Adempimenti

Agli organi sociali compensi proporzionati all’incarico svolto

Un ulteriore aspetto su cui gli enti non profit si interrogano riguarda la possibilità, in sede di adeguamento al Cts, di prevedere nello statuto una clausola che regolamenti i compensi agli organi sociali.

A ben vedere, in via generale l’articolo 8 del Cts non esclude tale possibilità. Tuttavia, sarà necessario prevedere una retribuzione proporzionata e commisurata all’incarico svolto, onde evitare contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria che, nei casi più gravi, potrebbero portare alla cancellazione dal Registro unico. Inoltre, laddove l’amministratore sia inquadrato come lavoratore dipendente, bisognerà considerare anche l’ulteriore limite dell’articolo 16 del Cts, il quale prevede che la differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti dell’ente non sia superiore al rapporto di uno a otto, calcolato sulla base della retribuzione annua lorda.

In questo caso, quindi, si potrà prevedere all’interno dello Statuto la retribuzione di coloro che ricoprono il ruolo di amministratori a condizione che l’ente tenga conto dei parametri fissati dal Cts. Un’eccezione a tale regola, per,ò riguarderà le realtà non profit che rivestono la qualifica di Odv. In questi casi, in sede di adeguamento alle disposizioni del Cts, ai componenti degli organi sociali non potrà essere riconosciuto alcun compenso oltre al rimborso spese, a eccezione dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti.

Per quanto riguarda, invece, la previsione per l’organo di controllo della gratuità della carica, il Cts non sembrerebbe escluderlo. Di diverso avviso, tuttavia, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), che nell’ultimo documento sulle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del terzo settore ne ha previsto l’obbligo di remunerazione. A ben vedere, infatti, la funzione di controllo e vigilanza svolta dall’organo di controllo richiederebbe il riconoscimento di un equo compenso in grado di garantire il mantenimento dell’indipendenza dello stesso. Con la conseguenza, quindi, che qualora lo statuto preveda la gratuità della carica dell’organo di controllo è opportuno procedere a modificare tale previsione individuando l’onerosità dell’incarico.

A tal proposito, è bene ricordare che nel caso in cui la retribuzione non sia prevista direttamente dallo Statuto, questa potrà essere determinata, all’atto della nomina e per l’intero periodo di durata dell’ufficio, nelle associazioni dall’assemblea o da altro organo (in caso di deroga prevista per le associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a 500) e nelle Fondazioni, dall’organo assembleare o di indirizzo.

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