Controlli e liti

Avviamento, rettifica del registro con il metodo matematico da supportare con il contraddittorio

La sentenza 402/1/2021 della Ctr Marche: il tricalcolo basato sulla redditività degli ultimi tre esercizi rappresenta una presunzione semplice, non sorretta da elementi gravi, precisi e concordanti

Il calcolo metodologico matematico per l’accertamento del valore dell’avviamento commerciale deve essere supportato da un contraddittorio endoprocedimentale e, soprattutto, sorretto da elementi gravi, precisi e concordanti. A precisarlo sono i giudici della Ctr Marche con sentenza 402/1/2021 con la quale hanno respinto l’appello dell’agenzia delle Entrate.

La vicenda

La sentenza origina dalla notifica di un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha rideterminato, ai fini dell’imposta di registro, il valore dell’avviamento commerciale nell’ambito di una cessione di ramo d’azienda, attraverso la mera applicazione del metodo matematico (ex articolo 2, comma 4, del Dpr 460/1996).

Contro l’avviso di accertamento, la società ha proposto ricorso, accolto integralmente dalla Ctp di Macerata. Ma l’ufficio ha proposto appello.

La decisione

La Ctr Marche afferma che, ai fini dell’imposta di registro, il metodo matematico per la determinazione del valore di avviamento dell’azienda ceduta (sancito dall’ormai abrogato articolo 2, comma 4, del Dpr 460/1996), basato sulla redditività degli ultimi tre esercizi, rappresenta una presunzione semplice, non sorretta da elementi gravi, precisi e concordanti che possano garantire la correttezza del percorso argomentativo logico-giuridico, necessario ad assistere una valida motivazione dell’avviso di rettifica e liquidazione. Secondo i giudici, per questo tipo di accertamento standardizzato, è richiesto l’avvio di un contraddittorio endo-procedimentale che metta in evidenza, a fondamento della maggiore pretesa tributaria, tutti quegli elementi utili a sorreggere il percorso argomentativo e motivazionale dell’atto di contestazione.

I precedenti

È ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenziale che attribuisce al criterio forfettario di calcolo mera valenza empirica, non utilizzabile come criterio guida per l’attività di accertamento da parte degli uffici, e che richiede un’attenta e concreta analisi della realtà aziendale idonea a cogliere gli elementi necessari a quantificare l’avviamento (si veda su tutte Cassazione 20280/2008 e 4931/2012).

L’applicazione di semplici metodi matematici in base ai quali l’Ufficio giunge a differenti valutazioni deve essere adeguatamente motivata, soprattutto ove il contribuente abbia illustrato e supportato i metodi applicati per la determinazione dell’avviamento. Pena la nullità dell’accertamento per carenza di motivazione.

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