Imposte

Appalti, distacco soggetto a Iva se il corrispettivo è unico

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di Simona Ficola e Benedetto Santacroce

Soggetto ad Iva il costo del personale distaccato nel caso in cui, sulla base delle clausole e gli impegni contrattuali, concorre a formare il corrispettivo unico in un contratto di appalto. È quanto chiarito dall’agenzia delle Entrate che, con la risposta 224, conferma il proprio orientamento, già espresso con la precedente risoluzione 346 del 5 novembre 2002, in cui aveva previsto che non può essere fatta valere nessuna esclusione da Iva per il costo relativo al personale distaccato, nel momento in cui il distacco avvenga nel complesso di un contratto più ampio. Questo perché la prestazione è da considerare nella sua unitarietà interamente assoggettata ad imposta.

Anche con la risposta di ieri l’Agenzia, dopo aver analizzato l’accordo sottoscritto fra le parti, nell’ambito di un contratto di appalto, ha previsto che l’intero corrispettivo, comprensivo del costo del personale distaccato presso la società che presta il servizio di appalto, debba essere assoggettato ad Iva, con aliquota del 10%.

In tema di applicazione dell’Iva al distacco del personale, l’articolo 8, comma 35 della legge 67/1988 prevede che non sono rilevanti ai fini Iva i prestiti o distacchi del personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo. Pertanto, nelle ipotesi in cui l’impresa distaccante riaddebita all’impresa distaccataria il solo costo del personale distaccato, l’operazione non rientra nel campo dell’imposta. In caso contrario, si assoggetta ad imposta l’intero corrispettivo.

Su questo punto, l’orientamento della Cassazione è mutato nel tempo, ritenendo prima che nelle ipotesi di addebiti al distaccatario di importi superiori al costo del personale andrebbe assoggettato ad Iva il solo margine del distaccante, così come avviene nell’ambito della somministrazione di manodopera. Successivamente, le Sezioni Unite hanno cambiato orientamento, prevedendo che occorrerebbe assoggettare ad imposta tutto il corrispettivo e non il solo margine. Questo perché la disposizione prevista dall’articolo 8, comma 35 della Finanziaria 1988 sarebbe applicabile unicamente alle ipotesi di esatta corrispondenza tra il costo del personale distaccato e l’importo effettivamente riaddebitato.

Di recente la Suprema Corte, però, ha rilevato la possibile incompatibilità tra la normativa nazionale e il diritto unionale in merito al regime Iva del distacco di personale. Per questo motivo, con l’ordinanza 2385/2019, ha rinviato alla Corte di Giustizia Ue la questione, con particolare riferimento alle ipotesi in cui il corrispettivo corrisponda alla retribuzione e agli altri oneri previdenziali e contrattuali che gravano sul distaccante, rilevando che il riaddebito del costo del personale dovrebbe comunque costituire il corrispettivo di una prestazione di servizi, a prescindere dal fatto che questo corrispettivo sia di importo uguale, superiore o anche inferiore al costo sostenuto.

La richiesta alla Corte di Giustizia sembra in effetti utile a far chiarezza, anche in considerazione del fatto che si aprono scenari diversi a seconda che l’impresa riaddebiti separatamente e puntualmente il costo del personale distaccato, evitando quindi l’assoggettamento ad imposta, rispetto all’ipotesi oggetto di interpello, in cui sia previsto un corrispettivo unico interamente assoggettato ad Iva.

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