Azioni estere, stock option in Rw a seconda del prezzo
Le stock option su azioni estere devono essere indicate nel quadro RW soltanto nei casi in cui, trascorso il «vesting period», il prezzo di esercizio risulti inferiore al valore corrente del sottostante.
Lo ha precisato l'agenzia delle Entrate nella risoluzione 73/E/2014, nella quale sono stati illustrati, anche mediante l'ausilio di una serie di esempi, gli obblighi dichiarativi nel quadro Rw delle stock option estere. La compilazione di questo quadro consente ai contribuenti sia di adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale sia a quelli di liquidazione dell'Ivafe.
In primo luogo, l'Agenzia, richiamando i chiarimenti resi nella precedente circolare 38/E/2013, ha ricordato che per stock option su azioni estere si intendono i «titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti».
Ha quindi precisato che le stock option devono essere indicate nel quadro RW soltanto nei casi in cui, trascorso il «vesting period», al termine del periodo d'imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante. Questa iscrizione deve avvenire al prezzo di esercizio previsto dal piano (quale valore iniziale) ed a quello corrente del sottostante al termine del periodo d'imposta (quale valore finale).
Inoltre, per le azioni acquisite tramite stock option, l'indicazione nel quadro Rw è obbligatoria, anche se le stesse (azioni) sono cedute, del tutto o in parte, contestualmente all'esercizio dei diritti di opzione.
Gli obblighi di indicazione nel quadro Rw valgono sempre, anche durante il vesting period, per le stock option cedibili (le quali in tal caso sono soggette all'Ivafe). Pertanto, nel caso di una persona fisica residente, che possegga diritti di opzione cedibili di azioni di una società belga quotata esercitate in data 1° maggio 2013 e con periodo di vesting chiusosi nel 2012, si dovrà compilare il quadro Rw. Nello specifico, il rigo Rw1 per dichiarare il possesso delle stock option cedibili e per liquidare l'Ivafe, il rigo Rw2 per dichiarare il possesso delle azioni estere e per liquidare l'Ivafe ed il rigo Rw6 per indicare l'Ivafe complessivamente dovuta ed eventualmente da versare per il 2013.
Di contro, per le stock option non cedibili con clausola «Exercise and sell» (se esercitate alla scadenza del vesting period e nel periodo d'imposta sono state vendute le azioni) non è necessario compilare il quadro Rw per assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale. L'Agenzia ha, inoltre, precisato che, trattandosi di diritti di opzione non cedibili non è dovuta l'Ivafe.
Pertanto, come illustrato nella risoluzione 73/E/2014 nel caso di stock option non cedibili con clausola "Exercise and sell" di una società belga quotata esercitate in data 1°maggio 2013 (data di scadenza del vesting period), con parte delle azioni contestualmente vendute, il contribuente deve compilare il quadro Rw, righi Rw1, Rw2 ed Rw6 sia per dichiarare il possesso delle azioni estere sia per liquidare l'Ivafe.
Infine, la risoluzione precisa gli obblighi anche nel caso di stock option non cedibili di una società belga quotata, detenute da una persona fisica residente ed esercitate in data 1° maggio 2013 con «vesting period» scaduto il 1° febbraio 2013. In questo caso, non ricorrendo le condizioni del titolare effettivo e considerando che alla fine del periodo d'imposta il contribuente detenga ancora le azioni, occorrerà compilare il quadro Rw, rigo Rw1 per dichiarare il possesso delle azioni estere e per liquidare l'Ivafe ed il rigo Rw6 per indicare l'Ivafe dovuta e da versare.
Forfettari e precompilata, nel quadro LM anche i compensi non effettivamente percepiti
di Fabio Giordano, Comitato tecnico AssoSoftware