Andrà verificato se i vantaggi fiscali sono prevalenti
Gli elementi distintivi generici della categoria A e quelli specifici delle categorie B e C, sottocategorie C.1.b.i, C.1.c e C.1.d, dovrebbero essere collegati al criterio del vantaggio principale, secondo quanto previsto dall'allegato IV alla direttiva. Il punto non è specificato nel Dlgs 100/2020 (in particolare per le sottocategorie C) ma la conferma dovrebbe arrivare con il decreto del Mef a cui si rinvia per maggiori informazioni.
Il criterio del vantaggio principale è soddisfatto quando vi è un vantaggio fiscale che, come previsto dall'articolo 2, comma 1 lett. i, rappresenta «uno tra i principali vantaggi, avente natura fiscale, che ragionevolmente ci si attende dal meccanismo transfrontaliero, tenuto conto dei fatti e delle circostanze».
Il test comporta numerosi profili di incertezza per cui sono auspicabili dettagliate istruzioni ed esempi applicativi. Al momento si possono quindi fare considerazioni in base alle linee guida già emanate da altri paesi (ad esempio Regno Unito, Francia), in attesa di vedere se saranno adottate anche in Italia.
I vantaggi fiscali possono consistere nell'ottenimento o nell’aumento di benefici quali ad esempio regimi di non imposizione, rimborso di imposte, riduzione del carico impositivo o aumento delle perdite. I benefici possono essere definitivi o temporanei, anche un differimento di imposte è infatti considerato un beneficio. Il vantaggio non sussiste qualora riguardi Iva, dazi doganali, accise e oneri contributivi, in quanto esclusi ai fini Dac 6.
La verifica del vantaggio fiscale potrebbe richiedere un confronto tra i vantaggi di carattere economico/commerciale che si ottengono dal meccanismo transfrontaliero ed i vantaggi di carattere fiscale, che potrebbero essere dati dalla differenza tra le imposte dovute con il meccanismo transfrontaliero e quelle che sarebbero dovute in assenza dello stesso. Qualora i benefici fiscali risultassero prevalenti, l’operazione andrebbe comunicata. In altri termini, si potrebbe sostenere che senza l’ottenimento di tali benefici l’operazione non sarebbe stata effettuata alle medesime condizioni.
Si pensi ad esempio agli hallmark C.1.b.i, C.1.c e C.1.d. Tali meccanismi sottintendono un beneficio fiscale, essendo basati su di un meccanismo di deduzione nello stato del pagatore e non imposizione (o imposizione ridotta) nello stato del beneficiario. Tuttavia, non devono essere automaticamente oggetto di comunicazione in quanto deve essere verificato se il beneficio fiscale è prevalente rispetto agli altri benefici.
Il vantaggio dovrebbe inoltre essere analizzato a livello complessivo, considerando cioè l’insieme dei benefici generati dal meccanismo, facenti capo a più partecipanti, siano essi intra o extra Ue. Potrebbe cioè verificarsi che il contribuente tenuto all’obbligo di comunicazione non ottenga direttamente benefici fiscali dal meccanismo stesso, rilevando ad ogni modo i benefici potenzialmente fruibili dagli altri partecipanti sia all’interno che al di fuori della Ue.
Il test andrebbe verificato indipendentemente dalle intenzioni soggettive dei soggetti coinvolti, sulla base di fatti e circostanze oggettive. La comunicazione prescinde da qualsiasi valutazione in relazione alla liceità del meccanismo transfrontaliero.