Imposte

Ammortamenti, incongruo applicare l’aliquota immobili sulle scaffalature

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di Luca Gaiani

Ammortamenti fiscali in tilt per i magazzini autoportanti, dopo la risposta a interpello 408/2019. Secondo l’Agenzia, il coefficiente da applicare al costo della scaffalatura per ripartire le quote di iperammortamento deve essere quello previsto per gli immobili. L’interpretazione, che modifica precedenti documenti di prassi, si riflette in primo luogo sulla quantificazione degli ordinari ammortamenti deducibili, che andrebbero di conseguenza drasticamente ridotti.

Con la risposta 408/2019 (si veda Il Sole 24 Ore dell’11 ottobre), le Entrate hanno affrontato il caso di un investimento in un magazzino autoportante interconnesso, confermando che, in base all’interpretazione autentica del Dl 135/2018, anche il costo della struttura portante, la cosiddetta gabbia, può usufruire dell’iperammortamento. Resta ferma, ha precisato il decreto 135, la rilevanza “immobiliare” della scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale.

Analizzando le modalità applicative della disposizione (ed in particolare il periodo di ripartizione dell’iperammortamento), la risposta 408 ha affermato che, ai fini della determinazione del coefficiente di ammortamento fiscale (Dm 31 dicembre 1988), le scaffalature hanno una funzione prevalentemente “immobiliare” e non impiantistica. Pertanto, il costo della gabbia va ammortizzato (e iperammortizzato) con le aliquote dei fabbricati (3, 4 o 5% a seconda dei settori) anziché con quelle degli impianti (dal 12,5 al 17,5% a seconda dei settori).

La tesi sostenuta dall’Agenzia sta spiazzando le imprese che, a prescindere dalla rilevanza catastale di queste strutture, hanno fino ad oggi fatto affidamento (per il calcolo degli ammortamenti ordinari) su un precedente intervento di prassi (risoluzione 9/1285 del 1985) nel quale fu affermato che il magazzino robotizzato rappresenta un sistema unitario le cui componenti (nastri trasportatori, torri di accumulo, ecc.) non possiedono propria autonomia tecnico-funzionale, con la conseguenza di dover applicare un unico coefficiente di ammortamento coincidente con quello dei grandi impianti automatici (17,50%).

La scaffalatura dei magazzini automatizzati, ancorché infissa al suolo e dotata di rendita, ha una funzione specifica ed esclusiva nell’ambito dell’intero macchinario, non potendo essere altrimenti utilizzata. D’altro canto, anche per l’ammortamento dei cosiddetti macchinari “imbullonati”, ai quali veniva attribuita la rendita catastale con pagamento dell’Imu, nessuno ha mai ipotizzato di dover utilizzare le aliquote degli immobili. L’applicazione dei coefficienti dei fabbricati, inoltre, sembra contrastare con la stessa interpretazione fornita dal legislatore del Dl 135 (che ha sancito l’iperammortizzabilità del costo della struttura) dato che i beni con coefficienti inferiori al 6,5% (a prescindere dalla loro natura immobiliare) non possono mai essere agevolati.

È dunque auspicabile un ripensamento da parte dell’Agenzia (che possibilmente giunga entro la scadenza di fine novembre), quanto meno sull’individuazione del coefficiente da applicare per l’ammortamento ordinario. In ogni caso, dovranno essere fatti salvi i difformi comportamenti adottati prima della diffusione della risposta n. 408.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 408/2019

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