Niente «risposte» telematiche ai ricorsi cartacei
La costituzione in giudizio in via cartacea del contribuente rende inammissibile quella con modalità telematiche dell’ufficio. Tale principio è stato enunciato con la sentenza 9/2/2018 della Ctp di Rieti (presidente e relatore De Lullo) depositata lo scorso 7 marzo.
La vicenda trae origine dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento e di alcune cartelle di pagamento ad essa sottese, le quali mai sarebbero state notificate, con conseguente prescrizione del credito erariale. La contribuente notificava il ricorso cartaceo e con le stesse modalità si costituiva in Commissione.
L’agenzia delle Entrate presentava controdeduzioni, in via telematica, con le quali eccepiva la corretta notifica degli atti impositivi in questione.
I giudici hanno ritenuto inammissibile la costituzione dell’ufficio.
Il collegio ha innanzitutto rilevato che sebbene nel processo tributario non vi è obbligo di optare per le modalità telematiche, la scelta di chi introduce il giudizio vincola anche le controparti. Nella specie, avendo la contribuente optato la via cartacea, imponeva che l’agenzia delle Entrate seguisse la stessa modalità.
Tale interpretazione della normativa sul processo tributario telematico deriva, secondo la Ctp, dalla necessità di tutelare il ricorrente il quale, non avendo accesso al fascicolo telematico ove abbia depositato l’atto introduttivo cartaceo, non sarebbe in condizione di poter avere cognizione degli atti prodotti dall’ufficio.
In sintesi il contribuente sarebbe privato del diritto di controdedurre a fronte delle contestazioni dell’amministrazione, con violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
Il ricorso è stato conseguentemente accolto nel merito in quanto con lo stralcio delle controdeduzioni dell’ufficio non vi era prova in atti della notifica delle cartelle.
Sulla questione dell’esistenza o meno di un vincolo per il resistente di seguire le modalità di costituzione del ricorrente, la giurisprudenza non è uniforme, registrandosi sentenze contrastanti.
La tesi sostenuta nella pronuncia si fa carico di un problema pratico che puntualmente si verifica in caso di costituzione telematica del solo ufficio.
In tali ipotesi, infatti, il contribuente ha accesso, tramite il telecontenzioso (e non il Sigit), solo alle informazioni del giudizio, senza poter estrarre copia degli atti depositati telematicamente dalla controparte.
A parte l’impossibilità di conoscenza immediata del contenuto delle controdeduzioni, i difensori devono confrontarsi con le diverse commissioni tributarie che generalmente pongono non pochi ostacoli al rilascio di copia cartacea degli atti dell’ufficio.
Da considerare poi che le segreterie devono collegarsi al Sigit, scaricare l’allegato in questione e stamparlo: nonostante ciò dovrebbe rientrare nella normale attività dei cancellieri, molto spesso per tale “servizio aggiuntivo” vengono richieste al contribuente delle marche da bollo, cosa che invece ovviamente non avviene nei casi di costituzione cartacea dell’Agenzia.