Professione

Autonomi, deducibilità piena per le spese di vitto e alloggio riaddebitate in fattura

di Giovanni Petruzzellis

Con l’ approvazione della legge a tutela del lavoro autonomo è stata riformulata la disciplina fiscale delle spese relative all’esecuzione di un incarico professionale, anticipate dal committente, nonché quella delle spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal professionista e riaddebitate in fattura.
La disposizione di riferimento ora modificata è rappresentata dal quinto comma dell’articolo 54 del Tuir, contenente le regole per la deduzione delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande.
Il primo periodo stabilisce che le spese in questione sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo non superiore al 2% dei compensi percepiti nell’anno.
Fino al 2014 il secondo periodo dello stesso comma derogava a tale previsione, stabilendo l’integrale deducibilità delle spese in esame laddove sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura. Nessuna deroga era invece prevista nel caso in cui fosse stato il professionista a farsi carico della spesa per poi riaddebitarla in via analitica al cliente.
In relazione al primo caso, seguendo la procedura indicata dalla circolare dell’agenzia delle Entrate 28/2006, al fine di beneficiare della deducibilità integrale delle spese, il fornitore del servizio (albergo o ristorante) doveva emettere fattura intestata al committente, riportando sul documento i riferimenti del professionista. Il cliente doveva poi comunicare al professionista l’ammontare della spesa sostenuta, al fine di consentire a quest’ultimo di emettere fattura comprensiva dell’importo della predetta spesa. Sul piano fiscale tale somma configurava per il professionista un compenso in natura, da assoggettare a tassazione, ma sterilizzato dalla possibilità di portare a integrale deduzione il costo anticipato dal committente.
Per effetto delle modifiche introdotte dal Dlgs 175/2014, a partire dal periodo d’imposta 2015, è stato invece previsto che le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Alla luce di tale semplificazione, i professionisti non sono più tenuti a riaddebitare in fattura dette spese, in quanto non qualificate più come compensi.
L’articolo 7-quater comma 5 del Dl 193/2016, con decorrenza 2017, aveva successivamente esteso l’applicazione della disciplina in questione anche alle prestazioni di viaggio e trasporto.
Ora, per effetto di una prima modifica introdotta dal Jobs act degli autonomi all’articolo 54 comma 5 del Tuir, a partire dal periodo d’imposta 2017 è prevista l’ulteriore estensione a «tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente».
In base a un’ulteriore modifica, inoltre, la norma cancella la disparità di trattamento che continuava a riguardare le spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dall’esercente arte o professione per l’esecuzione dell’incarico e riaddebitate in fattura. Se da un lato, infatti, non sussistono dubbi sull’ imponibilità in capo al professionista delle somme riaddebitate, sul piano della deducibilità dei costi quest’ultimo doveva sottostare alla duplice limitazione sancita dall’articolo 54 comma 5 (nella misura del 75% e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore al 2% dei compensi). Tali limiti non troveranno più applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017. Di conseguenza, l’operazione risulterà fiscalmente neutrale in capo al lavoratore autonomo anche nell’ipotesi in cui sia egli stesso ad aver anticipato le spese per conto del committente.
Nella norma sono indicate le coperture finanziarie per le minori entrate derivanti dalla suddetta modifica senza che siano previste specifiche disposizioni in materia di calcolo degli acconti.

Gli effetti derivanti dalla cancellazione dei limiti alla deducibilità delle spese in questione, pertanto, troveranno riscontro in sede di determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2017 nell’ipotesi in cui sia applicato il criterio di calcolo previsionale.

Il Ddl autonomi approvato definitivamente dal Senato

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