Diritto

Più armi penali antiriciclaggio

Approvato il decreto legislativo che include nei reati presupposto anche i delitti colposi puniti con contravvenzioni

di Valerio Vallefuoco

Nella seduta del 4 novembre il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo per il recepimento anche in Italia della direttiva Ue 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Secondo il Governo con tale provvedimento si andranno ad ampliare gli strumenti di contrasto al riciclaggio dei proventi illeciti. Si estenderà anche l’applicazione dei reati di ricettazione, riciclaggio, auto riciclaggio e reimpiego a tutti i proventi, frutto di reato, compresi i delitti colposi e le contravvenzioni

Il testo aggiunge alla legislazione italiana già all’avanguardia nel settore della lotta al riciclaggio con il diritto penale solo alcuni elementi integrativi del diritto Ue, apportando le necessarie modifiche al Codice penale sulla base delle previsioni di cui agli articoli 3, 6 e 10 della direttiva Ue. In considerazione della definizione di «attività criminosa» (articolo 2, paragrafo 1, della direttiva Ue), il testo licenziato dal Governo ha previsto l’ampliamento dei reati presupposto dei «reati di riciclaggio», in quanto la nozione di reato presupposto adottata dal nostro legislatore risultava più circoscritta. Infatti nel nostro attuale ordinamento i reati presupposto dei delitti di cui agli articoli 648 (ricettazione) e 648-ter (impiego di denaro di denaro d provenienza illecita) del Codice penale sono solo i delitti, con esclusione, quindi, di tutte le contravvenzioni; mentre reati presupposto dei delitti di cui agli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter.1 (autoriciclaggio) sono solo i delitti non colposi, con esclusione, quindi, dei delitti colposi e delle contravvenzioni.

Tale ampliamento è stato realizzato, in relazione ai delitti di riciclaggio e autoriciclaggio, prevedendo la medesima disciplina sia in caso di delitti presupposto colposi che in caso di delitti presupposto non colposi.

Il Governo ha invece introdotto una disciplina sanzionatoria differenziata (di minor rigore) in relazione alle singole fattispecie incriminatrici (articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale), per il caso in cui il reato presupposto sia una contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

A una prima lettura non sembra sia stata recepita l’unica osservazione al parere favorevole della commissione giustizia della Camera che chiedeva al Governo di valutare l’opportunità di introdurre una normativa che possa adeguare gli strumenti di controllo e di repressione dei reati in riferimento alle cripto-valute, che analogamente ad altri beni possono costituire condotte di riciclaggio, garantendo in tal modo l’uniformità legislativa dell’intervento.

Sempre nel testo è stata recepita espressamente l’aggravante specifica che il reato di riciclaggio sia stato commesso nell’ambito di un’organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/Gai, ma non appare evidente la seconda aggravante richiesta sempre dalla direttiva prevista se l’autore del reato è un soggetto obbligato ai sensi della normativa antiriciclaggio ed ha commesso il reato nell’esercizio della sua attività professionale.

Il pregio del recepimento di questa direttiva comunque rimane nella circostanza che ormai tutti Paesi Ue hanno e avranno delle definizioni comuni di riciclaggio pertanto si darà per assodato il principio della doppia punibilità per cui gli autori dei reati di riciclaggio ed autoriciclaggio verranno perseguiti in tutta l’Unione europea con gli stessi criteri e le stesse pene.

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