Amministratori giudiziari, stretta sui nuovi incarichi dal 25 giugno
Dal 25 giugno gli amministratori giudiziari ed i coadiutori nelle procedure antimafia, nonché i curatori fallimentari e le figure affini nelle procedure concorsuali, hanno limiti più stringenti nell’assumere gli incarichi.
Il decreto legislativo 54 /2018 ( clicca qui per consultarlo ) contiene un divieto per il futuro, cioè l’impossibilità dal 25 giugno di assumere l’incarico in presenza di rapporti con i magistrati addetti all’ufficio giudiziario. Affiancato al divieto (che vale per i nuovi incarichi), vi è anche l’obbligo (attuale) di dichiarare l’assenza di cause d’incompatibilità. Limiti e divieti scattano in presenza di rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto (legge 76/2016), nonché in presenza di parentela con il giudice, fino al terzo grado (zio-nipote).
Vi è poi il concetto di «assidua frequentazione», che tra magistrati e collaboratori viene meglio specificato, distinguendo tra gli aspetti sentimentali e quelli di mera amicizia. Il sentimento (del quale non si delimitano i confini) genera incompatibilità ma a sua volta sembra esigere una certa profondità, e comunque l’apparenza, cioè la visibilità, oltre all’assidua frequentazione.
Più articolata è la dichiarazione circa l’amicizia, che è rilevante in quanto stabile, cioè protratta nel tempo e, contemporaneamente, connotata da «reciproca confidenza». Quindi, se ci si frequenta ma senza confidenza, cioè senza condividere problemi e soluzioni a situazioni personali, non vi è incompatibilità. Infine, come eco delle incompatibilità del codice di procedura civile e delle norme sull’ordinamento giudiziario, rimane la causa d’incompatibilità derivante dalla frequentazione del magistrato come commensale abituale.
Non basta tuttavia frequentare gli stessi locali, bensì occorre essere commensale (stesso tavolo) e per di più essere abituale. In alcuni casi si è anche distinto tra varie ipotesi di presenza allo stesso tavolo, sanzionabili disciplinarmente, ad esempio dando peso (Cassazione 20936/2011) ad una intera serata di commensalità. Tutti questi aspetti saranno affidati, oltre che alla sensibilità degli interessati, anche ai controlli degli ordini professionali ed agli organi giudiziari (fino al presidente della Corte d’appello).
Le sanzioni, tuttavia, non intaccano l’operato del soggetto incompatibile, perché obblighi (di comunicazione) e divieti (di nuovi incarichi) mirano a garantire trasparenza e parità di trattamento tra collaboratori del giudice. Quindi, l’operato del soggetto incompatibile o che ometta comunicazioni che potrebbero condurre ad una dichiarazione di incompatibilità, non è contestabile da terzi o da chi subisca provvedimenti di gestione fallimentare o antimafia.
Vi possono quindi essere provvedimenti di tipo disciplinare, sia da parte dell’ordine professionale (per i collaboratori) che da parte del Csm, ed una squalifica anche per il futuro, essendo previsti sistemi informativi automatizzati. Sistemi in cui peraltro convergono sia le incompatibilità da parentela che quelle da rapporti enogastronomici o sentimentali.
Il decreto legislativo 54/2018