Diritto

La delega fiscale rafforza lo statuto del contribuente

Prevista la revisione della legge 212/2000

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di Paolo Brescia

Nella delega fiscale è prevista anche la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000).

Fin dalla sua introduzione nel 2000 lo Statuto è stato oggetto di applicazione da parte dei giudici di legittimità e merito, ma il suo valore è stato sempre oggetto di opinioni contrastanti. Sicuramente il suo articolo 1, con il rimando agli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, rafforza la posizione dello Statuto nella gerarchia delle fonti, ma lo stesso rimane pur sempre una legge ordinaria, seppur «rafforzata». Ora la delega chiede al Governo di rafforzare e valorizzare alcuni principi dello Statuto, tra cui: l’obbligo di motivazione degli atti impositivi, anche mediante l’indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa; il principio del legittimo affidamento
del contribuente e quello di certezza del diritto.

Si chiede anche di potenziare il potere di autotutela, da estendere agli errori manifesti nonostante la definitività dell’atto, prevedendo l’impugnabilità del diniego o del silenzio, nonché con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti alla condotta dolosa.

Per il rafforzamento dell’obbligo di motivazione degli atti impositivi, alla luce della riforma del processo Tributario, dove il nuovo comma 5 bis dell’articolo 7 del decreto legislativo sul contenzioso, indica che «il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio» sembra che il legislatore voglia ancora di più rafforzare l’introduzione di tali prove nella motivazione dell’atto di accertamento, privilegiando gli elementi di fatto alla base del recupero, che saranno portati al vaglio del giudice tributario.

Sicuramente l’articolo 5 bis del Codice del processo tributario non ha avuto carattere innovativo ed esaustivo per cui il legislatore ritiene che vi sia ulteriore spazio per rafforzare l’obbligo di motivazione, nonostante la pluralità di norme che disciplinano tale istituto.

Per quanto riguarda la valorizzazione del principio del legittimo affidamento e della certezza del diritto, lo Statuto del contribuente si esprime in tal senso all’articolo 10, espressivo
di principi generali, anche di rango costituzionale.

Sembra non esserci ulteriore spazio per valorizzare il principio, in quanto già espressione di principi generali presenti nel nostro ordinamento molto prima dell’emanazione dello Statuto.

In tutti i casi potrebbe essere opportuno, aggiungere oltre alla già esistente non punibilità del contribuente in materia di irrogazione di sanzioni e interessi, se si è conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, la formula: «anche se lo stesso si sia conformato a sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione».

La delega tratta, poi, del potenziamento del potere di autotutela, prevedendo l’impugnabilità del diniego, ovvero del silenzio e limitando la responsabilità del funzionario nel giudizio innanzi alla Corte dei conti alla sola condotta dolosa.

Sarebbe opportuno inserire queste impugnabilità nell’articolo 19 del Dlgs 546/1992, che tratta degli atti impugnabili e oggetto del ricorso, senza scomodare lo Statuto. Potrebbe essere l’occasione, per prevedere la sospensione del termine per ricorrere contro l’atto impositivo, di almeno 30 giorni, se viene presentata la richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento emanato dall’amministrazione finanziaria.

Ben venga nella legge delega, la previsione di limitare la responsabilità nel giudizio amministrativo- contabile dinanzi alla Corte dei conti alla sola condotta dolosa.

Questo provvedimento porterebbe inoltre a valorizzare l’istituto dell’accertamento con adesione, penalizzato in questo momento dall’eccessiva, ma giusta prudenza del funzionario, nell’autonomia decisionale di definizione dell’atto impositivo.

Per concludere possiamo provocatoriamente affermare l’opportunità di inserire lo Statuto del contribuente in Costituzione, con un nuovo comma 3 dell’articolo 53 della nostra Carta che disciplina il principio della capacità contributiva, per accogliere i principi generali dei diritti del contribuente.

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