Adempimenti

Dichiarazione aiuti Covid, la doppia vita del modello

Per il Fisco informazioni su impresa unica e allocazione dei contributi, per i contribuenti la chance di verificare gli sforamenti e riallocare gli aiuti in eccesso 

L’autodichiarazione degli aiuti Covid, adempimento che sarà trattato anche nell’edizione estiva di Telefisco in calendario il 15 giugno, presenta finalità multiple che sia per il Fisco che per il contribuente costituiscono non solo un adempimento, ma la chiusura del cerchio e la regolarizzazione degli errori. Più in particolare, l’autodichiarazione, da un parte, serve al Fisco per avere alcuni dati di cui non è a conoscenza e, dall’altra, può essere utile ai contribuenti per «regolarizzare e sanare» alcune posizioni in cui vi sono delle criticità.

Con riferimento al Fisco nella dichiarazione sono presenti informazioni sulla fruizione degli aiuti da parte dei contribuenti rispetto ai dati trasmessi in precedenza. Non si tratta dei dati fiscali che naturalmente saranno trasmessi con la dichiarazione dei redditi e con la compilazione del quadro RS bensì delle seguenti informazioni:

• le imprese con cui il beneficiario si trova in una relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica;

• l’allocazione degli aiuti ricevuti nella Sezione 3.1 e/o nella Sezione 3.12 del Temporary Framework in applicazione del cosiddetto regime ombrello;

• in caso di superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e/o 3.12, le modalità con cui il beneficiario intende sanare tale irregolarità (utilizzo dei massimali più elevati introdotti medio tempore, riversamento tramite modello F24 oppure scomputo da aiuti successivi).

Come evidenziato nella recente risposta al Garante del contribuente l’autodichiarazione permetterà, proprio sulla base delle suddette informazioni, di procedere a un adeguato e tempestivo controllo sul rispetto delle soglie previste dal Temporary framework da parte dei beneficiari delle varie misure agevolative. Tale adempimento è stato espressamente richiesto dalla Commissione UE.

Con riferimento invece alla posizione dei contribuenti l’autodichiarazione deve essere vista non solo come un adempimento (piuttosto complesso) ma anche come un’opportunità che consente sia di verificare eventuali sforamenti dei limiti previsti dalla Sezione 3.1 (gli aiuti non possono essere superiori a 800.000 euro al 27 gennaio 2021 e a 1,8 milioni di euro al 31 dicembre 2021) ma anche di riallocare gli incentivi ricevuti in eccesso.

L’autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ha infatti a oggetto il rispetto da parte del dichiarante dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary framework. Per gli aiuti per i quali il dichiarante manifesta l’intenzione di fruire dei massimali di cui alla Sezione 3.12 del Temporary framework, la dichiarazione sostitutiva ha a oggetto il rispetto delle condizioni previste dalla suddetta Sezione 3.12.

Partendo da questo esame lo scopo della dichiarazione (qui stanno opportunità e vantaggio per imprese) è quello di consentire ai destinatari delle misure di fruire dei nuovi e più elevati massimali previsti dalle Sezioni del Temporary framework interessate permettendogli, ove possibile, di allocare le somme o le misure in eccesso o in altra Sezione (3.12) o in un diverso periodo della medesima Sezione al fine di evitare il rischio di doverle restituire.

Pertanto nella compilazione del modello è necessario, per i beneficiari che hanno usufruito di misure ricomprese nel regime ombrello (articolo 1, comma 13, del Dl 41/2021), procedere a una analisi che deve riguardare i seguenti controlli:

• quali sono le misure che hanno ricevuto con riguardo sia alla sezione 3.1 e 3.12 e sia con riguardo alle misure ricomprese nel regime ombrello che quelle esterne;

• analizzare, per tutte le misure ricevute sia ricomprese nel regime ombrello che non, quale sia la data di concessione dell’aiuto;

• valutare se hanno sforato alcuni massimali con riferimento a una determinata sezione e con riferimento ad un determinato periodo;

• analizzare, avendo riguardo alla data di concessione dell’aiuto, con quali misure sono stati sforati detti massimali;

• infine, se possibile, procedere all’allocazione delle somme e delle misure in eccesso.

Attenzione che per usufruire di questa “regolarizzazione” i beneficiari dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework con il conseguente rischio, anche penale, nel caso in cui i dati indicati non siano completi o non siano veritieri.

Il rischio diventa particolarmente elevato per i soggetti, beneficiari di alcune misure del regime ombrello, che non hanno però avuto problemi di superamento dei limiti. Ci si chiede se in tal caso, non dovendo usufruire dei vantaggio dell’autodichiarazione, siano minori le conseguenze se non la presentassero e decidessero di compilare “solo” il quadro RS della dichiarazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©