Imposte

Ace, la società veicolo italiana non è elusiva

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di Mario Ferrol e Gianluca Zanella

Non può essere sindacata, sotto il profilo dell’abuso del diritto, un’operazione di acquisizione di una società target, da parte di un gruppo estero, realizzata attraverso una società veicolo italiana appositamente costituita e capitalizzata con i mezzi finanziari necessari per l’acquisizione. L’assenza di profili abusivi è confermata anche in caso di successiva fusione della società target nella società veicolo. È quanto affermato dall’agenzia delle Entrate in una risposta (finora inedita) a un’istanza interpello .

Il punto nodale della questione è rappresentato dal fatto che l’operazione, così strutturata, consente la creazione di base Ace in capo al veicolo italiano, che altrimenti non sarebbe emersa qualora l’acquirente estero avesse proceduto direttamente all’acquisto della partecipazione.

La risposta delle Entrate rappresenta un pronunciamento in merito alla relazione esistente tra l’abuso del diritto (articolo 10-bis dello Statuto del contribuente) e l’istituto dell’Ace. In particolare, l’amministrazione osserva come il vantaggio fiscale consistente nella deduzione del rendimento nozionale, utilizzabile attraverso la fusione in abbattimento dei redditi della società operativa acquisita, appaia del tutto legittimo, poiché conforme al sistema e alle finalità perseguite dal legislatore attraverso l’incentivo alla capitalizzazione.

L’Agenzia conferma infatti che il primo elemento da considerare per stabilire se un’operazione possa essere qualificata come abusiva è la sussistenza di un vantaggio fiscale indebito, ovvero un beneficio conseguito in contrasto con le norme impositive o con i principi dell’ordinamento.

Nel caso esaminato, l’Amministrazione evidenzia come il beneficio fiscale – in termini di deduzione Ace – derivante dall’operazione così strutturata, non risulta contrario alla ratio della norma, né ai principi generali dell’ordinamento tributario, poiché in conseguenza dell’immissione delle risorse finanziarie nella società veicolo e della successiva fusione si è determinata un’effettiva capitalizzazione della società risultante dalle operazioni.

L’incentivo fiscale Ace intende agevolare infatti la semplice immissione di nuovo capitale proprio nell’impresa, senza peraltro valutare gli utilizzi che vengono posti in essere di tale capitale, salvo gli espliciti casi di «sterilizzazione» previsti dal Dm del 14 marzo 2012.

Tale impostazione sembra peraltro indirettamente confermata dalle modifiche introdotte con la legge di Bilancio 2017 alla normativa Ace, in base alle quali la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio 2010.

L’obiettivo della nuova ipotesi di sterilizzazione è quello di non agevolare l’immissione di risorse che vengono semplicemente destinate ad investimenti finanziari anziché essere destinati a rafforzare l’apparato produttivo dell’impresa. Il fatto che il legislatore non abbia ricompreso dalla nuova fattispecie gli investimenti partecipativi conferma che questi siano meritevole di beneficiare dell’incentivo.

Peraltro, l’assenza di profili elusivi deve ritenersi confermata indipendentemente dalle motivazioni economiche che possono aver condotto l’acquirente estero a perfezionare l’investimento attraverso il veicolo societario italiano anziché con un acquisto diretto. L’operazione, infatti, non determinando alcun aggiramento del sistema fiscale, integra un’ipotesi di legittimo risparmio di imposta pienamente consentito dall’ordinamento.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello sull’Ace

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