Finanza

Crowdfunding vigilato da Bankitalia e Consob

Responsabilità dell’emittente per il prospetto estese anche al titolare della piattaforma

di Alessandro Germani

Nell'ambito della legge di delegazione europea 2021 uno spazio ad hoc è riservato al crowdfunding, prevedendo gli obblighi informativi per l’emittente e per il gestore della piattaforma, nonché la vigilanza di questi soggetti da parte della Banca d'Italia e della Consob.

Il crowdfunding è un investimento operato da una folla (crowd) e nel solco innovativo di finanziare le imprese ricorrendo a canali diretti anziché a forme di intermediazione, quale è tipicamente quella bancaria. Si può trattare di un investimento in equity, che dunque apporta capitale di rischio all’impresa, oppure di debito, per cui l’impresa è finanziata direttamente da soggetti alternativi rispetto al classico canale bancario. In questo secondo caso un’applicazione pratica di lending crowdfunding è data dal cosiddetto peer to peer lending, che sotto certe condizioni (articolo 44 comma 1 lettera d-bis del Tuir) è considerato reddito di capitale e tassato quindi al 26 per cento.

Chiarito il meccanismo, va da sé che si tratta di prodotti indirizzati a un’ampia platea degli investitori per cui subentra un tema di regolamentazione e di controlli, da un lato sull’emittente e sulla veridicità delle sue informazioni, dall’altro sul soggetto che gestisce la piattaforma tecnologica sulla quale questi investimenti insistono.

Qui veniamo quindi all’articolo 5 della legge di delegazione europea, che recepisce in Italia il regolamento Ue 2020/1503.

La norma, in particolare, stabilisce che vi debba essere una responsabilità sulle informazioni oggetto della scheda rilasciata dall’emittente e che deve ricadere sul titolare del progetto o sui suoi organi di amministrazione, direzione o controllo.

A livello poi di piattaforma, tale responsabilità della scheda informativa deve ricadere sul fornitore di servizi di crowdfunding. Dal punto di vista delle authority competenti per i controlli in questo campo, viene previsto che coincidano con la Banca d’Italia e la Consob. Quest’ultima, peraltro, viene individuata come punto di contatto unico con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma).

Vengono quindi demandati alla disciplina secondaria, da emanarsi da parte di Bankitalia e Consob, i processi di autorizzazione semplificata per i soggetti già autorizzati alla data di entrata in vigore del regolamento Ue 2020/1503 e che le citate authority dispongano di tutti i poteri di indagine (ovvero richiesta di informazioni) e di vigilanza (sospensione o divieto di offerte, obbligo di comunicazione di informazioni) necessari allo svolgimento dei loro compiti. Viene, infine, previsto un aspetto finale relativo al regime sanzionatorio. Sotto questo profilo il legislatore delegato dovrà coordinare le sanzioni previste dal citato regolamento europeo del 2020 con quelle disciplinate dalle disposizioni sull’esercizio del potere sanzionatorio da parte di Bankitalia e Consob.

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