Controlli e liti

A rischio di invalidità le cartelle sospese nel 2020 senza verbale

La nullità emerge anche se il contribuente non è stato invitato al contraddittorio. Attenzione a verificare che non si tratti di un avviso parziale

di Laura Ambrosi

Da oltre un mese sono iniziate le notifiche degli atti di accertamento che dovevano essere emessi entro il 31 dicembre dello scorso anno. Molti contribuenti dovranno quindi decidere a breve su come comportarsi a seguito di queste notifiche.

In base all'articolo 157 del Dl 34/2020, gli atti impositivi (accertamento, contestazione, irrogazione liquidazione ecc) per i quali i termini di decadenza, scadevano tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 dovevano essere emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022. Costituivano eccezione a tale “sdoppiamento”, ma non necessariamente, i casi di indifferibilità e urgenza, in genere relativi a contestazioni di violazioni penalmente rilevanti.

La scorsa settimana l'agenzia delle Entrate ha anche emanato il provvedimento di attuazione del predetto articolo 157 relativo alla «proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali». In realtà, approfondendo il contenuto di tale documento, esso sembra più rivolto a disciplinare l'emissione degli avvisi bonari e, segnatamente, le interrelazioni con la definizione dei medesimi (ex articolo 5 del Dl 41/2021) che a fornire concrete indicazioni in ordine alle notifiche degli atti impositivi emessi entro lo scorso anno.

La circostanza è ancora più evidente ove si consideri che ancor prima del provvedimento alcuni uffici avevano già iniziato a notificare gli accertamenti 2015, a riprova che, alla fine, dal documento direttoriale in realtà non si attendeva nulla di effettivamente concreto e rilevante sotto questo profilo.

A prescindere, tuttavia da queste osservazioni e da altre già puntualmente evidenziate sulle pagine del Sole 24 ore, si tratta ora in concreto di comprendere quale possano essere le attività difensive dei contribuenti destinatari di tali atti. Per la maggior parte di questi atti (si veda il fac simile in pagina) sarà possibile presentare istanza di adesione e quindi intraprendere il relativo procedimento con l'ufficio onde tentare un accordo abbattendo l'iniziale pretesa

Da notare che se l'atto non è stato preceduto in passato da un verbale di chiusura delle operazioni (e quindi in genere da una verifica fiscale), e l'ufficio non ha invitato al contraddittorio il contribuente (ex articolo 5 ter del Dlgs 218/1997) esso potrebbe essere invalido a condizione che:

non si tratti di un avviso parziale (la circostanza è riscontrabile dalla citazione delle norme contestate nell'atto e segnatamente al riferimento all'articolo 41 bis del Dpr 600/73 (ai fini delle imposte sui redditi) e all'articolo 54, comma 3 del Dpr 633/72 (ai fini Iva);

il contribuente in caso di impugnazione riesca a dimostrare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.

Fatte queste verifiche preliminari, le valutazioni in ordine alle decisioni da assumere in merito a un'acquiescenza, un'adesione ovvero un'impugnazione dell'atto sono sostanzialmente le medesime in presenza degli atti impositivi anche rispetto ad altri anni di imposta.

La peculiarità di questi provvedimenti potrebbe consistere in eventuali ipotesi di nullità dell'accertamento in considerazione della mancata disciplina del singolare “sdoppiamento” tra emissione e notifica contemplata in via eccezionale per l'emergenza sanitaria, dal ripetuto articolo 157 del Dl 34/2020.

In sostanza, una fondamentale valutazione preliminare in ordine alle scelte da intraprendere una volta notificato l'atto è la possibile censura di nullità dell'accertamento, non essendo state in alcun modo disciplinate le specifiche modalità di emissione al 31 dicembre 2020 attraverso una norma di legge.

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