Alla cassa il 27 dicembre per l’acconto Iva versano anche i futuri forfettari
La manovra non cambia il perimetro dei soggetti obbligati a pagare l’imposta per l’ultimo periodo dell’anno. Maxi sconto in arrivo per gli omessi versamenti degli anni scorsi
Tutti (o quasi) alla cassa martedì 27 dicembre per il versamento dell’acconto Iva relativo all’ultimo periodo dell’anno, mese o trimestre. Non sfuggono all’obbligo neppure i soggetti che ritengono di transitare verso il regime forfettario nel 2023, non avendo superato i nuovi limiti fissati dal disegno di legge di bilancio a 85mila euro (sempre se confermati). Si tratta infatti di operatori che quest’anno sono “normali” soggetti d’imposta tenuti all’applicazione delle regole ordinarie.
Invariata è dunque la platea degli esonerati, categoria alla quale è riconducibile anche il gruppo Iva operante dal primo gennaio 2022 (risposta 859/2021), così come immutate sono le regole di determinazione dell’importo dovuto, originariamente fissate dall’articolo 6, legge n. 405/1990, con conseguente possibilità di ricorrere ai tradizionali tre metodi: storico, previsionale o della liquidazione straordinaria al 20 dicembre.
Il ravvedimento
Ma cosa succede se non si versa quanto dovuto? Trattandosi di un normale versamento periodico, ancorché anticipato, l’omesso o carente pagamento implica l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 13 del Dlgs 471/97. La pena pecuniaria è il 30 per cento dell’importo non versato o versato in meno. Se però il pagamento è eseguito con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è il 15 per cento ed è invece pari all’1 per cento (un quindicesimo di tale sanzione) per ogni giorno di ritardo, se questo non supera quindici giorni. Il ravvedimento operoso permette poi di ridurre ulteriormente la misura della penalità. In tal caso, per i ravvedimenti “veloci” (entro 30 giorni dalla data di commissione della violazione), la misura della sanzione è ridotta a un decimo del minimo. Questo significa che, se si manca la scadenza del 27 dicembre, ma si versa il giorno successivo (ritardo non superiore a quindici giorni), la sanzione minima è del 15 per cento, ridotta a un quindicesimo (un solo giorno di ritardo) e pertanto all’1 per cento. Con il ravvedimento operoso di cui alla lettera a) dell’articolo 13, comma 1, Dlgs 472/97, si paga però soltanto lo 0,1 per cento della sanzione (un decimo).
Controlli automatizzati
Le violazioni sono intercettabili con il controllo automatizzato ex articolo 54-bis, Dpr 633/72. Ecco allora che per gli omessi/carenti versamenti avvenuti in passato, ivi compresi quelli degli acconti di dicembre, potrebbero tornare utili le previsioni dell’articolo 38 del disegno della legge di bilancio 2023. Tale norma, volta a mitigare gli effetti delle crisi pandemica ed energetica, prevede che, con riferimento ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021, gli importi richiesti con comunicazione ex articolo 54-bis (per l’Iva), il cui termine di 30 giorni per il pagamento non sia scaduto a quella che sarà la data d’entrata in vigore della disposizione, o che saranno richiesti successivamente a detta data, potranno essere versati con il solo aggravio del 3 per cento a titolo di sanzioni (fermo il pagamento dell’imposta e degli interessi). In pratica, con uno sconto del 90 per cento della sanzione ordinaria (30 per cento) per i mancati versamenti alla scadenza.
Il reato di omesso versamento
In ogni caso, la data del 27 dicembre è cruciale anche ai fini della configurazione del reato previsto dall’articolo 10-ter del Dlgs 74/2000. Infatti, ai sensi di tale norma, chi non versa il debito Iva risultante dalla dichiarazione annuale d’importo superiore alla soglia di rilevanza penale (250mila euro), entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
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