Adempimenti

Affitti brevi, la manovra recupera la banca dati degli immobili

Nuovo tentativo di fare ordine nel settore degli affitti brevi: modifiche anche sui codici identificativi

di Gabriele Ferlito

La legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) prova nuovamente a fare ordine nel mondo degli affitti brevi.

Per contestualizzare le novità, va ricordato che l’articolo 13-quater del Dl 34/2019 (convertito in legge 58/2019) ha introdotto diverse norme volte a contrastare l’evasione nel settore turistico-ricettivo. Tra le altre disposizioni, è stata prevista l’istituzione, presso il ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (Mipaaf), di una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, accessibile da parte dell’agenzia delle Entrate.

Ogni struttura ricettiva doveva essere identificata secondo un codice alfanumerico, denominato «codice identificativo», da utilizzare anche nelle comunicazioni inerenti all’offerta ed alla promozione dei servizi all’utenza. L’obbligo di pubblicazione del codice identificativo nelle comunicazioni inerenti alle strutture era posto a carico dei titolari, degli intermediari e dei gestori dei portali telematici, pena la sanzione pecuniaria da 500 a 5mila euro (raddoppiabili in caso di recidiva).

Per dare attuazione alla banca dati erano previsti un decreto del Mipaaf, atteso entro il 30 luglio 2020, nonché un ulteriore provvedimento, da emanare entro il mese di settembre 2020, per regolare il flusso di dati dal portale AlloggiatiWeb (portale della Polizia di Stato dove vanno inserite le generalità degli ospiti entro 24 ore dall’arrivo) all’agenzia delle Entrate, per i controlli anti evasione fiscale.

L’attuazione della banca dati si è però incagliata nel cambio di Governo, dato che con il «Conte-bis» la competenza sul turismo è tornata al ministero dei Beni culturali. Inoltre, non era stato considerato che in diverse Regioni era già obbligatorio inviare una comunicazione al Comune per dotarsi di un codice identificativo dell’alloggio, necessario per monitorare i flussi turistici, ragion per cui era necessario coordinare la normativa ai vari livelli.

La legge di Bilancio 2021 riprende in mano le fila del discorso al comma 597 dell’articolo 1, apportando alcune modifiche “chirurgiche” all’articolo 13-quater del Dl 34/2019. Prendendo atto delle nuove “competenze”, si stabilisce anzitutto che la banca dati viene istituita presso il ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo (Mibact). Le strutture ricettive saranno sempre identificate mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, ma resta fermo quanto stabilito in materia dalle leggi regionali.

Le Regioni (e le Province autonome di Trento e Bolzano) dovranno tuttavia trasmettere al Mibact i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione è prevista l’emissione di un decreto del Mibact per disciplinare le modalità di realizzazione e gestione della banca dati, di acquisizione dei codici identificativi regionali e le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute.

Un’altra modifica riguarda i soggetti tenuti a pubblicare i codici identificativi degli immobili nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza. Oltre ai titolari, agli intermediari ed ai gestori dei portali telematici (già obbligati ai sensi del Dl 34/2019), l’obbligo comunicativo è adesso posto anche in capo ai soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo.

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