Accertamenti posticipati limitati
Il contribuente deve poter supportare adeguatamente l’imputazione di ogni componente negativo di reddito che concorra a formare l’imponibile di periodo ai fini delle imposte dirette. Tale principio, tuttavia, deve essere coniugato con quello della separazione dei periodi, con le conseguenze che si originano quando gli accadimenti rilevati in un determinato periodo abbiano riflessi su periodi ulteriori e successivi.
Nell’ambito del reddito d’impresa non sono rari i casi in cui gli accadimenti aziendali comportano riflessi che dispiegano effetti su un numero più o meno elevato di periodi di imposta. La norma n. 200 della Commissione Aidc per le norme di comportamento in materia tributaria osserva come rientri tra i poteri/doveri delle Entrate quello di emettere accertamenti «anticipati», ovvero che non comportano solo immediate variazioni dell’imponibile dell’esercizio sotto verifica, ma che rappresentano la premessa per future determinazioni del reddito imponibile.
Allo stesso modo, sono ammissibili anche accertamenti «posticipati», che sono tali quando comportano l’analisi del trattamento di talune poste originatesi in esercizi anteriori a quelli oggetto dell’accertamento. Tali “riaperture” possono essere eseguite tenendo conto del termine di decadenza dell’azione di accertamento dell’amministrazione e degli obblighi di conservazione delle scritture e della documentazione contabile.
Nel caso in cui una posta oggetto di accertamento in un periodo d’imposta (es. x + n) tragga origine da un evento o da un’operazione risalente a un periodo (es. x) non più accertabile, il contribuente non è tenuto a comprovare la correttezza del suo operato nei termini in cui avrebbe dovuto fare se a essere verificato fosse stato il periodo pregresso (es. x). In tal caso, l’intervenuta decadenza dell’azione di accertamento sul periodo più remoto (es. x) obbliga il contribuente ad assolvere l’onere probatorio con la produzione di un’ordinata documentazione contabile e tributaria pregressa relativa a tutti i periodi di imposta per i quali siano ancora pendenti i termini di accertamento, ferma l’utilizzabilità di ogni altro mezzo di prova conservato.