Imposte

Ritenuta all’11% su dividendi al fondo pensione estero

L’1,20% si applica solo se il percettore è una società o un ente commerciale. I rendimenti di una seconda polizza collegata alla prima scontano la sostitutiva del 26%

di Alessandro Germani

I dividendi corrisposti da società italiane a un fondo pensione olandese subiscono una ritenuta dell’11% in base all’articolo 27, comma 3, del Dpr 600/73. In questo senso si è pronunciata la risposta a interpello 338/2022 delle Entrate.

L’istante eroga prestazioni pensionistiche integrative qualificandosi come schema di previdenza complementare ed è assoggettato ai controlli della banca centrale olandese e dell’autorità di vigilanza del mercato. Per la legislazione olandese, i redditi derivanti da tale attività istituzionale sono esenti. In relazione ai dividendi percepiti da partecipazioni italiane, ritiene che alternativamente possa applicarsi la ritenuta dell’1,20% prevista dal comma 3-ter, disposizione che prevarrebbe rispetto alla ritenuta dell’11% prevista dal comma 3.

Nella risposta a interpello 338/2022 l’Agenzia fa un utile excursus della normativa in questione. In particolare, l’articolo 27 del Dpr 600/73 prevede una ritenuta sui dividendi del 26 per cento. Tale regola è derogata nei seguenti tre casi:

1 quando destinatari dei dividendi siano fondi pensione istituiti in Stati Ue o See, per cui è prevista la ritenuta dell’11 per cento;

2 quando destinatari siano Oicr esteri istituiti in Stati Ue o See con adeguato scambio di informazioni e il cui gestore è assoggettato a forme di vigilanza nel paese estero, per cui la ritenuta non si applica;

3 quando destinatari siano società ed enti non residenti soggetti ad imposta sul reddito delle società, per cui si applica una ritenuta dell’1,20% (comma 3-ter).

L’ultima fattispecie risponde alla dividend exemption introdotta dalla riforma del 2003 per cui in base all’articolo 89 del Tuir i dividendi endosocietari sono tassati al 5 per cento.

La legge 244/07 ha quindi omogeneizzato il trattamento per le società e gli enti commerciali non residenti, prevedendo la ritenuta dell’1,20% (che corrisponde appunto alla omologa tassazione dei soggetti nazionali pari al 5% per l’aliquota Ires del 24%). Alle forme di previdenza complementare italiane si applica invece la ritenuta del 20% (prima dell’11%). Sempre con l’obiettivo di omogeneità, la legge 88/09 ha previsto una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta dell’11% sui dividendi di fonte italiana conseguiti dalle forme pensionistiche estere. Nel caso esaminato nella risposta 338, poiché si tratta di un fondo pensione e non di una società, si applicherà l’11% in luogo dell’1,20 per cento.

Per la risposta a interpello 339/2022 delle Entrate le somme rivenienti da una polizza come accordo transattivo per una separazione consensuale non costituiscono reddito, mentre i rendimenti di una seconda polizza collegata alla prima sono redditi di capitale assoggettati dal contribuente alla sostitutiva del 26% in dichiarazione (articolo 26-ter, comma 3). Comportano l’obbligo di compilazione di RW e assoggettamento a Ivafe.

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