Controlli e liti

Chi accetta l’invito al ravvedimento accede a uno sconto sostanziale delle sanzioni

di Salvina Morina e Tonino Morina

«Gentile contribuente ti faccio presente che ti sei dimenticato di dichiarare qualche reddito». Inizia più o meno così la lettera del Fisco che invita il “gentile contribuente” a ravvedersi perché si è “dimenticato” di dichiarare alcuni redditi dell’anno 2013, che non risultano nelle dichiarazioni presentate nel 2014. Con queste lettere, in pratica, l’agenzia delle Entrate invita il cittadino ad avvalersi del ravvedimento ultrannuale. Come specificato nella lettera, l’obiettivo è di instaurare un proficuo dialogo e favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari nell’ambito di un percorso di cambiamento dei rapporti tra Fisco e contribuenti avviato dalla legge 190/2014, di Stabilità per il 2015.


Perdono possibile fino alla scadenza dei termini per l’accertamento

Il ravvedimento può essere impiegato dal contribuente per regolarizzare le violazioni commesse in materia di tributi amministrati dall’agenzia delle Entrate, fino alla scadenza dei termini di accertamento. Ciò, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i contribuenti interessati abbiano avuto formale conoscenza.

Il ravvedimento è precluso nei casi in cui al contribuente sia stato notificato formalmente, con riferimento alla violazione non ravvedibile, un atto di liquidazione o di accertamento, ovvero che lo stesso abbia ricevuto una comunicazione di irregolarità, cosiddetto avviso bonario, recante le somme dovute a seguito di controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni annuali presentate.


Un esempio preso dal vero

L’esempio che segue riguarda un contribuente che lo scorso mese di luglio 2017 ha ricevuto una lettera del Fisco, nella quale viene segnalato che non risultano dichiarati redditi per un importo pari a 1.950 euro. Nella lettera si fa presente che il contribuente, se riconosce gli errori e le omissioni segnalati, «ha la possibilità di correggerli mediante il ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, presentando una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del Dpr 22 luglio 1998, n. 322 e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni correlate alla infedele dichiarazione in misura ridotta».


Imposte, interessi e sanzioni per infedele dichiarazione

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 2, del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione varia dal 90 al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito usato. Ai fini del ravvedimento ultrannuale, visto che si deve “ravvedere” una dichiarazione infedele dell’anno 2013, si applica l’articolo 13, comma 1, lettera b-ter, del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, il quale stabilisce che «la sanzione è ridotta … ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore».

Il contribuente, appurato che la segnalazione del Fisco è corretta, può perciò fruire del ravvedimento ultrannuale, presentare la dichiarazione integrativa con il modello Unico 2014, per il 2013 e pagare le «maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni correlate alla infedele dichiarazione in misura ridotta».

L’integrazione del reddito “dimenticato” di 1.950 euro, comporta per il contribuente un debito Irpef di 521 euro, più 34 euro di addizionale regionale e 18 euro di addizionale comunale.

Le sanzioni applicate sono quelle per infedele dichiarazione, ridotte ad un sesto del minimo, pari, quindi, al 15% (un sesto del 90%), sono perciò 78,15 euro per l’Irpef (15% di 521), 5,10 euro per l’addizionale regionale (15% di 34 euro) e 2,70 euro per l’addizionale comunale (15% di 18 euro).

Alle imposte dovute si devono aggiungere gli interessi, con maturazione giorno per giorno, tenendo conto che dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 il tasso era dell’1%, dal 2015 era dello 0,50%, dal 1° gennaio 2016 dello 0,2 per cento e dal 1° gennaio 2017 dello 0,1%. Per i versamenti dovuti, gli interessi si devono calcolare a partire dal 17 giugno 2014, visto che si tratta di pagamenti che dovevano essere fatti entro il 16 giugno 2014.

In totale, il contribuente, che ha eseguito il versamento il 22 agosto 2017, ha pagato:
• 521 euro, a titolo di Irpef, codice tributo 4001, anno 2013;
• 34 euro, a titolo di addizionale regionale, codice tributo 3801, anno 2013;
• 18 euro, a titolo di addizionale comunale, codice tributo 3844, anno 2013;
• 78,15 euro, a titolo di sanzioni Irpef, codice tributo 8901, anno 2013;
• 5,10 euro, a titolo di sanzioni per l’addizionale regionale, codice tributo 8902, anno 2013;
• 2,70 euro, a titolo di sanzioni per l’addizionale comunale, codice tributo 8926, anno 2013;
• 6,82 euro, a titolo di interessi Irpef, codice tributo 1989, anno 2013;
• 0,45 euro, a titolo di interessi addizionale regionale Irpef, codice tributo 1994, anno 2013;
• 0,24 euro, a titolo di interessi addizionale comunale Irpef, codice tributo 1998, anno 2013;
In totale: 666,46 euro (che è pari al 34% del reddito “dimenticato”)

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