Controlli e liti

Udienza predibattimentale al test del processo tributario

I reati di omessa dicharazione passano alla citazione diretta. Sono prevedibili problemi sulla determinazione dell’imposta evasa

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Con l’entrata in vigore della riforma Cartabia dall’inizio di quest’anno, i reati di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, Iva e del sostituto di imposta saranno soggetti a citazione diretta a giudizio senza più necessità dell’udienza preliminare presso il Gup. Come già avveniva per omessi versamenti Iva e ritenute e indebite compensazioni di crediti non spettanti. Per tutti questi reati esordisce quindi anche il nuovo istituto della udienza predibattimentale.

Sono alcune delle novità procedurali che interesseranno i reati tributari con l’entrata in vigore del Dlgs 150/2022 e delle successive integrazioni (legge 199/2022). Ma, come avviene in occasione di modifiche procedurali, non è previsto alcuno specifico adeguamento rispetto ai reati tributari, che hanno caratteristiche del tutto peculiari. Quindi occorrerà attendere le prime pronunce giurisprudenziali per capire come tali modifiche impatteranno sugli istituti già esistenti tipici del diritto penale tributario.

Omessa dichiarazione

Attuando la legge delega di riforma del processo penale (la 134/2021, cosiddetta legge Cartabia), il Dlgs 150/2022 ha individuato una serie di delitti che, non essendo di complesso accertamento, non sono più oggetto di udienza preliminare e vanno a citazione diretta. Tra essi è stata inserita l’omessa presentazione della dichiarazione, che quindi si aggiunge agli altri reati tributari già rientranti nella citazione diretta in virtù della pena massima edittale prevista (non oltre i quattro anni di reclusione): omesso versamento Iva o ritenute, indebita compensazione di crediti non spettanti, sottrazione fraudolenta nella forma non aggravata (importi inferiori a 200mila euro).

L’omessa presentazione prevede la reclusione da due a cinque anni per chiunque non presenti una delle dichiarazioni su imposte sui redditi o Iva, quando l’imposta evasa supera i 50mila euro. Analoga pena per il sostituto di imposta che omette di presentare la dichiarazione in presenza di ritenute non versate superiori a 50mila euro.

Lascia perplessi che questo reato sia ora tra quelli a citazione diretta. Basti pensare che per la dichiarazione infedele, pur sanzionata meno dell’omessa presentazione, resta l’udienza preliminare.

È stato ritenuto che il reato sia di agevole accertamento. Ma, se può essee tale la constatazione dell’omissione dell’adempimento (non presentazione della dichiarazione), ben più complessa è la successiva determinazione dell’imposta evasa (e quindi della soglia di punibilità), soprattutto per il riconoscimento dei costi e dell’Iva (problematica, non a caso, spesso al vaglio della Cassazione).

L’udienza predibattimentale

La legge 199/2022 ha poi previsto un nuovo istituto per tutti i reati a citazione diretta (articolo 554-bis del Codice di procedura penale): l’udienza predibattimentale davanti a un giudice (diverso dal Gup e da quello che svolgerà l’eventuale dibattimento) che procede agli accertamenti preliminari (costituzione delle parti, eventuale rinnovazione avvisi, citazioni, comunicazioni e notificazione di cui dichiara la nullità e così via). Le disposizioni su tale udienza si applicano nei procedimenti in cui il decreto di citazione a giudizio è stato emesso dal 1° gennaio scorso.

In sostanza si anticipano le attività prodromiche svolte all’inizio della fase dibattimentale, liberando il giudice del dibattimento da incombenze diverse da quelle istruttorie e decisorie. La nuova udienza pare accorpare udienza preliminare dal Gup (in versione semplificata) e accertamenti preliminari della prima udienza dibattimentale (“di smistamento”).

Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando:

1 c’è una causa che estingue il reato o per cui l’azione penale non andava iniziata o proseguita;

2 il fatto non è previsto dalla legge come reato o non sussiste o l’imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato;

3 l’imputato non è punibile per qualsiasi causa;

4 gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna.

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