Autocarri, stop al superammortamento al 130%
Corsa contro il tempo, entro il 31 dicembre 2018, per acquistare autocarri nuovi (o per ordinarli, versando un acconto del 20%) sfruttando l’agevolazione del maxi-ammortamento del 130%, che non dovrebbe essere prorogato al 2019 dalla legge di Stabilità 2019, tranne che, probabilmente, per i beni inferiori a 516,46 euro.
Si tratta di un incentivo molto interessante per le imprese e i professionisti, che, oltre a consentire importanti vantaggi fiscali, viene apprezzato soprattutto per la sua semplicità di applicazione. Riguarda, in generale, l’intero importo degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (non solo quelli che eccedono la media degli acquisti effettuati negli anni precedenti) e consiste nell’aumento del 30% del costo fiscalmente ammortizzabile dei suddetti beni.
L’incentivo
È stato introdotto, con una maggiorazione del 40%, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, per «gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi», ma escludendo tra l’altro le autovetture, gli autocaravan, i ciclomotori e i motocicli, a deducibilità limitata di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), del Tuir (articolo 1, commi da 91 a 94, legge 28 dicembre 2015, n. 208).
È stato prorogato, poi, per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi tra l’altro i veicoli e gli altri mezzi di trasporto (come le autovetture) non «utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa»(cioè esclusi i veicoli a deducibilità limitata e quelli concessi in uso promiscuo ai dipendenti di cui all’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis, Tuir), effettuati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 ovvero fino al 30 giugno 2018, a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (articolo 1, comma 8, legge 11 dicembre 2016, n. 232).
Infine, è stato prorogato con una riduzione della percentuale di agevolazione dal 140% al 130% (cioè aumento del 30% del costo fiscalmente ammortizzabile) per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi tra l’altro tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, del Tuir, effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (articolo 1, comma 29, legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Veicoli
Entro il 31 dicembre 2018, quindi, possono beneficiare del maxi-ammortamento al 130% ancora gli autocarri («veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse»), in quanto la proroga prevista al 31 dicembre 2018, o al 30 giugno 2019 con ordine e acconto del 20% al 31 dicembre 2018 (dall’articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), esclude solo i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, del Tuir e in quest’ultimo articolo non sono compresi gli autocarri dell’articolo 54, comma 1, lettera d), Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (risposta delle Entrate del 24 gennaio 2018 in un incontro con la stampa specializzata). Ai fini Ires e Irpef (non per l’Irap), quindi, dal reddito d’impresa o da quello di lavoro autonomo (professionisti) è possibile dedurre, considerando un costo fiscale maggiorato del 30%, gli ammortamenti (o i canoni di leasing) degli investimenti effettuati nel 2018 (o entro il 30 giugno 2019, con ordine accettato dal venditore e pagamento di acconti almeno del 20%, entro il 31 dicembre 2018) in beni materiali strumentali nuovi, inclusi gli autocarri ed escluse le autovetture, anche se strumentali all’attività.
Leasing o noleggio
L’incentivo è possibile sia per l’acquisto diretto, sia per quello tramite contratto di locazione finanziaria. È escluso, invece, il noleggio (anche quello a lungo termine, per esempio, per le autovetture), nel senso che il beneficio non può essere goduto dall’utilizzatore, ma può essere goduto dal noleggiatore, in quanto per lui i beni noleggiati si considerano strumentali. Quest’ultimo, comunque, grazie al suo risparmio di Ires o di Irpef, potrà far beneficiare indirettamente i suoi clienti di parte del bonus, ad esempio, riducendo in parte i canoni di noleggio addebitati.
Novità
Possono beneficiare del maxi-ammortamento solo i beni materiali, che, oltre ad essere "strumentali" rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria, devono essere anche "nuovi". Quindi, sono agevolati anche gli autocarri immatricolati dei rivenditori e rivendibili a km 0, come già accadeva per la detassazione prevista dalle disposizioni della Tremonti bis.
A questo fine, il concessionario deve inserire nella fattura di vendita che si tratta di un autocarro nuovo (in particolare, che non ha percorso km neppure a fini dimostrativi) e che sullo stesso non si è mai beneficiato di agevolazioni fiscali (circolari Associazione Italiana Leasing, Assilea, 29 ottobre 2015, n. 25 e 26 gennaio 2016, n. 2).
Iperammortamento al 250%
Lo stesso incentivo per l’acquisto da parte di imprese e professionisti di beni materiali strumentali nuovi, consistente nell’aumento del 30% o del 40% del costo fiscalmente ammortizzabile, può essere utilizzato dalle imprese (non dai professionisti) per acquistare beni materiali strumentali nuovi compresi nell’elenco di cui all’allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232, beneficiando della maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile del 150 per cento. Gli investimenti devono essere effettuati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (articolo 1, commi da 8 a 13, legge 11 dicembre 2016, n. 232; proroga al 31 dicembre 2018 con l’articolo 1, comma 30, legge 27 dicembre 2017, n. 205). Con la legge di Stabilità 2019, è in discussione una proroga di questo bonus, ma con alcune riduzioni.
Veicoli e macchine mobili
Tra i beni 4.0, agevolati con l’iperammortamento del 250%, vi possono rientrare anche le seguenti "macchine mobili": i trattori agricoli, le pale gommate o i dumpers utilizzati nei cantieri edili e nelle attività di costruzioni in genere, i carrelli utilizzati in ambito portuale per la movimentazione dei containers (anche da parte delle imprese la cui attività consista nella manutenzione/riparazione dei containers stessi). Per queste "macchine mobili", il requisito della interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica, con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program (allegato A, primo gruppo, legge 11 dicembre 2016, n. 232) è soddisfatta se sono a guida automatica (senza operatore a bordo) o semi-automatica (o assistita – con operatore che controlla in remoto) e in grado di ricevere dati relativi al compito da svolgere da un sistema centrale remoto (in questo caso, ricadono anche i droni) situato nell’ambiente di fabbrica.
Sono agevolate con l’iperammortamento del 250% anche le altre macchine operatrici diverse da quelle "mobili" suddette, come, per esempio, le gru a torre o i carriponte, per le quali, però, non viene richiesto il requisito della guida automatica e semiautomatica (circolare del ministero dello Sviluppo economico 23 maggio 2018, n. 177355; circolare 30 marzo 2017, n. 4/E, paragrafo 11.1.1; si veda anche le Faq del 16 ottobre 2017 del ministero dello Sviluppo economico per le macchine agricole).
Sia le macchine mobili che quelle operatrici sono indicate tra i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti, all’interno della categoria di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» (allegato A, primo gruppo, punto 11, legge 11 dicembre 2016, n. 232).
L’espressione "macchine motrici", indicata nell’elenco dei beni 4.0 agevolati, non include i veicoli (di cui all’articolo 1 della direttiva 70/156/Cee). Ma l’eventuale omologazione delle "macchine mobili" per la circolazione stradale, comunque, non assume rilievo agli effetti della disciplina agevolativa dell’iperammortamento. A questi fini, cioè, non comporta la qualificazione delle stesse come veicoli, i quali sono esclusi tout court dalla disciplina dell’iperammortamento (circolare del ministero dello Sviluppo economico 23 maggio 2018, n. 177355 e circolare 30 marzo 2017, n. 4/E).
Per approfondire: Auto e fisco, in edicola e on line dall’11 dicembre 2018.