Aliquota Iva piena per l’affettamento dei salumi
La risposta a interpello 363/2023: i servizi di affettamento e confezionamento non sono annoverabili tra le operazioni di produzione dei beni
Il servizio di affettamento salumi non costituendo fase della produzione non beneficia dell’aliquota Iva ridotta. La risposta a interpello 363/2023 delle Entrate offre lo spunto per qualche riflessione sul concetto di «produzione di beni» oggetto di contratto d’opera o di appalto, che ai fini Iva beneficia della stessa aliquota applicabile alla cessione del bene.
Al fine di evitare l’applicazione di aliquote diverse a seconda che il bene sia acquistato in virtù di un contratto di compravendita o sia frutto di un contratto d’opera/appalto, con l’articolo 16, comma 3, decreto Iva, il legislatore domestico ha ritenuto opportuno parificare espressamente le due diverse situazioni ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
La norma, sin da subito, ha richiesto dei chiarimenti ufficiali, considerato il concetto un po’ vago di «produzione di beni».
Sul punto, già la circolare 43/1975 aveva chiarito che per «produzione» si deve intendere non solo la trasformazione della materia prima in prodotto finito o semilavorato, ma anche tutte le altre operazioni compiute, comprese il perfezionamento, qualunque sia la veste del committente, nelle varie fasi attraverso le quali essa si realizza.
Con la legge 417/1991, è arrivata anche l’interpretazione autentica del Legislatore, secondo cui tra le prestazioni di servizi che hanno per oggetto la produzione di beni di cui all’articolo 16, comma 3, decreto Iva, si ritengono comprese anche quelle di «montaggio, assiemaggio, modificazione, adattamento o perfezionamento, anche se relative a semilavorati o parti degli stessi beni».
I successivi interventi delle Entrate hanno dato alla norma un significato molto restrittivo, limitandone l’applicazione alle prestazioni strettamente funzionali alla produzione di un bene. Cosicché sono stati lasciati fuori – e quindi soggette a Iva ad aliquota piena – i servizi sanitari «ulteriori» rispetto alla macellazione (risoluzione 58/E/2004), le operazioni di pulitura, scrostature, sezionatura, confezionamento ed etichettatura di formaggio (risoluzione 550016/1991), le operazioni di imbottigliamento del vino (risoluzione 354780/1983). In un’altra ipotesi, invece, insieme ai servizi di disossatura del prosciutto, anche il confezionamento sottovuoto dello stesso è stato considerato soggetto ad aliquota agevolata in quanto prestazione necessaria che segue la disossatura, finalizzata ad evitare che il prosciutto si deteriori (risoluzione 69/1998).
Sembra essere quest’ultimo elemento il discrimine, sebbene non molto definito, che riporta l’operazione di confezionamento alla fase della produzione, piuttosto che a quella immediatamente successiva dell’immissione in consumo.
Con la risposta 363/2023, le Entrate confermano la linea restrittiva, considerando i servizi di affettamento e confezionamento resi dall’istante non annoverabili tra le operazioni aventi ad oggetto la produzione di beni, non essendo essi strettamente funzionali alla produzione del bene in sé quanto piuttosto alla fase della sua distribuzione. Di conseguenza ad essi si applica l’aliquota Iva ordinaria.