Adempimenti

Banca in amministrazione straordinaria, dichiarazione dei redditi entro un mese dall’ok di Bankitalia

Il principio di diritto 12/2020: esercizio a cui si riferisce il bilancio costituisce un unico periodo d'imposta

di Marco Piazza

Se una banca viene posta in amministrazione straordinaria, l’esercizio in corso all’inizio della procedura si protrae fino al termine della procedura stessa. I commissari redigono il bilancio da presentare per l’approvazione alla Banca d’Italia e pubblicare nei modi di legge, entro quattro mesi dalla fine della fase di amministrazione straordinaria. L’esercizio a cui si riferisce il bilancio costituisce un unico periodo d’imposta e la relativa dichiarazione dei redditi deve essere presentata, dagli organi subentrati ai commissari, entro un mese dall’approvazione del bilancio da parte della Banca d’Italia (articolo 75 del Testo unico bancario). Il principio di diritto 12 del 2020 precisa che con questa norma il legislatore ha dettato una peculiare previsione che deroga non solo a quanto disposto in generale per gli altri contribuenti, ma anche per i soggetti (diversi dalle banche) che vengono posti in amministrazione straordinaria.

Le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi in caso di amministrazione straordinaria di soggetti diversi dalle banche variano a seconda che l’amministrazione abbia finalità liquidatoria o di risanamento con continuazione dell’attività.

Nel primo caso si applica l’articolo 5 del Dlgs 322 del 1998. Deve essere quindi presentata la dichiarazione per la frazione d’esercizio intercorsa fra l’inizio del periodo d’imposta e la data di messa in liquidazione; le dichiarazioni intermedie ai soli fini Irap e un’unica dichiarazione ai fini Ires, relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione, al termine della procedura.

Nel secondo caso, in cui sia stata disposta la continuazione provvisoria dell’attività, non deve essere presentata dichiarazione dei redditi per la frazione di periodo d’imposta antecedente l’ammissione alla procedura, né ai fini Ires né ai fini Irap, in ossequio al principio della continuità del periodo d’imposta. la presentazione della dichiarazione dei redditi è, viceversa, dovuta per tutti i periodo di durata dell’amministrazione straordinaria con l’obiettivo di risanamento della società (risoluzione 64/E del 2011 e prassi citata).

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