Diritto

Alle società spettano le stesse garanzie della persona fisica

Per la Corte Ue non si può sanzionare l’ente prima dell’accertamento del reato

di Sandro Guerra

All’ente devono essere applicate le garanzie fondamentali riconosciute all’imputato persona fisica dalla normativa dell’Unionie europea. Lo ha ribadito la Corte di Giustizia Ue con la decisione relativa alla causa C-203/21, il cui dispositivo è stato pubblicato il 9 gennaio scorso sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il Tribunale regionale di Burgas (Bulgaria) aveva interpellato i giudici di Lussemburgo sulla possibilità, per il giudice nazionale, di infliggere ad una persona giuridica una sanzione pecuniaria per il reato commesso dal suo rappresentante senza il previo accertamento del reato che era «oggetto di un procedimento penale parallelo non ancora concluso in via definitiva».

Secondo la Corte di Giustizia l’articolo 48, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – secondo cui ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata – impedisce tale possibilità che arrecherebbe «un pregiudizio manifestamente sproporzionato al principio di presunzione di innocenza» e ai diritti della difesa, garantiti alla persona giuridica dall’articolo 48, comma 2, della Carta.

La pronuncia è interessante non solo perché ribadisce l’applicabilità all’ente delle garanzie fondamentali riconosciute dalla normativa unionale all’imputato – già ritenute applicabili in tema di personalità della responsabilità e delle sanzioni (Corte di Giustizia, sentenza 15 aprile 2021, causa C-611/18), di presunzione di innocenza e di diritto al ricorso effettivo dinanzi ad un giudice (Corte di Giustizia, sentenza 22 dicembre 2010, causa C-279/09) –, ma anche per le conseguenze che potrebbe avere per l’ordinamento italiano.

Non di rado la Cassazione ha interpretato l’articolo 8 del Dlgs 231/2001, che declina il principio di autonomia della responsabilità dell’ente, sottolineando la diversità tra l’illecito amministrativo ascrivibile all’ente e il reato che sarebbe, addirittura, ricompreso nel primo (Cassazione, sentenza 28299/2015 ). Da ciò discenderebbe che per l’affermazione della responsabilità dell’ente non sarebbe necessario il definitivo e completo accertamento della responsabilità penale dell’imputato, essendo di contro sufficiente un mero accertamento incidentale della stessa (Cassazione, sentenze 30685/2022 e 21192/2013).

La decisione della Corte europea potrebbe indurre i giudici nazionali a considerare il compiuto accertamento del reato presupposto fondamentale anche nel processo all’ente e a rivedere conclusioni quale quella secondo cui, nelle valutazioni relative all’ente, non vi sarebbe neppure l’obbligo di esaminare gli scritti difensivi depositati dagli imputati (Cassazione, sentenza 38363/2018).

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