Professione

Antiriciclaggio, obblighi estesi ai curatori fallimentari

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di Luigi Fruscione e Benedetto Santacroce

Obblighi antiriciclaggio estesi anche ai professionisti che ricoprono incarichi di curatore e commissario giudiziale in procedure fallimentari. È una delle novità dello schema di Dlgs che interviene sulla disciplina antiriciclaggio. Ma vediamo nel dettaglio.

Le disposizioni attinenti ai destinatari della normativa antiriciclaggio sono stati trasfusi all’articolo 3 della bozza di modifica («soggetti obbligati») dove sono tutti accorpati; nell’attuale sistema sono previsti, invece, dagli articoli da 10 a 14. La nuova suddivisione si basa sulle seguenti categorie:

■intermediari bancari e finanziari;
■altri operatori finanziari;
■professionisti, nell’esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria;
■prestatori di servizi di gioco.

Oltre alle conferme dei soggetti nei cui confronti la normativa continuerà a trovare applicazione va rilevato come si preveda nel testo in bozza che i dottori commercialisti, i notai e gli avvocati che svolgono incarichi di curatore fallimentare e commissario giudiziale nelle procedure concorsuali siano soggetti agli obblighi antiriciclaggio; infatti stabilisce l’articolo 3, comma 4, che «i soggetti di cui alle lettere a) e c) nell’espletamento, ai sensi della normativa vigente, dell’incarico di curatore fallimentare e commissario giudiziale nelle procedure concorsuali di cui al Regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento al fallito e alle parti in causa» rientrano nell’ambito nella categoria dei professionisti rilevante ai fini dell’applicazione della normativa.

Tale specificazione muta l’attuale disciplina stabilita dal provvedimento di risposta Uic numero 15 del 21 giugno 2006 relativo all’attività professionale svolta a seguito di incarico conferito dall’autorità giudiziaria; in particolare in tale risposta si stabilisce che «l’attività svolta dal professionista a seguito di incarico da parte dell’autorità giudiziaria, quale ad esempio quello di curatore fallimentare o di consulente tecnico d’ufficio, è esclusa dall’ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio. In questi casi il professionista agisce in qualità di organo ausiliario del Giudice e non si ravvisa nella fattispecie né la nozione di cliente né quella di prestazione professionale così come definite dall’articolo 1 lettere g) ed h) del Dm 141/2006 e dalla parte I, paragrafo 1, istruzioni Uic».

Ulteriormente dovrebbe rientrare tra gli obblighi antiriciclaggio, innovando il sistema attualmente vigente, l’attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale alla legge 12 del 1979. Infatti l’articolo 12, comma 3, del Dlgs 231/2007 che espressamente stabilisce l’esenzione degli obblighi al Titolo II, Capi I e II non è stato riprodotto nella bozza di modifica.

In riferimento «alle informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso» l’attuale normativa prevede l’esenzione dal procedere ad una segnalazione di operazione sospetta per i professionisti all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c). Sul punto la bozza di modifica prevede all’articolo18, comma 4, l’attuazione della procedura indicata nel secondo comma del medesimo articolo che però attiene alla possibilità di differire l’adeguata verifica.

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