Diritto

Società benefit, più compiti per gli organi di controllo

Da verificare le azioni degli amministratori ai fini del beneficio comune

L'evidenza empirica in materia di corporate finance ha messo in luce come la trasformazione in società benefit diminuisca il costo del capitale e quindi il rischio dell'impresa. È una bella notizia per i membri del collegio sindacale di una società benefit.

Il fenomeno delle società benefit (Sb), introdotte nel nostro ordinamento dalla legge 208/2015, si sta sempre più imponendo nel panorama italiano, nel contesto di una crescente attenzione verso i valori della sostenibilità. Non a caso il numero delle Sb è aumentato, tra il 2018 e il 2021, da 420 a circa 2mila, con l'ingresso anche nel mercato borsistico Euronext Growth Milan di una dozzina di società e con la prossima Ipo di Plenitude, del gruppo Eni, che costituirà la prima Sb quotata nel mercato principale.

I presidi e gli obblighi stabiliti dalla legge istitutiva delle Sb, se da un lato sono una garanzia per gli impact investors contro i rischi di benefit washing, parafrasando la più celebre espressione green washing, dall'altro pongono a carico delle società e dei relativi organi precise responsabilità, individuando, tra l'altro, nell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) il soggetto incaricato della vigilanza al fine di sanzionare le società che non perseguissero le finalità di beneficio comune.

La fonte dell'ampliamento di funzioni e responsabilità per l'organo di controllo risiede, ancora prima che nella normativa primaria, in una consapevole e responsabile comprensione culturale e professionale delle prospettive e delle finalità di una Sb.

Nel contesto infatti degli obblighi dell'organo di controllo di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, ai sensi dell'articolo 2403 del Codice civile, va inserito l'obbligo di valutare la correttezza dell'operato degli amministratori anche in relazione all'attività svolta per bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune individuate nello statuto.

Inoltre, l'organo di controllo deve verificare che, ai sensi del comma 380 della legge istitutiva, la nomina del soggetto o dei soggetti a cui affidare funzioni e compiti per il perseguimento delle finalità di beneficio comune (benefit officer) sia stata fatta e risulti motivata e coerente con il principio dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società.

All'organo di controllo è altresì attribuita la verifica della conformità della relazione annuale, prevista dal comma 382 della legge 208/2015, anche rispetto allo standard delle metriche di valutazione esterna utilizzate per la misurazione dell'impatto generato. L'attività di controllo sulla relazione di impatto è assimilabile alla vigilanza del collegio sindacale delle quotate sulla dichiarazione non finanziaria in ordine, ad esempio, alla pubblicazione, agli ambiti di applicazione e all'adeguatezza di tutte le procedure e le strutture che presiedono alla produzione, misurazione e rappresentazione dei risultati e delle informazioni oggetto della relazione.

Per svolgere adeguatamente la propria attività di vigilanza anche su tutti questi aspetti peculiari delle Sb, l'organo di controllo dovrà dunque pianificare e porre in essere una serie di attività di vigilanza specifica, anche mediante periodici incontri con il benefit officer. Di tutto ciò, oltre che nei propri verbali, l'organo di controllo dovrà riferire nella relazione annuale all'assemblea dei soci, ai sensi dell'articolo 2429 del Codice civile.

In assenza sia di puntuali previsioni normative sia di una giurisprudenza di merito, e considerando i profili di responsabilità proprie dell'organo di controllo, segnatamente quelli previsti dal secondo comma dell'articolo 2407 del Codice civile, per il collegio sindacale, si rende necessaria e si auspica l'emanazione da parte del Cndcec di specifiche norme di comportamento, così da consentire sia una uniformità di azione, sia una sostanziale limitazione delle responsabilità per coloro che vi si attengano.

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