Bancarotta per distrazione del ramo d’azienda solo con elementi certi
Accolta la tesi difensiva per il reato di bancarotta documentale e per distrazione: l’imprenditore è punibile laddove la cessione di singoli beni e dell’avviamento sia riferibile a elementi produttivi che sono presenti nelle poste attive di bilancio. La Corte di Cassazione con la sentenza 11053 , del 13 marzo 2018, ha annullato la sentenza dei giudici del merito che avevano disposto la condanna di due amministratori che erano accusati dei citata reati fallimentari.
Occorre ricordare, come si evince da alcune sentenza della giurisprudenza di legittimità, che «il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è un reato che si configura nel momento in cui l’imprenditore o l’amministratore della società sottrae, distrae, nasconde o distrugge beni e risorse finanziarie dal proprio patrimonio o da quello collettivo per arricchire se stesso, privando nel contempo i creditori di qualsiasi forma di garanzia patrimoniale su cui soddisfarsi».
Tra le varie censure rilevate nel ricorso in Cassazione, da parte degli imputati, è accolta quella che si riferisce alla riconduzione della cessione di un ramo di azienda amministrata dal figlio di uno dei ricorrenti, entro l’ambito applicativo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, per il solo fatto che di tale operazione non vi fosse traccia nelle scritture contabili: e ciò a prescindere dal valore dei singoli cespiti facenti parte del compendio aziendale (considerati dal consulente tecnico del Pubblico Ministero di valore nullo) e dell’avviamento commerciale.
Per i giudici di legittimità emerge, in realtà, dal tenore della motivazione riportata, la mancata considerazione da parte del giudice del merito del principio di diritto affermato da consolidati orientamenti della Cassazione secondo cui la distrazione di un ramo di azienda è configurabile solo in caso di cessione avente ad oggetto, unitariamente, oltre che i singoli beni e rapporti giuridici anche l’avviamento riferibile a tale autonoma organizzazione produttiva, sempre che gli uni e l’altro siano identificabili con fattori aziendali idonei a rappresentare una posta attiva di bilancio, posto che, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta, è necessario che oggetto di distrazione siano rapporti giuridicamente rilevanti ed economicamente valutabili e non mere aspettative di ricchezza.
Nel caso in esame, per la Corte di Cassazione è necessario , come si legge nelle sentenza, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata solo con riferimento a tale specifica condotta distrattiva perché il giudice di merito accerti se la descritta operazione sia stata tale da sostanziare, o meno, una cessione senza corrispettivo di fattori della produzione, economicamente valutabili e tali da comportare, con il loro distacco, un concreto e quantificabile depauperamento del patrimonio destinato alla garanzia dei diritti dei creditori.
Cassazione, V sezione penale, sentenza 11053 del 13 marzo 2018