Come fare perAdempimenti

Al via il 730, nella precompilata anche spese per canoni di locazione e corsi post diploma

di Barbara Marini

  • Quando Consultazione dal 2 maggio; invio all'11 maggio al 2 ottobre 2023

  • Cosa scade Accesso al modello 730 precompilato

  • Per chi Contribuenti con redditi di lavoro dipendente e assimilati

  • Come adempiere Accesso alla propria area riservata, direttamente o per delegato

1In sintesi

Il provvedimento 131884 del 18 aprile 2023 delle Entrate offre un’utile panoramica in tema di 730 precompilato, in vista dell’invio del modello 730 a partire dall’11 maggio 2023 (i modelli precompilati saranno consultabili da martedì 2 maggio per contribuenti e loro delegati) e sino alla scadenza del 2 ottobre 2023.

Tra le novità evidenziate nel provvedimento viene segnalata la nuova modalità per abilitare una “persona di fiducia” incaricata di gestire la dichiarazione precompilata del delegante.

Da quest’anno, a partire dal 20 aprile, la delega potrà essere rilasciata anche tramite una specifica funzionalità web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia o tramite il servizio online di videochiamata, con possibilità di estendere la validità fino a tre annualità.

Altra novità riguarda i nuovi dati che saranno utilizzati a partire da quest’anno, vale a dire: spese per canoni di locazione e di intermediazione riferite all’acquisto di immobili adibiti a “prima casa”, quelle riferite ai corsi post diploma presso istituti statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

2Le scadenze e la modalità di accesso

A partire dal 2 maggio 2023 (il 30 aprile è domenica e il 1° maggio è festivo) i contribuenti potranno accedere alla propria dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta precedente e all’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’agenzia delle Entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative (si veda l’allegato 1 al provvedimento).

Dal punto di vista operativo, il contribuente potrà accedere direttamente al 730 precompilato utilizzando indifferentemente la Carta nazionale dei servizi (Cns), identità Spid, la carta d’identità elettronica (Cie), le credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline), oppure le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps (per i soggetti individuati nella circolare Inps 127 del 12 agosto 2021).

Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area riservata, può effettuare, in relazione alla propria dichiarazione 730 precompilata, le seguenti operazioni:
• visualizzazione e stampa;
• accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio;
• annullamento, ove possibile, della dichiarazione inviata con dati errati oppure invio di una nuova dichiarazione per correggere e sostituire la dichiarazione già inviata;
• versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, nei casi di cui al punto 6.7;
• indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso nei casi di cui al punto 6.7;
• consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata;
• consultazione dell'elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.

Il contribuente potrà poi inviare telematicamente la dichiarazione, accettata o modificata o integrata, direttamente all’agenzia delle Entrate a partire dall’11 maggio; la ricevuta, identificata dallo stesso numero di protocollo telematico, verrà rilasciata entro cinque giorni dalla presentazione della dichiarazione.

3La delega alle persone di fiducia

I contribuenti che hanno difficoltà o sono impossibilitati ad accedere in prima persona alle informazioni e ai servizi online disponibili nell’area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate possono avvalersi, già a partire dal 2022, di una procedura che consente ad un’altra persona fisica di operare nel loro interesse.

Come precisato nel comunicato stampa dell’agenzia delle Entrate del 18 aprile 2023, «la possibilità di delegare è pensata per andare incontro a chi, pur avendo le credenziali per accedere all’area riservata - Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns) - ha poca dimestichezza con le funzionalità web o non può gestirle in prima persona». Dalla categoria delle “persone di fiducia” sono ovviamente esclusi sostituti d’imposta, Caf o professionisti.

Il modulo per richiedere l’abilitazione (o disabilitazione) della “persona di fiducia”, allegato al provvedimento del 17 aprile 2023 e disponibile sul sito internet dell’agenzia delle Entrate, può essere presentato direttamente dall’interessato:
• tramite la specifica funzionalità web messa a disposizione, a partire dal 20 aprile 2023, all’interno dell’area riservata, nella sezione “Profilo utente/Autorizzazione soggetti terzi” (nuova modalità);
• tramite il servizio online di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito internet dell’agenzia delle Entrate (nuova modalità);
• invio di una pec;
• presentando la richiesta presso un qualunque ufficio dell’Agenzia.

Viene estesa inoltre la durata della delega: su richiesta del contribuente, potrà infatti essere valida fino a tre annualità.

La “persona di fiducia", una volta delegata, accedendo alla propria area riservata potrà scegliere se operare per proprio conto oppure per il soggetto interessato.

Va segnalato che ogni contribuente può designare una sola persona fisica, mentre il delegato può operare per tre assistiti.

Se la persona di fiducia ha iniziato a modificare il modello, l’interessato può comunque visualizzare e stampare i documenti utilizzati dall’Agenzia, ma non può effettuare le altre operazioni.

Nel proprio cassetto può comunque consultare le comunicazioni, le ricevute, la dichiarazione presentata e il nominativo della persona di fiducia alla quale è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.

4L’accesso per Caf, professioni e sostituti d’imposta

Nel provvedimento del 18 aprile vengono descritte nel dettaglio modalità e requisiti necessari per accedere alle dichiarazioni precompilate da parte dei sostituti d’imposta, professionisti e Caf.Novità di quest’anno è l’introduzione, in via sperimentale, della delega digitale, un documento informatico sottoscritto dal contribuente con una firma elettronica avanzata proposta dal Caf.

Si tratta di una procedura dettagliata nella convenzione stipulata tra il Caf e Agenzia, all’interno della quale il contribuente, prima di confermare la sua intenzione di delegare il Centro di assistenza fiscale, si identifica su un servizio web reso disponibile dall’Agenzia, utilizzando gli strumenti previsti all’articolo 64 del Codice amministrazione digitale. In tal modo, l’Amministrazione finanziaria è messa al corrente della delega contestualmente al momento del conferimento.

5Gli oneri detraibili e deducibili, novità della precompilata

Nel punto 3.2 del provvedimento 130859 sopra citato vengono elencati gli oneri detraibili e deducibili ed i dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi da soggetti terzi.

Alle informazioni già presenti negli anni precedenti, si aggiungono quest’anno due nuovi dati che troveranno spazio nel modello precompilato: si tratta delle spese per canoni di locazione e di intermediazione riferite all’acquisto di immobili adibiti a “prima casa”, e delle spese riferite ai corsi post diploma presso istituti statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Infine, un accenno agli oneri che possono essere portati in detrazione o deduzione anche se sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Il provvedimento afferma che «l’agenzia delle Entrate individua i familiari da considerare fiscalmente a carico esclusivamente sulla base delle informazioni, anche reddituali, comunicate dai sostituti d’imposta con le Certificazioni Uniche […]. Se nelle comunicazioni trasmesse dai soggetti terzi non è individuato il soggetto che ha sostenuto la spesa, l’onere è inserito nelle dichiarazioni dei redditi dei soggetti dei quali il familiare a cui la spesa si riferisce risulta fiscalmente a carico, in proporzione alle percentuali di carico. In tal caso, l’onere è riportato nell’elenco delle informazioni di cui al punto 3.1, lettera b) sia del familiare fiscalmente a carico sia dei soggetti di cui il familiare a cui la spesa si riferisce risulta fiscalmente a carico».

Ovviamente tale dato potrà essere modificato dal contribuente se il familiare non risultasse a carico o se la spesa per costui fosse stata sostenuta in maniera differente.

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