Alto mare, al raccomandatario serve il codice fiscale del dichiarante
La circolare Assonime 53/2021 affronta le novità introdotte per la trasmissione telematica in alto mare
Il conferimento all’agente raccomandatario marittimo dell’incarico alla trasmissione telematica di alto mare implica l’esistenza del codice fiscale del soggetto dichiarante.
La Circolare n. 35 pubblicata il 17 dicembre da Assonime sul Provvedimento n. 352534 del 9 dicembre scorso, con cui l’agenzia delle Entrate ha incluso gli agenti marittimi raccomandatari tra gli utenti incaricati della trasmissione telematica ai fini, tra l’altro, della dichiarazione di alto mare, per la non imponibilità Iva, ai sensi dell’articolo 8-bis/633, evidenzia questo aspetto (da noi commentato su NT+ Fisco il 9 dicembre scorso).
In assenza del codice fiscale, resta quindi ferma la procedura alternativa al canale telematico, prevista dal punto 1 della risoluzione 54/2021, di dichiarazione al Centro operativo di Pescara. Poiché l’armatore straniero operante in Italia deve rivolgersi ad un agente marittimo raccomandatario per lo svolgimento di una variegata gamma di servizi e di relazioni con le istituzioni e le autorità locali, il conferimento dell’incarico alla presentazione telematica risponde ad obiettivi di efficienza e semplificazione. Tuttavia, il raccomandatario potrà supportare l’armatore gestendo per lui l’invio della dichiarazione nella modalità telematica (come intermediario recentemente abilitato) nel solo caso di possesso del codice fiscale italiano; se questo manca, il raccomandatario dovrà trasmettere la dichiarazione nella forma cartacea, in nome e per conto dell’armatore non residente, al Cop.
Poiché i maggiori problemi applicativi del nuovo adempimento dichiarativo si registrano proprio per il caso di armatori non residenti privi del codice fiscale, riguardo ai quali la dichiarazione di alto mare ha amplificato in modo esponenziale la volatilità dell’indotto, l’inclusione degli agenti marittimi raccomandatari quali semplici intermediari abilitati alla trasmissione della dichiarazione telematica determina in concreto una limitata semplificazione.
Diverso sarebbe se futuri interventi portassero ad una chiara e puntuale definizione dei mezzi di prova ed all’autorizzazione dell’agente marittimo raccomandatario non soltanto a trasmettere, ma anche a rendere - in qualità quindi di dichiarante - la dichiarazione telematica di alto mare, per conto di armatori/vettori non residenti, facoltà che, in oggi, il provvedimento non prevede, rimandando ad un adempimento del tutto inadeguato ad un contesto frenetico ed internazionale, quale la dichiarazione in forma cartacea al Cop, a firma dell’armatore, del comandante o del soggetto che ha la responsabilità della nave.
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