Diritto

Operazioni cross border, estese le norme Ue

La nuova direttiva vale anche per le società diverse da quelle di capitali. Disciplinate per la prima volta le scissioni con trasferimento di patrimonio a società preesistenti

di Alessandro Germani

La Legge europea 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2022 e in vigore dal 10 settembre, contiene i criteri e i principi direttivi di modifica della direttiva comunitaria su fusioni, scissioni e trasformazioni transfrontaliere.

Ricordiamo che l’ambito civilistico delle fusioni transfrontaliere è disciplinato dal Dlgs 108/2008, mentre non c’è una norma che disciplini le scissioni e le trasformazioni. In questo quadro, l’articolo 3 della legge delega riguarda il recepimento della direttiva 2019/2121/UE, che modifica la precedente 2017/1132. Vediamone gli aspetti principali.

In primis, si mira ad un’ampia estensione di queste operazioni cross border alle società diverse dalle società di capitali, purché iscritte nel Registro delle imprese, con esclusione delle società cooperative a mutualità prevalente e alle società regolate dalla legge di uno Stato membro diverse dalle società di capitali. Questo dal lato soggettivo, mentre da quello territoriale il principio informatore è l’estensione a società partecipanti o risultanti non aventi la sede statutaria, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio della Ue. Conseguentemente si mira a disciplinare le operazioni transfrontaliere a cui partecipino o risultino società extra Ue o altri enti non societari.

Viene poi finalmente prevista la disciplina delle scissioni transfrontaliere, totali o parziali, che comportano il trasferimento del patrimonio attivo e passivo a una o più società preesistenti. Altra previsione importante è quella relativa al trasferimento della sede sociale all’estero da parte di una società regolata dalla legge italiana senza mutamento della legge regolatrice, modificando all’uopo il Codice civile e l’articolo 25 della legge 218/1995, precisando le condizioni di ammissibilità dell’operazione, i controlli di legalità in linea con la direttiva 2019/2121 e stabilendo un regime transitorio per le società che all’entrata in vigore delle nuove disposizioni abbiano trasferito la sede all’estero mantenendo la legge italiana.

Si prevede un’apposita disciplina riguardante i procedimenti giurisdizionali, anche di natura cautelare, per la tutela avverso le determinazioni dell’autorità competente in materia di rilascio del certificato preliminare, che attesta il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell’operazione transfrontaliera.

C’è poi, per i creditori i cui crediti sono anteriori all’iscrizione del progetto di operazione transfrontaliera nel Registro delle imprese, tutele non inferiori a quelle stabilite dal Dlgs 108/2008. La norma mira ad individuare i canali informativi utilizzabili dall’autorità competente per la verifica delle pendenze delle società verso creditori pubblici e a disciplinare gli effetti sui procedimenti di rilascio del certificato preliminare e di controllo derivanti dal mancato adempimento e dal mancato rilascio delle garanzie da parte della società per le obbligazioni, anche non pecuniarie e in corso di accertamento, esistenti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici.

Si mira inoltre a individuare i criteri per la qualificazione di un’operazione transfrontaliera come abusiva o fraudolenta in quanto volta all’elusione del diritto della Ue o nazionale oppure posta in essere per scopi criminali, a disciplinare i criteri e le modalità di semplificazione dello scambio dei certificati preliminari tra le autorità competenti e a modificare il Dlgs 168/2003 sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa per le controversie relative a queste operazioni.

Viene inoltre previsto che la società, ai fini del trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno, possa avvalersi della disciplina prevista per la scissione, con le semplificazioni di cui all’articolo 160-vicies della direttiva 2017/1132/UE, e stabilire che le partecipazioni siano assegnate alla società scorporante.

È istituita una disciplina transitoria delle fusioni transfrontaliere (Dlgs 108/2008) a cui partecipi o da cui risulti una società regolata dalla legge di uno Stato che non ha ancora recepito la direttiva 2019/2121.

Infine, è prevista, per le violazioni delle disposizioni di recepimento della direttiva, l’applicazione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni stesse.

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