Al revisore contabile non spetta l’attività di vigilanza
Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato due note interpretative (nota prot. 140439 dell’11 aprile 2023, e della nota prot. 168983 dell’11 maggio 2023) sull’assetto dei controlli delle società cooperative di tipo Srl. La lettura fornita non convince dal momento che aderisce a un orientamento del tutto minoritario, risalente al 2012 e superato dalle indicazioni fornite da diverse associazioni di categoria e dal Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili, come abbiamo rappresentato allo stesso ministero l’8 giugno. In sintesi, secondo il ministero nelle Srl, tanto nelle ipotesi in cui la società nomini il collegio sindacale o il sindaco unico, quanto nei casi in cui la società provveda alla nomina di un revisore, sia i primi, sia il secondo «sarebbero abilitati a esercitare, anche autonomamente, sia il controllo di gestione che quello contabile». Una conclusione che desta perplessità. Si è consapevoli dei molteplici aspetti di criticità insiti nella formulazione dell’articolo 2477 del Codice civile su cui riteniamo sia indispensabile ragionare in una prospettiva di correzione del testo. Siamo altresì consapevoli che nelle Srl, in cui sia stato nominato un revisore legale, il meccanismo ideato per la anticipata emersione della crisi che fonda le proprie basi anche nel disposto dell’articolo 2086, comma 2, e che risulta incentrato sulla segnalazione all’organo di amministrazione da parte dell’organo di controllo (e non anche del revisore legale) risulti all’evidenza depotenziato. Anche per incentivare lo scambio informativo tra organo di controllo e revisore legale, abbiamo chiesto di adeguare il testo dell’articolo 25-octies del Codice della crisi, recuperando quanto previsto nella primissima versione del Codice della crisi nella quale l’organo di controllo e il revisore, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, avevano l’obbligo di verificare, inter alia, che gli amministratori valutassero costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa nonché l’obbligo di segnalare a questi ultimi l’esistenza di fondati indizi di crisi.
Ciò posto, sotto un profilo squisitamente tecnico, è nostra opinione che l’articolo 2477 del Codice civile attualmente in vigore consenta di introdurre assetti dei controlli societari diversificati, non solo nella forma ma anche nella sostanza, abilitando un sistema maggiormente destrutturato, rispetto a quello delle Spa, nel quale l’autonomia dei soci risulta ampliata. Così, nelle ipotesi di nomina obbligatoria, è possibile optare tra: a) la nomina del collegio sindacale incaricato della funzione di vigilanza di cui all’articolo 2403 con conferimento dell’incarico di revisione a un revisore esterno; b) la nomina del collegio sindacale incaricato della funzione di vigilanza e della revisione legale: ipotesi consentita dal rinvio effettuato alla disciplina dei sindaci di Spa; c) la nomina di un sindaco unico incaricato della funzione di vigilanza di cui all’articolo 2403 del Codice, con conferimento della revisione legale a un revisore esterno; d) la nomina di un sindaco unico incaricato della funzione di vigilanza e della revisione legale, sempre in virtù del rinvio alla disciplina dei sindaci di Spa; e) la nomina del solo revisore legale, persona fisica o società: in tal caso, al revisore legale compete unicamente l’attività di revisione legale – come si evince dalla direttiva 2013/34/Ue, cui si è aggiunta la direttiva 2014/56/Ue e dalla normativa interna di recepimento - e non anche la funzione di vigilanza ex articolo 2403. Tale ultima attività è affidata esclusivamente al collegio sindacale (o al sindaco unico, quando nominato) in quanto organo interno alla società, dotato di incisivi poteri strumentali allo svolgimento delle sue funzioni. Pertanto, mentre in capo all’organo di controllo societario, come prescrive l’ordinamento, potranno cumularsi la funzione di vigilanza e quella di revisione legale, al contrario, il revisore legale o la società di revisione potrà esercitare esclusivamente l’attività di revisione in ossequio alle prescrizioni summenzionate.
Quanto esposto è valido anche con riguardo alle cooperative di tipo Srl e, considerato che, come si esprime il ministero, l’assenza di qualsivoglia controllo sulla gestione che conseguirebbe alla nomina del revisore legale, realizzando una forma di controllo parziale, sembrerebbe non scongiurare possibili abusi, potrebbe essere opportuno suggerire alle società che, in questo periodo, devono procedere con le nuove nomine, di optare per la nomina di un sindaco unico che sia incaricato anche dell’attività di revisione legale.