Finanza

Aiuti Covid alle imprese già in difficoltà: chance per Sas e Snc con il patrimonio netto negativo

L’apertura della Commissione Ue può aprire la strada anche in caso di prelevamento soci superiore al netto patrimoniale

La Commissione europea allarga il cerchio dei soggetti che possono beneficiare degli aiuti di Stato previsti per mitigare gli effetti economici e finanziari provocati dalla dall’emergenza sanitaria conseguente alla pandemia di Covid-19. Si tratta di una scelta che conferma l’impegno dell’Europa per lenire le drammatiche conseguenze sull’economia e consentire agli Stati di spendere erogando risorse anche a soggetti particolarmente in difficoltà.

Al punto 6 dell’introduzione della comunicazione 2020/C218/03, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 2 luglio scorso, la Commissione UE corregge il tiro includendo nel novero delle società beneficiarie degli aiuti, le imprese e piccole imprese che al 31 dicembre 2019 si trovavano già in una situazione di difficoltà finanziaria in base alla definizione di cui al regolamento generale di esenzione per categoria.

Al riguardo è opportuno ricordare che la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, 1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’attuale emergenza del Covid-19» aveva inizialmente precluso, alle società che già al 31 dicembre 2019 si trovavano in una condizione di erosione di oltre metà del capitale, la possibilità di fruire in generale degli aiuti di Stato e quindi, alle stesse era, ad esempio, precluso lo “sconto” sull’Irap dovuta a saldo per il 2019 e quale acconto per il periodo 2020 (di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legge 34/2020), il credito d’imposta sui canoni di locazione sugli immobili ad uso non abitativo (di cui all’articolo 28, comma 9, del Dl 34/2020) e il credito d’imposta per l’adeguamento sanitario degli ambienti di lavoro (di cui all’articolo 120, comma 5, del Dl 34/2020). Purtroppo le limitazioni non si fermavano a queste.

Nel silenzio della norma, infatti, l’agenzia delle Entrate, con circolare n. 15 del 13 giugno 2020, al paragrafo 7, ha previsto che tale limitazione operasse anche per il contributo a fondo perduto (di cui all’articolo 25 del decreto legge 34/2020) precisando che «l’aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019 in base alla definizione di cui all’art. 2 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014». Ora la situazione s’ingarbuglia.

La Commissione europea (2020/C218) è tornata sui suoi passi, graziando le realtà più piccole che erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, alle quali è quindi consentito l’accesso agli aiuti sopra citati di cui agli articoli 24 (cancellazione dell’Irap a saldo e del primo acconto 2020), 28 (credito per canoni di locazione) e 120 (credito per adeguamento sanitario) del decreto legge 34/2020. Nello specifico, la limitazione non opera più per le società con meno di 50 dipendenti e fatturato e/o attivo non superiore a 10 milioni di euro, sempreché non siano soggette a procedura concorsuale per insolvenza e purché non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, poi non rimborsato, o aiuti per la ristrutturazione.

Tale apertura viene giustificata dalla Commissione europea proprio per la minore capacità delle realtà di minori dimensioni di falsare la concorrenza nel mercato interno e di incidere sugli scambi all’interno dell’unione europea. Resta però aperto il “problema” del ricorso al così detto finanziamento a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto legge 34/2020.

Si è quindi in attesa che l’agenzia delle Entrate, superando quanto precisato nel richiamato paragrafo 7 della circolare 15/2020, recepisca le modifiche apportate al «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’attuale emergenza del Covid-19» e chiarisca che, in presenza degli altri presupposti, possano fruire del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del Dl 34/2020 anche le imprese con meno di 50 addetti e fino a 10 milioni di fatturato e/o attivo che, al 31 dicembre 2019, avevano eroso il patrimonio oltre la metà del capitale, a condizione che non siano soggette a procedura concorsuale per insolvenza ai sensi dei rispettivi diritti nazionali e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione).

Si tratta di un intervento doveroso che consentirebbe di dare ossigeno a tante imprese che spesso costituiscono l’ossatura del nostro sistema imprenditoriale. In tale ottica si pensi anche alle tante società di persone che presentano un patrimonio netto negativo o un prelevamento soci superiore al netto patrimoniale e che ora potrebbero accedere al contributo non ostando una precisa disposizione normativa in tema.

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