Come fare perImposte

Credito d’imposta moda, entro il 10 giugno l’istanza per le rimanenze 2021

di Michele Meroni e Claudio Sabbatini

  • Quando Entro il 10 giugno 2022

  • Cosa scade Domanda di contributo sul valore del magazzino

  • Per chi Imprese industriali e commerciali del tessile e della moda

  • Come adempiere Invio telematico all’agenzia delle Entrate

1In sintesi

Le imprese operanti nel settore tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, nonché degli accessori possono accedere ad un contributo, nella forma di credito d’imposta.

La misura, già proposta per l’anno 2020 con riferimento all’incremento del valore delle rimanenze di magazzino, opera anche con riguardo all’anno 2021.

La domanda si presenta entro il 10 giugno 2022, utilizzando il modello e le istruzioni da poco aggiornati da parte dell’agenzia delle Entrate. Il riferimento normativo è l’articolo 48-bis del decreto rilancio, che ha introdotto il beneficio a sostegno delle imprese – operanti in settori caratterizzati dalla stagionalità e obsolescenza dei prodotti - colpite dalla crisi economica in atto a seguito della pandemia, nonché dalle seguenti disposizioni attuative:
• il Dm Mise 27 luglio 2021, che ha individuato i codici Ateco dei beneficiari;
• il provvedimento agenzia delle Entrate 11 ottobre 2021, n. 262282, che ha approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, aggiornati lo scorso 6 maggio 2022 sul sito dell’agenzia stessa;
• il provvedimento agenzia delle Entrate 28 ottobre 2021, n. 293378, che ha definito i termini per la presentazione;
• il provvedimento agenzia delle Entrate 26 novembre 2021, n. 334506, che ha stabilito la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile con riferimento al 2020. Per il periodo d'imposta 2021 un nuovo provvedimento individuerà la misura spettante ai richiedenti, nel limite delle risorse stanziate;
• la risoluzione 30 novembre 2021, n. 65/E che ha individuato il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del bonus (con il provvedimento 26 novembre 2021 l’Agenzia ha determinato la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile nel 2021 pari a 64,2944% del credito indicato nella istanza presentata dai beneficiari).

2I soggetti interessati e l’ambito temporale

Il Mise, con il Dm 27 luglio 2021 ha elencato i codici Ateco delle imprese industriali che hanno diritto al credito d’imposta sulle rimanenze finali (codici dei settori 13, 14, 15, 16, 20 e 32).

Per il solo 2021 l’articolo 3, comma 3, del decreto Sostegni ter ha esteso il credito d’imposta in esame alle imprese operanti nel settore del commercio di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria esercenti attività contraddistinte dai codici 47.51, 47.71 e 47.72.

Al fine dell’individuazione dei beneficiari, rileva il codice Ateco comunicato all’agenzia delle Entrate con il modello AA7/AA9, che deve essere uno di quelli elencati dall’articolo 2, comma 2, del citato Dm.

Per il 2020, il credito d’imposta spettava in relazione alle rimanenze del periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020, ossia al periodo d’imposta in corso all’entrata in vigore del Dpcm 9 marzo 2020.

I soggetti interessati hanno presentato la domanda entro il 22 novembre 2021. Per il 2021, il credito d’imposta spetta in relazione alle rimanenze del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 come previsto dall’articolo 8 del decreto Sostegni bis che ha esteso il periodo di applicazione.

Esempio
Si pensi all'impresa che ha il periodo d’imposta:
• coincidente con l’anno solare (1 gennaio-31 dicembre): il bonus spetta con riferimento all'incremento delle rimanenze risultanti al 31 dicembre 2021;
• a cavallo d’anno (es. 1 agosto-31 luglio): il bonus spetta con riguardo all’incremento delle rimanenze risultanti al 31 luglio 2022 (periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2021.

3L’ammontare del credito d’imposta

Il beneficio consiste in un credito d’imposta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’articolo 92, comma 1, del Tuir, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza dell’agevolazione, risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata.

Esempio

L’impresa Rossi Srl ha un periodo d'imposta coincidente con l’anno solare.
Al 31 dicembre 2021 le rimanenze finali ammontavano a 100.000 euro.
Nei tre periodi d’imposta precedenti le rimanenze sono state pari a:
• periodo d’imposta 2020: 80.000 euro;
• periodo d’imposta 2019: 40.000 euro;
• periodo d’imposta 2018: 45.000 euro.
La media del triennio precedente a quello di spettanza dell’agevolazione (2021) è pari a 55.000 euro ([80.000+40.000+45.000] : 3). Pertanto, le rimanenze risultanti nel 2021 (100.000 euro) sono eccedenti rispetto alla media del triennio precedente (55.000 euro). Su detta eccedenza (45.000 euro) spetta un bonus (teorico) del 30% (13.500 euro).

Evidentemente, ai fini dell’incentivo in esame, il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media. Inoltre, le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione. Invece, per i soggetti con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.

Sul punto manca un chiarimento circa l’ambito dei controlli da effettuare, in quanto: a) da un lato (comma 1 dell’articolo 48-bis) viene indicato che il bonus spetta in relazione all’incremento delle rimanenze finali di magazzino di cui all’articolo 92, comma 1, del Tuir (con un chiaro riferimento alla valorizzazione fiscale) in un dato periodo d’imposta (anche in questo caso il riferimento non è all’esercizio, ma al periodo fiscale) rispetto alla media del triennio precedente; b) dall’altro lato (comma 2 dell’articolo 48-bis) si afferma che «i controlli sono svolti sulla base dei bilanci» (con un chiaro riferimento esplicito al dato civilistico/contabile).

Neppure è chiara l’ampiezza dei controlli, ossia se questi riguardano il mero valore o anche l’esistenza: il dubbio sorge perché il comma 2 richiama – forse in modo atecnico – un concetto di «consistenza» delle rimanenze finali di magazzino.

È evidente che un conteggio fisico risulta impossibile.

4Gli adempimenti da espletare

Coloro che intendono richiedere il contributo devono presentare apposita domanda (si tratta di una istanza da comunicare all’agenzia delle Entrate, secondo il modello di cui al provvedimento 262282/2021), nei modi e termini infra indicati.

In questo modo i beneficiari:
1) comunicano l’incremento del valore delle rimanenze di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del bonus rispetto alla media del triennio precedenti;
2) attestano, mediante rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il rispetto dei requisiti previsti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final recante il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del Covid-19» e successive modifiche (c.d. Temporary Framework). Nel caso in cui l’importo teoricamente spettante (30% dell'eccedenza delle rimanenze), unitamente ad altre eventuali misure di aiuto riconosciute ai sensi della Sezione 3.1 del Temporary Framework, determini il superamento dei limiti massimi previsti, nella domanda va riportato l’importo ridotto del credito rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti (vedi sub le novità del modello);
3) rilasciano la dichiarazione antimafia, se il credito d’imposta richiesto supera la soglia di 150mila euro. In pratica, dichiarano di essere iscritti negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, legge 190/2012 (per le categorie di operatori economici ivi previste) oppure che, ai fini della richiesta della documentazione antimafia, nel quadro C del modello stesso sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui agli articoli 85 e 91, comma 5, Dlgs 159/2011.

5Le novità del modello bonus tessile e moda

Rispetto al modello per il contributo del 2020, quello in esame – aggiornato il 6 maggio 2022 – tiene conto delle novità introdotte con il provvedimento 27 aprile 2022, n. 143438, il quale ha definito il modello per la presentazione della comunicazione degli aiuti di Stato da parte di coloro che hanno usufruito delle misure di aiuto del regime “quadro” o “ombrello” (Dm 11 dicembre 2021 e articolo 1, comma 13, Dl 41/2021).

La dichiarazione sostitutiva contenuta nel modello bonus tessile e moda risulta semplificata rispetto a quella resa con il precedente modello. In particolare, la dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto solo il rispetto dei requisiti di cui alla Sezione 3.1 del Temporary Framework, per cui – non producendo l’effetto sostitutivo della dichiarazione degli aiuti di Stato - quest’ultima dovrà comunque essere resa, mediante l’utilizzo del modello approvato con il provvedimento 143438/2022.

Inoltre, il nuovo modello bonus tessile e moda:
• include i nuovi beneficiari, operatori del comparto del commercio, come previsto dall’articolo 3, comma 3, Dl 4/2022, che ha incluso nuovi codici Ateco per l’agevolazione del solo periodo d’imposta 2021;
• tiene conto dell’incremento dei massimali applicabili con riferimento alla Sezione 3.1 del Temporary Framework (290mila euro per il settore dell'agricoltura, 345mila euro per il settore della pesca e acquacoltura, 2.300mila euro per gli altri settori), come disposto dalla sesta modifica al Quadro temporaneo attuata con la Comunicazione della Commissione Europea 2021/C 473/01;
• ha visto l’introduzione di appositi campi da utilizzare per dichiarare l’intenzione di restituire gli aiuti di Stato (di cui all’articolo 1, comma 13, Dl 41/2021) fruiti in misura eccedente i massimali pro tempore vigenti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework.

Le istruzioni alla compilazione della domanda risolvono anche il rebus circa la quantificazione del valore delle rimanenze per quei soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare nei casi in cui il periodo d’imposta non è ancora chiuso alla data di presentazione della stessa.

È il caso dei soggetti aventi periodo d’imposta “a cavallo d’anno” (si pensi al periodo d’imposta 1 agosto 2021-31 luglio 2022): la quantificazione delle rimanenze va fatta alla data del 31 luglio di quest’anno (periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021), ma la domanda va presentata entro il 10 giugno 2022.

Sul punto, nelle istruzioni alla compilazione della domanda si legge: «I soggetti che non hanno ancora chiuso il periodo d’imposta di spettanza del beneficio alla data di presentazione della comunicazione devono comunque procedere con il calcolo e l’indicazione del credito d’imposta spettante, sulla base delle rimanenze finali che si prevede di registrare per tale periodo d’imposta, al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio. In tal caso, il credito d’imposta sarà comunque utilizzabile nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione».

6Presentazione, quantificazione e utilizzo del bonus

La domanda va presentata telematicamente all’agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato.

Quanto ai termini, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 l’invio deve essere effettuato tra il 10 maggio e il 10 giugno 2022 (provvedimento 293378/2021).

Nel suddetto periodo è possibile, con le medesime modalità, inviare una nuova comunicazione (che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa) e presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Non si tratta di un click day, perché l’ammontare del beneficio effettivamente spettante – oltre ad essere applicabile nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework – dipenderà da una percentuale che verrà individuata dall’agenzia delle Entrate con provvedimento da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione (provvedimento 262282/2021), ossia entro il 20 giugno 2022.

Precisamente, tale percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa stanziato, pari a 250 milioni di euro per l’anno 2021 (importo così incrementato, rispetto agli iniziali 150 milioni, dall’articolo 3, comma 3, Dl 4/2022), all’ammontare dei crediti d’imposta richiesti tramite le domande validamente presentate.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 (da presentare tramite i servizi telematici resi disponibili dall’agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento), nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui l’agenzia renderà nota la predetta percentuale.

Nel modello di pagamento dovrà essere utilizzato il codice tributo “6953” (istituito con Rm 65/E/2021).

Pertanto, per i soggetti solari, il credito d’imposta maturato nel 2021 è utilizzabile in compensazione nei modelli F24 presentati nel 2022.

7La stretta tempistica di utilizzo

La norma disponeva che l’utilizzo in compensazione dovesse avvenire entro il termine del periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.Pertanto, risultava che il bonus 2021 andava utilizzato entro il 31 dicembre 2022 (soggetti “solari”).

Per quello del 2020 – la cui domanda è stata presentata entro il 22 novembre 2021 – era stato concesso un solo mese per l’utilizzo.

Per ovviare a questo inconveniente, l’articolo 10-sexies del decreto Energia 2 (Ucraina bis) ha previsto che, nell’articolo 48-bis, Dl 34/2020, le parole: “nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione” sono sostituite dalle seguenti: “nei periodi d’imposta successivi a quello di maturazione”, eliminando così il vincolo iniziale dell’utilizzo nel solo periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

In questo modo si concede un maggior tempo di fruizione, e si introduce una soluzione per quelle imprese che non hanno avuto il tempo di utilizzare il bonus 2020.

Infatti, i soggetti che – ad esempio – hanno il periodo d’imposta 1 aprile 2019 – 31 marzo 2020 (i quali, avrebbero goduto del beneficio in relazione al periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020) avrebbero dovuto utilizzare l’incentivo (in compensazione) entro il 31 marzo 2021 (periodo d’imposta successivo a quello di maturazione), ossia ancor prima di aver avuto la possibilità di presentare l’istanza (che era da presentare, per il 2020, entro il 22 novembre 2021).

Quelli con esercizio coincidente con l’anno solare entro il 31 dicembre 2021, ossia poco dopo aver presentato la domanda.

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