Antiriciclaggio, doppia verifica per la «ricerca» del titolare effettivo
Lo schema di decreto legislativo di modifica della normativa antiriciclaggio interviene anche sulla figura del titolare effettivo dell’operazione/prestazione professionale. Mentre nell’attuale normativa la definizione era indicata nell’allegato tecnico, nella bozza di decreto viene inserita una specifica disposizione, che prende in esame i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche. In tale disposizione sono state inserite le regole per la determinazione del titolare effettivo e ciò in considerazione del fatto che la sua corretta identificazione era uno degli elementi ripresi nei diversi considerando alla direttiva Ue 2015/849, meglio nota come quarta direttiva antiriciclaggio.
Occorre da subito sottolineare come sia previsto che i destinatari degli obblighi siano tenuti a conservare traccia delle verifiche effettuate per l’individuazione del titolare effettivo.
Il criterio di base per le persone giuridiche è rappresentato dalla coincidenza tra persona fisica (una o più) a cui sia possibile attribuire la proprietà diretta o indiretta dell’ente o, in alternativa, il controllo.
In particolare, i criteri da seguire per la corretta definizione del titolare effettivo nelle società di capitali sono:
■proprietà diretta: titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
■proprietà indiretta: titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
Appare evidente quindi che la ricerca del titolare effettivo debba giungere fino al soddisfacimento di uno dei due criteri. Qualora, invece, non si riesca a stabilire «in maniera univoca» una proprietà diretta o indiretta l’articolo 20 stabilisce che il titolare effettivo è colui il quale in ultima istanza svolge il controllo sull’ente che deve derivare da:
■maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
■voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
■esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.
In via puramente residuale, qualora non si riesca a individuare il titolare effettivo con i criteri in precedenza indicati, la bozza di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio prevede che il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
Ultima ipotesi presa in esame è quella in cui il «cliente» sia una persona giuridica privata ex Dpr 361/2000; in tale caso si prevede che sono cumulativamente titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.