Beni strumentali 4.0, dall’acconto ai leasing: così l’investimento si completa entro settembre
Chi rientra nelle condizioni può usufruire del magggior tempo a disposizione senza incorrere nella riduzione delle aliquote del credito d’imposta prevista per il 2023
La legge di Bilancio per il 2023 (legge 197/2022) allunga la “coda lunga” degli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 prenotati lo scorso anno, fino al 30 settembre 2023.
Già l’articolo 3-quater del decreto Milleproroghe 2021 (Dl 228/2021) aveva prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 il termine per effettuare gli investimenti agevolati prenotati nel 2021. Ora l’articolo 1, comma 423 della legge di bilancio per il 2023 proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2023 l’analogo termine per l’effettuazione degli investimenti prenotati nel 2022.
La motivazione è da ravvisare nelle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime che potrebbero comportare ritardi nella consegna dei beni strumentali indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (beni strumentali 4.0), ferma restando la condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Si segnala che un comunicato stampa del Consiglio dei ministri del 22 dicembre scorso menzionava una proroga del termine di effettuazione degli investimenti al 31 dicembre 2023 della quale però non c’è traccia nel decreto Milleproroghe, il Dl 198/2022 (salvo l’inserimento in sede di conversione).
Non sono invece stati modificati i termini degli investimenti in beni indicati nell’allegato B agevolati al 50% per importi fino ad 1 milione di euro, percentuale che scende al 20% nel 2023 e 2024 così come non sarà più possibile usufruire dell’agevolazione per gli acquisti di beni ordinari dal 2023 in poi.
Acconto almeno pari al 20%
Il versamento dell’acconto almeno pari al 20% relativamente ad un ordine accettato dal fornitore consente in presenza delle altre condizioni richieste dalla norma di maturare il credito d’imposta nelle seguenti misure:
• 40% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
• 20% del costo per investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
• 10% del costo per investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
L’eventuale effettuazione dell’investimento tardiva, ovvero dopo la data del 30 settembre 2023, comporterebbe l’applicazione della disciplina del 2023 e non di quella precedente con l’agevolazione che scende rispettivamente al 20%, 10% e 5% mantenendo inalterati i limiti quantitativi del costo.
Nel 2023 le imprese potrebbero usufruire di una nuova forma di agevolazione prevista dall’articolo 1, cmma 1057-bis della legge 178/2020 riguardante gli investimenti inclusi nel Pnrr. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 232/2016 effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, spetta il credito d’imposta nella misura del 5% per la quota di costo superiore a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro, degli investimenti inclusi nel Pnrr, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro della Transizione ecologica e con il ministro dell’Economia e delle Finanze.
Maxicanone nei leasing
Mentre per i beni acquisiti in proprietà, la verifica dell’accettazione dell’ordine e della sussistenza della condizione del pagamento di acconti per almeno il 20% risulta generalmente, per i beni acquisiti tramite leasing e per quelli realizzati mediante contratto di appalto o in economia, potrebbe essere meno immediata.
Riprendendo le indicazioni fornite dalla circolare 4/E/2017 per i beni oggetto di locazione finanziaria deve essere:
• sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing e
• avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.
In tal caso, l’agevolazione spetta anche per i contratti di leasing per i quali il momento di effettuazione dell’investimento (consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo) si sarà verificato oltre il 31 dicembre 2022 ed entro il 30 settembre 2023.
Per i beni realizzati mediante contratto di appalto, si avrà l’estensione temporale al 30 settembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022:
• il relativo contratto di appalto risulti sottoscritto da entrambe le parti e
• sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo complessivo previsto nel contratto.
Infine per i beni realizzati in economia, la circolare n. 23/E/2016 ha chiarito che la maggiorazione spetta anche per i lavori iniziati nel corso del periodo agevolato, ma limitatamente ai costi sostenuti nel periodo in questione, avuto riguardo ai criteri di competenza di cui all’articolo 109 del Tuir, anche se i lavori risultano ultimati successivamente alla data di cessazione dell’agevolazione. Trattandosi di beni realizzati internamente l’agevolazione compete senza necessità dell’accettazione dell’ordine da parte del venditore qualora entro il 31 dicembre 2022 risultino sostenuti costi pari almeno al 20% dei costi complessivamente sostenuti nel periodo 1° gennaio 2022 – 30 settembre 2023.