Adempimenti

Acconto Iva, il ravvedimento sprint sugli errori taglia le sanzioni

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di Michele Brusaterra

Per l’acconto Iva omesso o insufficiente, sanzione dello 0,1% al giorno per i primi 15 giorni di ritardo. Per chi versa dopo l’11 gennaio scatta il ravvedimento operoso, ridotto a metà per i primi 90 giorni (e quindi fino al 31 marzo).
Oggi 27 dicembre scade, infatti, il termine per il versamento dell’acconto Iva relativo al 2017, acconto che può essere determinato con il metodo storico, con quello previsionale ovvero con il metodo delle operazioni effettuate.
Da un punto di vista della “sicurezza”, il metodo storico copre completamente il contribuente che, basandosi, appunto, sul dato storico, non è soggetto a sanzioni ove il versamento dell’ultimo mese o dell’ultimo trimestre 2017 risulti essere, poi, superiore a quanto versato a titolo di acconto.
Con il metodo previsionale e con quello delle operazioni effettuate, invece, è necessario che il conteggio dell’acconto, che si basa, rispettivamente, su previsioni del contribuente ovvero su un’apposita liquidazione dell’imposta entro la data di scadenza del pagamento dell’acconto stesso, ossia entro il 27 dicembre, sia corretto e cioè che esso sia pari almeno all’88 % dell’imposta che risulta effettivamente dovuta nell’ultima liquidazione dell’anno 2017, per quanto riguarda il metodo storico, ovvero, nel caso del metodo delle operazioni effettuate, al 100 % dell’imposta scaturente da questa anticipata e provvisoria liquidazione.
In caso contrario, e cioè ove non ci sia la corretta determinazione dell’acconto con il metodo previsionale o con quello delle operazioni effettuate, scatta la sanzione per il mancato o insufficiente pagamento.
Si tratta della sanzione del 30% delle somme non versate che, in caso di emissione dell’avviso bonario da parte dell’amministrazione finanziaria, viene ridotto ad un terzo qualora il pagamento venga effettuato entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso stesso.
Se, però, il contribuente precede l’emissione dell’avviso da parte dell’agenzia delle Entrate, allora egli può beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso tenendo conto che l’articolo 13 del Dlgs 471/1997 prevede un ravvedimento particolarmente favorevole al contribuente, detto anche ravvedimento sprint, che sanziona il contribuente con un quindicesimo della metà della sanzione ordinaria per ogni giorno di ritardo, fino ai primi 15 giorni. Così, se il ravvedimento dovesse essere effettuato dopo dieci giorni dal termine per il versamento dell’acconto Iva, la sanzione risulta essere dell’1 per cento.
Spirati i quindici giorni, si deve seguire quanto disposto dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997 che tratta del ravvedimento operoso, tenendo presente che sempre l’articolo 13 del Dlgs 471, già menzionato, prevede comunque la riduzione a metà della sanzione del 30% qualora il versamento sia effettuato «con un ritardo non superiore a novanta giorni».
Da ciò deriva che se il versamento viene effettuato dopo i primi quindici giorni dalla scadenza ma entro i trenta giorni da essa, la sanzione, del 15%, è ridotta all’1,5%, se invece il versamento viene effettuato decorsi i trenta giorni ma entro novanta giorni, la sanzione è ridotta all’1,67% mentre successivamente a tale termine dei novanta giorni, si seguono le ulteriori riduzioni previste dal ravvedimento operoso, ma basando il calcolo sulla sanzione piena del 30 per cento.

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