Adempimenti

Aiuti anti-Covid da indicare nel modello Redditi: doppio codice per distinguerli

Indennità non imponibili ma vanno inseriti in dichiarazione. Fondo perduto e ristori anche nel prospetto «Aiuti di Stato» nel quadro RS

di Stefano Vignoli

Per numerose agevolazioni Covid quali il contributo a fondo perduto, il tax credit locazioni o il fondo per la filiera della ristorazione e per i centri storici, la detassazione è stata prevista dalle norme che hanno introdotto i vari aiuti. Con l’articolo 10-bis del Dl 137/2020 (decreto Ristori) la non imponibilità è stata poi estesa a tutti i contributi e indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in favore dei contribuenti esercenti impresa, arte o professione e altri lavoratori autonomi.

La detassazione, prevista sia ai fini delle imposte sui redditi (Ires, Irpef) che ai fini Irap, rileva indipendentemente dal soggetto erogante (Stato, Regioni, Comuni, Camere di commercio, eccetera) nonché dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, a condizione che si tratti di contributi diversi da quelli esistenti prima dell’emergenza sanitaria.

I modelli dichiarativi e le relative istruzioni recepiscono la non imponibilità di tali contributi: così nei modelli Redditi 2021 SC, SP e PF, le imprese in contabilità ordinaria devono indicare i contributi imputati a conto economico (tra i ricavi diversi) nelle variazioni in diminuzione della base imponibile, al rigo RF55 attraverso i nuovi codici 83 e 84. Ma vediamo nel dettaglio.

•Con il codice 83 vanno indicati i contributi a fondo perduto previsti dall’articolo 25 del Dl 34/2020 e sue riedizioni (articolo 1 del Dl 137/2020 e articolo 2 del Dl 149/2020), nonché il contributo a fondo perduto in favore delle attività dei centri storici introdotto dall’articolo 59 del decreto Agosto (Dl 104/2020). Per tali aiuti le istruzioni richiedono inoltre la compilazione del prospetto «Aiuti di Stato» presente nel quadro RS.

•Con il codice 84 devono invece essere indicati gli altri contributi e indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le imprese in contabilità ordinaria, considerata la determinazione del reddito imponibile a partire dal risultato d’esercizio con le variazioni fiscali, indicano infatti i contributi soltanto tra le variazioni in diminuzione.

Diversamente, le attività in contabilità semplificata, compilano il quadro RG indicando sia i componenti positivi nel rigo RG10 con i codici 27 (contributi a fondo perduto) e 28 (altri aiuti Covid) che i componenti negativi deducibili, per pari importo, al rigo RG22 (codici 47 e 48).

Anche i contribuenti forfetari indicano i contributi al rigo LM33 (colonna 1 per il fondo perduto e 2 per gli altri contributi) così come i contribuenti minimi compilano le colonne 1 e 2 del rigo LM 2.

Varia invece la modalità di compilazione del quadro relativo al reddito di lavoro autonomo in quanto le istruzioni richiamano soltanto i contributi a fondo perduto da indicare nella colonna 1 del rigo RE3 (che non concorrono alla determinazione del reddito non dovendo essere indicati in colonna 2) dimenticando gli altri aiuti Covid che pare non debbano essere indicati.

Per tutti i contribuenti, resta inoltre l’obbligo di compilare il quadro RU per i crediti di imposta e il quadro RS per gli aiuti di Stato.

Anche il modello Irap richiede l’indicazione delle agevolazioni Covid. Le società di capitali, ad esempio, riportano nel rigo IC57 con codice «16», tra le altre variazioni in diminuzione, i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che non concorrono alla base imponibile Irap.

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