pec) attiva e obbligatoriamente registrata nel Registro delle imprese. Il soggetto richiedente per la corretta compilazione della domanda è tenuto a:
● provvedere all’eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese;
● verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;
● fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica.

Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione, il soggetto richiedente deve dichiarare: a) il rispetto del limite massimo di aiuti consentito dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, considerando anche l’importo del contributo richiesto, di cui alla lettera d); b) l’ammontare dei ricavi riferiti ai periodi d’imposta 2019 e 2021; c) l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021. A tal fine, i citati importi, sono determinati dividendo l’importo complessivo dei ricavi di ciascuno dei due periodi d’imposta per il numero dei mesi in cui la partita Iva è stata attiva nei medesimi periodi, d) l’importo del contributo richiesto, ai sensi del decreto direttoriale del 24 marzo 2022; e) l’iban relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l’accreditamento dell’agevolazione.

Nell’ambito della presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni occorre presentare anche le autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, rese secondo gli allegati, distinti per tipologia di beneficiario, disponibili sul sito del Mise alla pagina sul “Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio”.

5L’erogazione e l’istruttoria

Nella procedura di concessione dell’agevolazione l’ordine temporale di presentazione delle istanze non è rilevante, dunque, sono esaminate alla stessa stregua le istanze presentate nel primo giorno utile e quelle presentate l’ultimo giorno.

La procedura prevede che il Ministero sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente controlli:
● la sussistenza dei requisiti di ammissibilità;
● la regolarità e la completezza dell’istanza;
● il rispetto dei massimali di cui alla sezione 3.1 del Quadro temporaneo.

Se le verifiche menzionate si concludono:
● con esito negativo il Ministero trasmette un’apposita comunicazione di diniego;
● con esito positivo, il Ministero determina l’agevolazione concedibile secondo le modalità di cui all’articolo 2, comma 5, del Dl 4/2022 ed effettuata la registrazione dell’aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti.

Il Ministero adotta un unico provvedimento cumulativo di concessione per tutti i soggetti beneficiari e lo pubblica sul proprio sito istituzionale (www.mise.gov.it) assolvendo in tal modo anche l’obbligo di comunicazione ai soggetti beneficiari – restano fermi, in ogni caso, gli altri obblighi di pubblicazione delle informazioni (articoli 26 e 27 del Dlgs 33/2013).

L’erogazione dell’agevolazione si perfeziona con l’accredito dell’importo spettante sul conto corrente indicato in sede di istanza e, precisamente, mediante esplicitazione del relativo Iban del commerciante.

Ai fini dell’erogazione il Ministero, successivamente al provvedimento cumulativo di concessione, provvede a verificare – mediante la “visura Deggendorf” rilasciata dal Registro nazionale degli aiuti – anche l’assenza del soggetto beneficiario nell’elenco delle imprese tenute alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero e, quando tale verifica ha un esito positivo procede all’erogazione dell’agevolazione.

Se, invece, emergono delle irregolarità nell’ambito della predetta attività di verifica, il Ministero provvede, a erogare l’agevolazione al netto dell’importo dovuto e non rimborsato in relazione agli aiuti illegali ottenuti, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione.

Il Ministero provvede, invece, alla revoca dell’agevolazione concessa quando:
● è accertata, successivamente alla concessione dell’agevolazione, l’assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente e non sanabili;
● si riscontri il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni;
● il soggetto beneficiario non consente lo svolgimento dei controlli a campione disposti dal Ministero dopo l’erogazione dell’agevolazione.

Il Ministero disposta la revoca dell’agevolazione procede al recupero dell’agevolazione indebitamente utilizzata, maggiorato di interessi e sanzioni.

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