Imposte

Allo studio il taglio dei rimborsi del 730 per chi ha somme iscritte a ruolo

Si lavora alla compensazione tra i carichi affidati all’agente della riscossione e i crediti d’imposta maturati in dichiarazione

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di Marco Mobili e Gianni Trovati

Sui tavoli del governo è pronta una nuova rete per evitare di riconoscere sconti fiscali in formula piena ai contribuenti che hanno un debito con lo Stato, l’Inps o gli enti territoriali. O, meglio, l’obiettivo è un potenziamento automatico della riscossione, con una compensazione che ingloba questi debiti nel credito d’imposta o nei rimborsi da riconoscere al diretto interessato, alleggerendoli. In pratica, il contribuente che ha un credito da mille euro, prodotto ad esempio da una detrazione riconosciuta nel 730, ma ha anche un debito da 300 euro, per una cartella erariale ma anche perché non ha pagato una multa o una rata Tari al proprio Comune, si vedrebbe tagliare il beneficio a 700 euro.

La norma in sei commi, che introduce il nuovo articolo 28-ter nel Testo unico della riscossione (Dpr 602 del 1973), ha ultimato l’istruttoria tecnica ed è pronta per salire sul treno della legge di bilancio. A patto, ovviamente, di ottenere l’intesa politica su un meccanismo antievasione potente, che dà un’arma automatica alla riscossione e tocca quindi un tema delicato nella composita maggioranza a sostegno del governo Draghi. Non solo. Il meccanismo di compensazione automatica che si vuole introdurre prima che l’Erario o un ente locale riconosca un credito d’imposta o un rimborso al contribuente, rappresenta anche una forma di razionalizzazione nella gestione delle tax expenditures.

Sul dossier si lavora da tempo a Via XX Settembre. Dove sempre più spesso si assiste al fenomeno di contribuenti che chiedono e ottengono una detrazione ma sono titolari di cartelle non pagate. La questione riguarda tutti i debiti fiscali, ma ha un impatto specifico anche su tributi e tariffe non pagate agli enti locali, dove la macchina della riscossione spesso si inceppa aprendo buchi pericolosi nei conti.

Il problema non è piccolo, e lo certificano i numeri della relazione tecnica che accompagna il provvedimento. A cadere nella rete dei controlli incrociati sarebbero almeno 750mila persone all’anno, che riceverebbero quasi mezzo miliardo di crediti d’imposta in meno proprio perché titolari di altri debiti. E che la misura sia trasversale e in favore di tutti gli enti creditori lo testimonia anche la ripartizione delle somme che potrebbe garantire. Degli oltre 460 milioni poco più di 200 milioni finirebbero nelle casse dell’Erario, almeno 23 milioni in quelle degli enti previdenziali e i restanti 240 milioni in quelle degli altri enti, tra cui Comuni, Regioni ed enti previdenziali privati.

Ma come funziona la tagliola dei rimborsi o dei crediti d’imposta? Il procedimento è semplice. Con l’incrocio dei dati tra chi richiede un rimborso o indica nel 730 un credito d’imposta, l’agenzia delle Entrate prima di rilasciare l’atto di liquidazione al sostituto verifica con l’agente pubblico della riscossione se il contribuente titolare del bonus fiscale ha pendenze per somme iscritte a ruolo. In caso positivo la stessa Agenzia invia la segnalazione alla Riscossione, che a quel punto notifica al debitore una comunicazione preventiva in cui spiega che, trascorsi 60 giorni, le somme da rimborsare saranno compensate con i debiti che risultano pendenti alla data della comunicazione e indicati nelle cartelle esattoriali notificate.

Restano esclusi dalla compensazione i debiti iscritti a ruolo per i quali il contribuente ha ottenuto dall’agenzia Entrate-Riscossione una sospensione o una rateizzazione dei pagamenti. Sono comunque esclusi dal taglio rimborsi i ruoli inferiori ai 100 euro.

La norma punta a combattere l’evasione da riscossione. Ma d’altro canto il nuovo meccanismo consentirebbe al contribuente di non vedersi attivare le procedure esecutive come i pignoramenti per recuperare il credito vantato dallo Stato o dagli enti locali, e caricare l’addebito delle spese prodotte dalla procedura.

Il contribuente potrà comunque difendersi a partire dalla comunicazione preventiva inviata dall’agente della riscossione con le stesse modalità con cui già oggi si può ricorrere al giudice competente per le comunicazioni di fermo o di ipoteca. Inoltre, la norma allo studio, prevede la possibilità di attivare un contraddittorio. Una volta ricevuta la comunicazione preventiva, il debitore avrà 30 giorni di tempo per presentare all’agenzia delle Entrate-Riscossione le proprie osservazioni avviando un «contraddittorio endoprocedimentale» che potrebbe fermare la tagliola.

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