Antiriciclaggio, la guida dei commercialisti: da conservare gli atti per l’autovalutazione del rischio
Dopo l’approvazione delle regole tecniche, prosegue l’impegno del Cndcec sugli obblighi antiriciclaggio con le Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni. Il documento pubblicato ieri, estremamente dettagliato, per sua stessa specificazione ha valenza meramente esemplificativa e dovrebbe orientare gli iscritti nell’adempimento degli obblighi.
Nel merito, il documento approfondisce le Regole tecniche approvate il 16 gennaio 2019. Pertanto, autovalutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione dei dati e delle informazioni, sono le tre grandi aree tematiche su cui si è concentrato il gruppo di lavoro del Cndcec. L’elaborato si compone di tre parti, precedute dalle definizioni di carattere generale in larga parte mutuate dal testo di legge. La prima parte riprende la regola tecnica n.1 e fornisce importanti chiarimenti in tema di autovalutazione del rischio. In particolare, si sottolinea che gli atti relativi a tale autovalutazione devono essere conservati e messi a disposizione degli organismi di autoregolamentazione e delle autorità competenti. Tuttavia, l’assenza del documento di autovalutazione del rischio non sarebbe sanzionabile in via diretta anche se la sua redazione può assumere rilievo ai fini di una diminuzione della sanzione, in quanto indice dell’adozione di adeguate procedure di valutazione e di mitigazione del rischio da parte del soggetto obbligato.
La seconda parte, sugli obblighi di adeguata verifica della clientela, dedica ampio spazio all’identificazione del titolare effettivo, che resta uno degli adempimenti più difficili con cui il professionista è chiamato a confrontarsi. A tal riguardo, le Linee guida rimarcano quella che è forse la più rilevante novità della riforma attuata nel 2017, vale a dire la necessità di individuare sempre il titolare effettivo. A fronte della tassatività dell’obbligo, la legge stessa individua una serie di criteri per l’individuazione del titolare effettivo di non sempre agevole applicazione. Sul punto, le Linee guida vanno incontro agli iscritti proponendo alcune casistiche elaborate sulla scorta di specifiche questioni sorte in materia.
La terza parte del documento fornisce, infine, utili indicazioni operative in merito all’adempimento dell’obbligo di conservazione. In materia, viene tra l’altro ribadito che al fine di soddisfare il requisito della storicità è sufficiente che tutti i documenti conservati in modalità cartacea siano datati e sottoscritti dal professionista o da un suo delegato.
Il lavoro dovrà essere preso in considerazione sia dagli iscritti all’ordine che dagli organi preposti alla vigilanza della normativa antiriciclaggio.